Tassazione dei redditi da risparmio
L’Unione europea (UE) intende consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.
ATTO
Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
SINTESI
L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a «beneficiari effettivi» *, che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui «pagamenti di interessi» *. Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva – cooperazione e scambio di informazioni bancarie – siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.
Redditi interessati
La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un «agente pagatore» * con residenza all’interno del territorio in cui è applicabile il trattato.
Regime generale: scambio di informazioni
- Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore
Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.
Inoltre, le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.
- Scambio automatico di informazioni
La direttiva impone all’autorità competente dello Stato membro dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra - almeno una volta all’anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro dell’agente pagatore - all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
Contesto
Nell’ambito del "pacchetto fiscale" destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, l’Unione europea (UE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
La presente direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000. In occasione di questo Consiglio si è deciso di realizzare uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri. Il Belgio, il Lussemburgo e l’Austria hanno beneficiato di un periodo transitorio per l’attuazione di questa misura durante il quale, invece di fornire informazioni agli altri Stati membri, dovevano applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva.
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2003/48/CE |
16.7.2003 |
Data di applicazione : 1.7.2005 |
GU L 157 del 26.6.2003 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2003/48/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Proposta di direttiva del Consiglio, del 13 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [COM(2008) 727 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente proposta di direttiva è volta a colmare le lacune dell'attuale direttiva, onde garantire in maniera più efficace un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio ed eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.
In quest'ottica, le principali modifiche proposte riguardano i seguenti punti:
- la definizione del beneficiario effettivo: proposta di un approccio della trasparenza per i pagamenti d'interesse effettuati a entità e dispositivi giuridici detenuti da persone fisiche (la direttiva attuale copre solo i pagamenti d'interesse effettuati direttamente a persone fisiche);
- l'identificazione dei beneficiari effettivi: si propone di registrare la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo in qualsiasi caso e di completar tali informazioni con il codice fiscale del beneficiario qualora tale dato compaia sui documenti presentati ai fini identificativi;
- la definizione della nozione di agente pagatore: chiarificazione della nozione di agente pagatore all'atto di ricevimento e introduzione di una definizione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
- la definizione di pagamento di interessi, onde coprire gli strumenti finanziari equivalenti a quelli esplicitamente coperti: prodotti strutturati equivalenti nella sostanza ai prodotti di credito e taluni prodotti assicurativi direttamente paragonabili ad organismi di investimento collettivo per il fatto che il loro rendimento è legato a prodotti di credito o assimilabili;
- l'estensione del campo di applicazione a tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- la comunicazione delle informazioni da parte degli agenti pagatori;
- l'introduzione di una procedura di comitologia per poter istituire rapidamente misure applicative relative alla direttiva.



