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Incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • È volto a migliorare la sicurezza del settore dell’aviazione, garantendo un elevato livello di efficienza, tempestività e qualità delle inchieste di sicurezza relative all’aviazione civile dell’Unione europea (Unione).
  • Stabilisce norme riguardanti la disponibilità puntuale di informazioni relative a tutte le persone e merci pericolose a bordo di un aeromobile coinvolto in un incidente.
  • Si prefigge altresì di migliorare l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il presente regolamento si applica alle inchieste di sicurezza relative a incidenti* e a inconvenienti* gravi:
    • occorsi nei territori degli Stati membri dell’Unione;
    • che coinvolgono aeromobili immatricolati in uno Stato membro o operati da un’impresa stabilita in uno Stato membro, avvenuti al di fuori dei territori degli Stati membri;
    • per cui uno Stato membro ha diritto, secondo le norme e prassi raccomandate internazionali, di nominare un rappresentante accreditato per partecipare all’inchiesta;
    • per cui uno Stato membro, che ha un interesse speciale in quanto dei suoi cittadini sono deceduti o hanno subito gravi lesioni, è autorizzato dal paese che conduce l’inchiesta a nominare un esperto.
  • Il regolamento non si applica alle inchieste di sicurezza relative a incidenti e inconvenienti gravi che vedono coinvolto un aeromobile impegnato in attività militari, doganali, di polizia o in attività simili.

Autorità investigative per la sicurezza indipendenti

  • Ogni Stato membro deve garantire che le inchieste di sicurezza relative a incidenti e inconvenienti gravi dell’aviazione civile siano condotte, senza interferenze esterne, da un’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile di carattere nazionale permanente.
  • Ogni autorità investigativa per la sicurezza deve essere funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità o da altre parti che possano entrare in conflitto con i suoi compiti o influenzarne l’obiettività.
  • Ogni autorità investigativa per la sicurezza deve essere in grado di condurre, in modo indipendente, un’inchiesta di sicurezza completa. Gli Stati membri devono fornire alle rispettive autorità investigative per la sicurezza i mezzi e le finanze, tra cui un bilancio, per svolgere i propri compiti in modo indipendente e disporre dell’accesso a risorse sufficienti.
  • In particolare, l’autorità investigativa per la sicurezza deve avere a disposizione personale qualificato e strutture adeguate, tra cui uffici e hangar per la conservazione e l’esame dell’aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto.

Obbligo di svolgere un’inchiesta

  • Ogni incidente o inconveniente grave a cui si applica il regolamento (UE) 2018/1139 (si veda la sintesi) è sottoposto a un’inchiesta di sicurezza nello Stato membro nel cui territorio si è verificato l’incidente o l’inconveniente grave.
  • Quando un aeromobile, a cui si applica il regolamento (UE) 2018/1139, immatricolato in uno Stato membro è coinvolto in un incidente o in un inconveniente grave per il quale non è possibile accertare definitivamente che sia avvenuto nel territorio di un dato Stato, l’inchiesta di sicurezza è effettuata dall’autorità investigativa per la sicurezza dello Stato membro di immatricolazione.
  • Le autorità investigative per la sicurezza possono decidere di indagare su inconvenienti diversi da quelli descritti nei paragrafi precedenti, nonché su incidenti o inconvenienti gravi occorsi ad altri tipi di aeromobili, in conformità alla legislazione nazionale degli Stati membri, quando esse prevedono di trarre da essi degli insegnamenti sul piano della sicurezza.
  • Quando nessuna persona risulta fatalmente o gravemente ferita, l’autorità investigativa per la sicurezza può decidere, tenendo conto degli insegnamenti che prevede di trarre per il miglioramento della sicurezza dell’aviazione, di non avviare un’inchiesta di sicurezza in merito a un numero di cause regolamentate comprese nell’articolo 135 del regolamento (UE) 2018/1139, che sostituisce l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 996/2010.
  • Le inchieste di sicurezza non riguardano in alcun caso l’attribuzione di colpe o responsabilità. Esse sono condotte indipendentemente e separatamente da eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all’accertamento di colpe o responsabilità, senza tuttavia arrecare pregiudizio a tali procedimenti.

Cooperazione tra le autorità investigative per la sicurezza

Il regolamento autorizza la cooperazione tra le autorità investigative per la sicurezza e la possibilità di delegare compiti.

Rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile

Gli Stati membri devono garantire che le proprie autorità investigative per la sicurezza istituiscano tra loro una rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile (ENCASIA) per:

  • migliorare ulteriormente la qualità delle inchieste svolte dalle autorità investigative per la sicurezza e rafforzarne l’indipendenza;
  • favorire elevati standard nei metodi di inchiesta e nella formazione degli investigatori.

