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Gestione dei flussi del traffico aereo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a stabilire delle misure in materia di gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM) allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile nell’uso dello spazio aereo e migliorare i processi di ATFM.
  • L’applicazione uniforme delle norme e procedure specifiche all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo è di importanza fondamentale ai fini di un utilizzo ottimale della capacità disponibile del controllo del traffico aereo attraverso una gestione e un funzionamento efficienti dell’attività di ATFM

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica:

  • nello spazio aereo del cielo unico europeo come stabilito dal regolamento (CE) n. 551/2004 sulla gestione del traffico aereo e riguarda:
    • tutti i voli destinati a operare o che operano come traffico aereo generale e in conformità alle norme di volo strumentale*
    • la gestione del traffico aereo;
  • ai soggetti seguenti, interessati dalle procedure ATFM
    • esercenti di aeromobili
    • unità dei servizi di traffico aereo
    • servizi di informazioni aeronautiche
    • entità che partecipano alla gestione dello spazio aereo
    • organismi di gestione aeroportuali
    • l’unità centrale ATFM
    • unità locali ATFM
    • coordinatori di bande orarie (slots) di aeroporti coordinati.*.

La pianificazione, il coordinamento e l’attuazione delle misure di ATFM svolte dalle parti citate in precedenza devono basarsi sulle disposizioni stabilite dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO).

I paesi dell’UE garantiscono che:

  • la funzione di ATFM sia costantemente a disposizione delle parti sopraccitate che partecipano ai processi di ATFM;
  • la definizione e l’attuazione delle misure di ATFM rispettino le esigenze in materia di sicurezza nazionale e difesa dei singoli paesi dell’UE.

Obblighi generali delle unità dei servizi di traffico aereo (ATS)

  • Le unità ATS devono coordinarsi, attraverso l’unità ATFM locale, con l’unità ATFM centrale quando applicano una misura ATFM, per garantire che la misura selezionata ottimizzi il funzionamento complessivo della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN)*.
  • Le unità ATS informano l’unità centrale ATFM in merito agli eventi che possono influenzare la capacità di controllo del traffico aereo o di richiesta di traffico aereo.
  • Inoltre le unità ATS trasmettono all’unità centrale ATFM varie informazioni e i successivi aggiornamenti che comprendono:
    • disponibilità di spazio aereo e rotte;
    • settore di controllo del traffico aereo e capacità aeroportuali;
    • disponibilità delle rotte;
    • deviazioni dai piani di volo;
    • disponibilità di spazio aereo.
  • L’elenco completo dei dati deve essere messo a disposizione delle parti che partecipano ai processi di ATFM e forniti gratuitamente alla e dall’unità centrale ATFM.

Obblighi generali degli operatori

  • Tutte le pertinenti misure di ATFM e relative modifiche vengono inserite nelle operazioni di volo pianificate e comunicate al pilota. Quando un piano di volo è stato sospeso perché la banda oraria di partenza ATFM non può essere rispettata, l’operatore interessato si preoccupa di aggiornare o cancellare il piano di volo.

Coerenza tra i piani di volo e le bande orarie degli aeroporti

  • I paesi dell’UE garantiscono, quando ciò sia richiesto da un coordinatore di bande orarie dell’aeroporto o da un organismo di gestione di un aeroporto coordinato, che l’unità centrale ATFM o l’unità locale ATFM trasmetta loro il piano di volo autorizzato di un volo che opera presso tale aeroporto, prima che tale volo venga effettuato.

Eventi critici

  • I paesi dell’UE provvedono affinché vengano istituite e pubblicate le procedure di ATFM per gestire eventi critici al fine di ridurre al minimo le disfunzioni per la EATMN.
  • Nel prepararsi a eventi critici, le unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali coordinano con gli operatori interessati dagli eventi critici le procedure di emergenza.

Monitoraggio del rispetto delle misure di ATFM

  • I paesi dell’UE garantiscono che gli aeroporti rispettino le bande orarie di partenza della ATFM. Quando, nel corso di un anno, in un aeroporto il rispetto è pari all’80 % o inferiore, l’unità ATS in tale aeroporto trasmette le informazioni pertinenti per garantire il rispetto in futuro.
  • Inoltre l’unità ATS nell’aeroporto interessato trasmette le informazioni pertinenti su tutti i casi di mancato rispetto del rigetto o della sospensione di un piano di volo in tale aeroporto e delle iniziative prese per garantire tale rispetto in futuro.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 26 settembre 2011.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Norme di volo strumentale: regole che consentono a un aeromobile adeguatamente equipaggiato di essere pilotato in condizioni meteorologiche di volo strumentale (specificate nell’allegato 2 dell’ICAO: Regole dell’aria, Sezione 5: Regole del volo strumentale).
Aeroporto coordinato: aeroporto con un elevato livello di congestione in cui la domanda supera la capacità nel pertinente periodo e in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo aver ottenuto l’assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore.
Rete europea di gestione del traffico aereo: l’insieme dei sistemi che consentono di fornire servizi di navigazione aerea nell’UE, comprese le interfacce ai confini esterni dell’UE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 255/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

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