Sistemi telematici di prenotazione
Il presente regolamento mira a stabilire un codice di comportamento armonizzato relativo all'utilizzo di sistemi telematici di prenotazione per assicurare condizioni trasparenti di concorrenza e tutelare gli interessi dei consumatori.
ATTO
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.
SINTESI
Il presente regolamento mira a stabilire un codice di comportamento armonizzato relativo all'utilizzo di sistemi telematici di prenotazione che dovrà permettere di garantire il rispetto della concorrenza e dei diritti dei consumatori.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica:
- atutti i sistemi telematici di prenotazione (CRS) *utilizzati o proposti nella Comunità per servizi di trasporto aereo;
- ai servizi di trasporto *ferroviarioutilizzati o proposti nella Comunità e che figurano accanto ai servizi di trasporto aereo nella visualizzazione primaria di un CRS.
NORME DI COMPORTAMENTO PER I VENDITORI DI SISTEMI
Rapporti con i prestatori di servizi di trasporto
Un venditore di sistema * non può:
- imporre nei contratti stipulati con i vettori aderenti e i loro abbonati condizioni inique o discriminatorie;
- impedire a un vettore aderente di utilizzare altri sistemi di prenotazione.
Funzioni di distribuzione
Ogni venditore di sistema deve applicare a tutti i vettori aderenti lo stesso trattamento per quanto riguarda la distribuzione dei loro servizi di trasporto e deve informarli delle modifiche delle sue funzioni di distribuzione o delle sue procedure di inserimento. Inoltre il venditore provvede affinché le sue funzioni di distribuzione *siano separatein modo chiaro dalla funzione amministrativa e di commercializzazione dei vettori aderenti.
Visualizzazioni
La presentazione dei dati relativi ai servizi di trasporto offerti non deve trarre in inganno il consumatore.
I voli operati davettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, devono essere chiaramente e specificatamente identificati nella visualizzazione. Il venditore del sistema consentirà agli utenti di identificare chiaramente il vettore aereo effettivo.
I venditori di sistemi di paesi terzi hanno l'obbligo di applicare ai vettori comunitari un trattamento equivalente a quello che applicano ai vettori nazionali. In caso contrario, la Commissione garantisce che nei paesi terzi, i vettori aerei comunitari non siano trattati in modo discriminatorio dai venditori di sistemi. In questi casi, la Commissione potrebbe chiedere ai venditori di sistemi che operano nella Comunità di trattare i vettori aerei di paesi terzi nello stesso modo.
NORME DI COMPORTAMENTO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRASPORTO
I vettori aderenti devono fornire dati precisi a un CRS in modo da poter rispettare le norme di visualizzazione.
Il vettore associato, fatta salva la reciprocità da parte sua, non discrimina i CRS concorrenti, ad esempio rifiutandosi di fornire loro informazioni sui propri servizi di trasporto identici a quelli che utilizzano per alimentare il loro CRS.
Un vettore associato non può promuovere, direttamente o indirettamente, il proprio CRS obbligando un abbonato ad utilizzare un particolare CRS per vendere i propri servizi di trasporto.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ogni venditore di sistema è responsabile delprotezione dei dati di carattere personale. Questi dovrebbero essere trattati unicamente al fine di fare prenotazioni o emettere biglietti per servizi di trasporto.
REVISIONE CONTABILE
Ogni quattro anni o su richiesta della Commissione, i venditori di sistemi sono tenuti a presentare una relazione certificata in maniera indipendente.
INFRAZIONI E SANZIONI
La Commissione può, quando riscontra un'infrazione del presente regolamento, richiedere che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine all'infrazione constatata e infliggere loro ammende fino al 10% del fatturato totale. La Commissione deve innanzitutto trasmettere una comunicazione degli addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate.
Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento (CE) n. 80/2009 |
29.3.2009 |
- |
GU L 35 del 4.2.2009 |