Inchiesta

  • Indipendentemente da un’eventuale inchiesta giudiziaria, l’investigatore incaricato è autorizzato ad adottare le misure necessarie per soddisfare le esigenze dell’inchiesta di sicurezza. Tra le altre cose, l’investigatore può:
    • accedere al luogo dell’incidente o dell’inconveniente, nonché all’aeromobile, al suo contenuto o al suo relitto in modo immediato, senza restrizioni né impedimenti;
    • richiedere il rilevamento delle prove e il recupero di rottami o componenti a fini di analisi;
    • richiedere autopsie ed esami medici delle persone coinvolte nell’impiego dell’aeromobile;
    • convocare i testimoni chiedendo loro di fornire prove.
  • Lo Stato membro nel cui territorio è avvenuto l’incidente o l’inconveniente grave è tenuto a garantire il trattamento sicuro e la protezione di tutte le prove.

Coordinamento con altre autorità

  • Gli Stati membri devono garantire che le autorità investigative per la sicurezza e le altre autorità (ad esempio giudiziarie, dell’aviazione civile, di ricerca e salvataggio coinvolte nell’inchiesta di sicurezza) cooperino tra di loro tramite accordi preliminari, a condizione che tali accordi non pregiudichino l’indipendenza delle autorità investigative per la sicurezza.
  • Gli Stati membri sono tenuti a comunicare tali accordi alla Commissione europea, che deve trasmetterli al Presidente dell’ENCASIA, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Riservatezza e uso appropriato delle informazioni

  • Il regolamento stila un elenco di elementi che non possono essere messi a disposizione o utilizzati per scopi diversi dall’inchiesta di sicurezza (ad esempio i dati del registratore di volo, i progetti di relazione, l’identità delle persone che hanno testimoniato, le note degli investigatori).
  • Le norme del regolamento relative all’uso riservato delle informazioni, comprese le informazioni quali i numeri di serie e di immatricolazione, che identificano direttamente l’aeromobile oggetto di una segnalazione di evento, sono modificate dal regolamento (UE) n. 376/2014. Il regolamento riconosce anche che l’amministrazione della giustizia o l’autorità competente può decidere di diffondere le registrazioni in base alla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono decidere di limitare i casi in cui può essere presa tale decisione sulla diffusione, nel rispetto degli atti giuridici dell’Unione.

Assistenza alle vittime e ai loro familiari

  • Gli Stati membri devono predisporre un piano di emergenza nazionale per gli incidenti aerei che preveda l’assistenza alle vittime degli incidenti e ai loro familiari. Devono inoltre garantire che le compagnie aeree dispongano di un piano d’assistenza alle vittime e ai loro familiari, che presti particolare attenzione al sostegno psicologico.
  • Gli Stati membri devono altresì incoraggiare le compagnie aeree di paesi terzi operanti nell’Unione ad adottare un piano analogo.
  • Ogni Stato membro coinvolto in un incidente deve nominare un referente come persona di contatto e di informazione per le vittime e i loro familiari.
  • Le compagnie aeree devono offrire ai viaggiatori la possibilità di fornire i dati di contatto di una persona da contattare in caso di incidente. Il nome della persona a bordo non deve essere reso pubblico prima che i familiari di tale persona siano stati informati.

Relazione e raccomandazioni di sicurezza

  • Nel corso dell’inchiesta, l’autorità investigativa per la sicurezza raccomanderà un’eventuale azione preventiva, che ritiene necessaria per il miglioramento della sicurezza dell’aviazione, a:
    • persone responsabili della costruzione dell’aeromobile o di apparecchiature dell’aeromobile;
    • persone responsabili della manutenzione dell’aeromobile o di apparecchiature dell’aeromobile;
    • operatori di aeromobili;
    • persone responsabili della formazione del personale.
  • L’inchiesta si conclude con una relazione contenente raccomandazioni di sicurezza dopo le consultazioni finali con le autorità interessate, tra cui l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. La relazione finale verrà pubblicata nel più breve tempo possibile e, laddove possibile, entro dodici mesi dalla data dell’incidente o dell’inconveniente grave. L’autorità registrerà altresì le risposte alle raccomandazioni.
  • Ogni parte che riceve una raccomandazione di sicurezza, incluse le autorità responsabili della sicurezza a livello nazionale e unionale, è tenuta inoltre a monitorare lo stato di avanzamento delle azioni adottate in risposta alle raccomandazioni di sicurezza ricevute.
  • Esiste un interesse legittimo nel fornire un accesso pubblico a tutte le raccomandazioni di sicurezza e alle relative risposte alla luce dell’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 996/2010 e del regolamento (UE) n. 376/2014 volti a ridurre il numero di incidenti e a promuovere la diffusione dei risultati di incidenti legati alla sicurezza. Per tale motivo, la decisione di esecuzione (EU) 2019/1128 della Commissione disciplina i diritti di accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 2 dicembre 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Incidente. Un evento, associato all’impiego di un aeromobile, che comporta il decesso o lesioni gravi a persone, danni considerevoli all’aeromobile o la scomparsa o la totale inaccessibilità all’aeromobile. Nel caso di un aeromobile con equipaggio, l’evento si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l’intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano. Nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, l’evento si verifica tra il momento in cui l’aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema propulsivo principale viene spento.
Inconveniente. Un evento, diverso da un incidente, associato all’impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 996/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 18.10.2021

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