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Tassazione dei redditi da risparmio

L’Unione europea persegue l’obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

SINTESI

Obiettivo della direttiva

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi» *, che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi» *. Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

Campo di applicazione

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» * con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.

Regime generale: scambio di informazioni

  • Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

  • Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra - almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore - all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)

Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finché la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finché il Consiglio non convenga all’unanimità sull’impegno degli Sati Uniti d’America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi più un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva “Risparmio” a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quanto al sistema di ritenuta alla fonte, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un’aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente.

In materia di ripartizione del gettito fiscale, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

Per quanto riguarda le doppie imposizioni, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l’eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformità alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Contesto

Nell’ambito del "pacchetto fiscale" destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali (artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l’evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest’ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d’impiego.

Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l’applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva

Termini chiave dell'atto
  • Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
  • Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l’operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all’art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entità stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è considerata agente pagatore all’atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
  • Pagamento di interessi: con pagamento d’interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalità di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entità enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entità, più del 40% del loro attivo nei crediti.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreData limite di trasposizione negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2003/48/CE

Inizialmente 1.1.2005 Rinviata al 1.7.2005

Data di trasposizione : 1.1.2004

Data di applicazione : 1.7.2005

GU L 157 del 26.06.2003

Atto(i) modificatore(i)Data di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2004/66/CE

1.5.2004

1.5.2004

GU L 168 del 01.05.2004

Direttiva 2006/98/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Consiglio, del 13 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [COM(2008) 727 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente proposta di direttiva è volta a colmare le lacune dell'attuale direttiva, onde garantire in maniera più efficace un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio ed eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.

In quest'ottica, le principali modifiche proposte riguardano i seguenti punti:

  • la definizione del beneficiario effettivo: proposta di un approccio della trasparenza per i pagamenti d'interesse effettuati a entità e dispositivi giuridici detenuti da persone fisiche (la direttiva attuale copre solo i pagamenti d'interesse effettuati direttamente a persone fisiche);
  • 'identificazione dei beneficiari effettivi: si propone di registrare la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo in qualsiasi caso e di completar tali informazioni con il codice fiscale del beneficiario qualora tale dato compaia sui documenti presentati ai fini identificativi;
  • la definizione della nozione di agente pagatore: chiarificazione della nozione di agente pagatore all'atto di ricevimento e introduzione di una definizione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
  • la definizione di pagamento di interessi, onde coprire gli strumenti finanziari equivalenti a quelli esplicitamente coperti: prodotti strutturati equivalenti nella sostanza ai prodotti di credito e taluni prodotti assicurativi direttamente paragonabili ad organismi di investimento collettivo per il fatto che il loro rendimento è legato a prodotti di credito o assimilabili;
  • l'estensione del campo di applicazione a tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  • la comunicazione delle informazioni da parte degli agenti pagatori;
  • l'introduzione di una procedura di comitologia per poter istituire rapidamente misure applicative relative alla direttiva.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo adottata il 24 aprile 2009.
Nella sua risoluzione il Parlamento approva la proposta della Commissione e propone una serie di emendamenti (29) che, secondo il parere del Parlamento, renderebbero più efficace il nuovo testo.

Parere del Comitato economico e sociale: Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato adottato il 13 maggio 2009. Il Comitato dichiara il suo pieno accordo alla proposta della Commissione. Esprime alcune riserve in merito a talune complicanze amministrative e legali derivanti dalle nuove disposizioni.
Procedura di consultazione del Parlamento europeo (CNS/2008/0215).

Decisione 2005/357/CEdel Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 114 del 04.05.2005].

Decisione 2005/356/CEdel Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 114 del 04.05.2005].

Decisione 2005/353/CEdel Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 112 del 03.05.2005].

Decisione 2005/347/CEdel Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 110 del 30.04.2005].

Decisione 2005/35/CEdel Consiglio, del 7 dicembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna [Gazzetta ufficiale L 19 del 21.01.2005].
L’accordo è volto a garantire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, tramite l’adozione di misure equivalenti a quelle che si applicano all’interno della Comunità e che sono definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio. Le misure riguardano una ritenuta alla fonte sui redditi da risparmio sotto forma di interessi versati a residenti degli Stati membri dell’Unione europea; un meccanismo che consente la ripartizione del gettito con lo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi; una comunicazione volontaria di informazioni sugli interessi percepiti, se il contribuente acconsente; uno scambio di informazioni su richiesta nei casi di frode fiscale o di infrazioni equivalenti; una clausola di revisione che permette inoltre di adeguare le disposizioni dell’accordo all’evoluzione della situazione internazionale.

