Assicurazione dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili
In seguito agli attentati terroristici perpetrati negli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, l’Unione europea (UE) si è interessata ai requisiti in materia di assicurazione dei vettori aerei.
Nel quadro della politica comune dei trasporti per tutelare più efficacemente i consumatori e per evitare la distorsione della concorrenza tra i vettori, l’UE ha inteso fissare un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.
ATTO
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Il regolamento intende fissare i requisiti minimi in materia di copertura assicurativa applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, cioè sia ai voli commerciali che a quelli privati, per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi.
Per quanto concerne il trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1008/2008 e nel diritto nazionale degli Stati membri.
Settore d’applicazione
Il regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all’interno del territorio di uno Stato membro, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
Il presente regolamento non si applica:
- agli aeromobili di Stato (aeromobili adoperati in servizi militari, di dogana o di polizia);
- agli aeromobili con un MTOM * inferiore a 20 kg;
- alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
- ai palloni frenati (ancorati al suolo);
- ai cervi volanti;
- ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- agli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure per corsi di pilotaggio (nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo).
Il regolamento potrà applicarsi all’aeroporto di Gibilterra. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio la data di applicazione.
Norme fondamentali in materia di assicurazione
Il regolamento prescrive che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili siano assicurati per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi per coprire i rischi in materia di trasporti aerei (inclusi i rischi dovuti ad atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari).
Il regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea (UE) e dal diritto nazionale degli Stati membri.
Rispetto degli obblighi
I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili dimostrano di rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento depositando presso le autorità competenti dello "Stato membro interessato"* un certificato di assicurazione o un’altra prova di un’assicurazione valida.
Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci
Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP * per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero.
Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1 131 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 19 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.
Le suesposte coperture assicurative non si applicano ai voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei extra UE e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori dell’UE, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
Per la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per singolo infortunio ammonta per aeromobile a:
|
Categoria |
MTOM(kg) |
Copertura minima(in milioni di DSP) |
|---|---|---|
| 1 | < 500 | 0,75 |
| 2 | < 1 000 | 1,5 |
| 3 | < 2 700 | 3 |
| 4 | < 6 000 | 7 |
| 5 | < 12 000 | 18 |
| 6 | < 25 000 | 80 |
| 7 | < 50 000 | 150 |
| 8 | < 200 000 | 300 |
| 9 | < 500 000 | 500 |
| 10 | ≥ 500 000 | 700 |
Applicazioni e sanzioni
Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili rispettino il presente regolamento.
Per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei extra UE o da aeromobili immatricolati al di fuori dell’UE che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal regolamento.
Le sanzioni comminate dagli Stati membri per le violazioni del regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Per quanto riguarda i vettori aerei dell’UE, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio. Per i vettori aerei extra UE e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori dell’UE, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.
Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni del regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l’esercente dell’aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un’adeguata copertura assicurativa.
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento (CE) n. 785/2004 |
30.4.2005 |
- |
GU L 138 del 30.4.2004 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 1137/2008 |
11.12.2008 |
- |
GU L 311 del 21.11.2008 |
|
Regolamento (CE) n. 285/2010 |
8.4.2010 |
- |
GU L 87 del 7.4.2010 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 785/2004 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
ATTI CONNESSI
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità [Gazzetta ufficiale L 293 del 31.10.2008].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea – Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004 [COM(2008) 216 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 140 del 30.05.2002].
Questo regolamento tratta della responsabilità dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri e si applica dal 30 aprile 2004, data dell’entrata in vigore della convenzione di Montreal nell’Unione europea.
Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) [Gazzetta ufficiale L 194 del 18.07.2001].
Con la decisione 2001/539/CE
del Consiglio la Comunità ha concluso la convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal ("convenzione di Montreal"), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli o merci.



