Quadro comune dei diritti aeroportuali
La presente direttiva intende stabilire principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti dell'Unione europea.
Atto
Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali.
SINTESI
La presente direttiva intende fornire un quadro comune per la regolamentazione dei diritti aeroportuali * negli aeroporti dell'Unione europea (UE). Essa si applica a tutti gli aeroporti:
- che si trovano in un territorio soggetto al trattato e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri;
- con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro.
La presente direttiva non si applica ai diritti:
- riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento 1794/2006/CE;
- riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all’allegato della direttiva 96/67/CE;
- riscossi per finanziare l’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento 1107/2006/CE.
Non discriminazione
I diritti aeroportuali non dovrebbero creare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto *. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi:
- di interesse pubblico e generale;
- di interesse ambientale.
Rete aeroportuale
Il gestore aeroportuale * di una rete aeroportuale può introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all’intera rete.
Sistemi di tariffazione comuni
Il gestore aeroportuale è autorizzato ad applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.
Consultazione e ricorsi
Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto sono periodicamente consultati riguardo:
- il funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali;
- l’ammontare dei diritti aeroportuali e, se del caso,
- la qualità del servizio fornito.
La consultazione ha luogo almeno una volta all’anno, salvo se:
- diversamente convenuto nell’ultima consultazione;
- diversamente stabilito da un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto;
- gli Stati membri decidono di chiedere consultazioni più frequenti.
Trasparenza
Gli utenti dell’aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell’aeroporto ricevono informazioni sugli elementi di base per la determinazione del sistema o dell’ammontare di tutti i diritti riscossi. Le informazioni comprendono:
- un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
- la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali;
- gli introiti dei vari diritti;
- qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche delle infrastrutture e dei servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
- le previsioni riguardanti la situazione dell’aeroporto per quanto attiene ai diritti.
Prima di ogni consultazione gli utenti dell’aeroporto comunicano al gestore aeroportuale le seguenti informazioni:
- le previsioni del traffico e le previsioni relative all’utilizzo della loro flotta;
- i loro progetti di sviluppo e le loro esigenze nell’aeroporto in questione.
Nuove infrastrutture
Il gestore aeroportuale consulta gli utenti dell’aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.
Differenziazione dei servizi
L’ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell’estensione dei servizi offerti dal gestore aeroportuale.
Autorità di vigilanza indipendente
Gli Stati membri designano o istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. L'autorità di vigilanza indipendente può delegare l’attuazione della presente direttiva ad altre autorità di vigilanza indipendenti.
Contesto
La presente direttiva rientra nel quadro di armonizzazione dei principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2009/12/CE |
12.3.2009 |
15.3.2011 |
GU L 70 del 14.3.2009 |