Decisione 2004/903/CEdel Consiglio, del 29 novembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna [Gazzetta ufficiale L 381 del 28.12.2004].
Oggetto: garantire l’applicazione, da parte della Repubblica di San Marino, di misure equivalenti a quelle che si applicano all’interno della Comunità, per permettere un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Le misure riguardano il prelievo di una ritenuta alla fonte ad un tasso prestabilito con ripartizione del gettito; una procedura facoltativa per il beneficiario basata sulla comunicazione volontaria di informazioni alla sua amministrazione fiscale in luogo della ritenuta alla fonte da parte dell’agente pagatore; un meccanismo di scambio di informazioni su richiesta nei casi di frode fiscale o di infrazioni equivalenti relative a interessi; una clausola di revisione che permette alle parti di consultarsi ogni tre anni o su richiesta di una delle parti per migliorare il funzionamento tecnico dell’accordo e tenere conto dell’evoluzione internazionale in materia.

Decisione 2004/897/CEdel Consiglio, del 29 novembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna [Gazzetta ufficiale L 379 del 24.12.2004].

Decisione 2004/828/CEdel Consiglio, del 2 novembre 2004, relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e all’approvazione e alla firma del memorandum d’intesa che lo accompagna [Gazzetta ufficiale L 359 del 04.12.2004].
Questi accordi sono volti a garantire un’imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, tramite l’adozione di misure equivalenti a quelle che si applicano all’interno della Comunità e che sono definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio. Le misure riguardano:

  • una ritenuta alla fonte sui redditi da risparmio sotto forma di interessi versati a residenti degli Stati membri dell’Unione europea;
  • un meccanismo che consente la ripartizione del gettito con lo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi;
  • una procedura che permette al contribuente di evitare la ritenuta qualora autorizzi espressamente il suo agente pagatore stabilito nel Liechtenstein a comunicare i pagamenti di interesse all’autorità competente di questo Stato, in modo da permettere la sua trasmissione allo Stato di residenza (comunicazione volontaria) o qualora presenti un certificato dove si dichiari che lo Stato di residenza è stato informato dell’investimento nel territorio di Andorra;
  • uno scambio di informazioni su richiesta nei casi di frode fiscale o di infrazioni equivalenti; una clausola di revisione che permette inoltre di adeguare le disposizioni degli accordi all’evoluzione della situazione internazionale.

Decisione 2004/912/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo alla data di applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 23 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 385 del 29.12.2004].

Decisione 2004/911/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d’intesa che lo accompagna [Gazzetta ufficiale L 385 del 29.12.2004].
Queste decisioni sono intese ad assicurare l’adozione da parte della Svizzera di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità europea per consentire una imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed a prevedere che la Svizzera possa beneficiare dei regimi fiscali comuni applicabili alle società madri e figlie(direttiva90/435/CEE) ed ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate (direttiva 90/435/CEE). Inoltre questo progetto d’accordo è accompagnato da un memorandum d’intesa ausiliario tra la Confederazione svizzera, la Comunità europea e i suoi Stati membri. L’accordo impegna segnatamente le parti in causa ad avviare negoziati bilaterali per inserire nelle rispettive convenzioni in materia di doppia imposizione disposizioni relative allo scambio di informazioni, a richiesta, sui casi di «frode fiscale o comportamenti analoghi» per quanto riguarda i redditi non soggetti all’accordo ma contemplati dalle rispettive convenzioni, nonché per definire singole categorie di «comportamenti analoghi» in conformità delle procedure fiscali applicate da tali paesi. Peraltro, il memorandum d’intesa conferma che, durante il periodo transitorio previsto dalla direttiva 2003/48/CE, la Comunità europea avvierà discussioni con altri importanti centri finanziari per promuovere l’adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità. Infine, il memorandum d’intesa prevede che le misure concordate verranno attuate in buona fede e che le parti si asterranno da azioni unilaterali che potrebbero compromettere tale accordo senza giusta causa.

Decisione 2004/587/CEdel Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 luglio 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [Gazzetta ufficiale L 257 del 4.8.2004].
Questa decisione rinvia al 1º luglio 2005 la data d’entrata in vigore della direttiva 2003/48/CE.

Decisione dei rappresentati dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’imposizione del risparmio nei territori dipendenti o associati dei Caraibi [Gazzetta ufficiale L 314 del 30.11.2001].
Dieci importanti territori dipendenti o associati degli Stati membri (Jersey, Guernesey, isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi) applicano, a decorrere dal 1° luglio 2005 misure identiche a quelle previste nella direttiva, ovvero lo scambio automatico di informazioni o, durante il periodo transitorio previsto dalla direttiva, il prelievo di una ritenuta alla fonte alle medesime condizioni di quelle previste per Belgio, Lussemburgo o Austria.

Ultima modifica: 03.10.2009
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