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Diritti dei passeggeri dell’UE in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso punta a garantire un elevato livello di protezione istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento si applica:

  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto ai trattati dell’UE; e
  • ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato nel territorio di un paese dell’UE soggetto alle disposizioni dei trattati se il volo è operato da un vettore comunitario.

A condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata per il volo in questione e si presentino all’accettazione, tranne in caso di cancellazione, all’ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Il regolamento riconosce una serie di diritti ai passeggeri nelle seguenti situazioni:

  • in caso di negato imbarco contro la loro volontà;
  • in caso di volo in ritardo;
  • in caso di cancellazione del volo;

Non si applica a passeggeri che viaggiano:

  • gratuitamente, o
  • a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

Negato imbarco

Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti versando una compensazione.

I vettori aerei danno la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.

In caso di cancellazione del volo o di rifiuto d’imbarco, i passeggeri coinvolti hanno diritto:

  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
  • a un risarcimento fissato a:
    • 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
    • 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
    • 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

Ritardi

Il regolamento introduce un regime che prevede tre categorie di penalizzazione:

  • in caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della distanza della tratta aerea), i passeggeri ricevono gratuitamente in tutti i casi pasti e bevande nonché la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica;
  • se l’orario di partenza è previsto per il giorno successivo, i passeggeri hanno diritto a ricevere gratuitamente una sistemazione in albergo e il trasporto fino al luogo della sistemazione e da quest’ultimo fino all’aeroporto;
  • in caso di ritardo di almeno cinque ore, i passeggeri possono scegliere il rimborso del prezzo integrale del biglietto con, se necessario, un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

In un precedente procedimento di pronuncia pregiudiziale (Cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che quando i passeggeri giungono a destinazione con tre ore o più di ritardo sull’ora di arrivo prevista, essi (così come i passeggeri i cui voli siano stati cancellati) possono richiedere un risarcimento forfettario dalla compagnia aerea, a meno che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali. Secondo il principio della parità di trattamento, i passeggeri i cui voli sono in ritardo e quelli i cui voli vengono cancellati «all’ultimo momento» devono essere considerati come situazioni analoghe per quanto riguarda l’applicazione del loro diritto a ricevere un risarcimento, poiché tali passeggeri subiscono disagi analoghi, vale a dire, una perdita di tempo.

Cancellazione

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri interessati devono ricevere:

  • ad assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione, possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica);
  • al rimborso del biglietto entro sette giorni o a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o a un volo alternativo verso la destinazione finale;
  • a un risarcimento fissato a:
    • 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km,
    • 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie di oltre 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree tra 1 500 e 3 500 km,
    • 600 EUR per tutte le tratte aeree che non rientrano nei due punti precedenti.

Compensazione

La compensazione pecuniaria deve essere pagata se il passeggero non è stato informato della cancellazione con sufficiente anticipo. Tuttavia, non deve essere pagata se il vettore può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

Se un vettore aereo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, il passeggero è rimborsato entro sette giorni secondo le seguenti modalità:

  • il 30 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
  • il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;
  • il 75 % del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo dei paesi dell’UE e i dipartimenti francesi d’oltremare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 17 febbraio 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 261/2004 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon e Alana Sturgeon contro Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) e Stefan Böck e Cornelia Lepuschitz contro Air France SA (C-432/07). Domande di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof — Germania e Handelsgericht Wien — Austria. Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 – Nozioni di «ritardo» e di «cancellazione del volo» – Diritto alla compensazione pecuniaria – Nozione di «circostanze eccezionali» Cause riunite C-402/07 e C-432/07.

Ultimo aggiornamento: 02.06.2020

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