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GSA: l’agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo

L’Unione europea (UE) ha istituito un’agenzia incaricata di massimizzare il ritorno sugli investimenti europei nei sistemi satellitari globali di navigazione (GNSS) in termini di vantaggi per gli utenti, crescita economica e competitività.

ATTO

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

SINTESI

L’Unione europea (UE) ha istituito un’agenzia incaricata di massimizzare il ritorno sugli investimenti europei nei sistemi satellitari globali di navigazione (GNSS) in termini di vantaggi per gli utenti, crescita economica e competitività.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 912/2010 istituisce l’agenzia del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo, rinominando la precedente Autorità di vigilanza del GNSS europeo e modificandone le mansioni.

Implementa gli accordi di governance pubblica per i programmi GNSS per il periodo 2014-2020 stabiliti dal regolamento (UE) n. 1285/2013. L’agenzia non è più responsabile per la gestione degli interessi pubblici legati ai programmi GNSS (di cui ora si occupa la Commissione europea).

PUNTI CHIAVE

L'agenzia del GNSS è un organo dell’UE tenuto a:

  • garantire l’accreditamento di sicurezza* ai propri sistemi globali di navigazione satellitare;
  • fare funzionare il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo;
  • contribuire alla promozione e alla commercializzazione dei servizi del GNSS;
  • svolgere altri incarichi delegati dalla Commissione relativi all’attuazione dei programmi EGNOS e Galileo, compresa la gestione dei programmi stessi.

Struttura

L’agenzia è composta da tre organi.

  • 1.

    Consiglio di amministrazione: garantisce che l’agenzia esegua i propri incarichi e gestisce i problemi legati alle risorse e al bilancio per quanto riguarda l’accreditamento di sicurezza.

  • 2.

    Direttore esecutivo: nominato dal consiglio di amministrazione e incaricato di gestire e rappresentare l’agenzia.

  • 3.
    Consiglio di accreditamento di sicurezza: si occupa dell’accreditamento di sicurezza, stabilisce la conformità dei sistemi con i requisiti di sicurezza prima che vengano prese tutte le principali decisioni di programmazione, quali:
    • l’approvazione della strategia di accreditamento di sicurezza;
    • i lanci di satelliti;
    • l’autorizzazione a rendere operativi i sistemi e le stazioni terrestri*.

Indipendenza delle attività di accreditamento dei sistemi di sicurezza

Il regolamento (UE) n. 912/2010 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 512/2014 in modo da adeguarlo alla nuova struttura gestionale del GNSS europeo stabilita dal regolamento (UE) n. 1285/2013. I cambiamenti introdotti assicurano l’indipendenza delle attività legate all’accreditamento dei sistemi di sicurezza, nonché la separazione tra queste e le altre attività dell’agenzia. Essi includono:

  • maggiori poteri al consiglio di accreditamento di sicurezza;
  • sarà il consiglio di accreditamento di sicurezza, e non più il consiglio di amministrazione, a occuparsi della preparazione e dell’approvazione delle operazioni legate ai programmi dell’agenzia per quanto concerne le attività di accreditamento di sicurezza del sistema;
  • il presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza gestirà le attività di accreditamento di sicurezza e ne garantirà l’attuazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

A decorrere dal 9 novembre 2010.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell'agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo.

TERMINI CHIAVE

*Accreditamento di sicurezza: verifica la conformità con le pertinenti norme e regolamentazioni di sicurezza applicabili, redatte dal Consiglio e dalla Commissione. Per conoscere i principi generali dell'accreditamento di sicurezza, le responsabilità e gli incarichi, consultare il capitolo III del regolamento (UE) n. 912/2010.

*Stazioni terrestri: strutture situate sulla Terra attrezzate per ricevere, o ricevere e trasmettere, segnali da o verso satelliti di comunicazione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 912/2010

9.11.2010

-

GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11-21

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) n. 1285/2013

23.12.2013

-

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1-24

Regolamento (UE) n. 512/2014

23.5.2014

-

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72-92

Ultimo aggiornamento: 06.08.2015

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