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Regime fiscale comune: fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo, scambi d’azioni e trasferimento della sede sociale di una SE o SCE

La direttiva in oggetto istituisce un regime fiscale comune per le operazioni di ristrutturazione transfrontaliere.

ATTO

Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri.

SINTESI

La presente direttiva si applica:

  • alle operazioni di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più paesi dell’UE;
  • al trasferimento della sede sociale da un paese dell’UE a un altro, di una società europea (SE) o di una società cooperativa europea (SCE).

Norme applicabili alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni

La fusione, la scissione o la scissione parziale non comporta alcuna imposizione delle plusvalenze - che sono determinate per differenza fra il valore reale degli elementi d’attivo e di passivo trasferiti e il loro valore fiscale - al momento dell’operazione in questione ma soltanto quando tali plusvalenze saranno di fatto realizzate.

I paesi dell’UE adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve costituiti in franchigia parziale o totale di imposta siano riprese dalle stabili organizzazioni della società beneficiaria situate nello Stato della società conferente.

L’assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata non deve comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.

Norme applicabili al trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE

Qualora una SE o una SCE trasferisca la propria sede sociale da un paese dell’UE a un altro o acquisisca la residenza in un altro paese dell’UE, tale trasferimento non dà luogo di per sé all’imposizione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci. Tuttavia, i paesi dell’UE possono tassare gli utili derivanti dal successivo conferimento dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o della SCE che trasferisce la sua sede sociale.

Nel medesimo caso, i paesi dell’UE adottano le misure necessarie affinché gli accantonamenti o riserve regolarmente costituiti in franchigia parziale o totale di imposta dalla SE o dalla SCE prima del trasferimento della sede sociale, salvo quelli provenienti da stabili organizzazioni all’estero, siano ripresi, alle stesse condizioni di franchigia di imposta, da una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nel territorio del paese dell’UE dal quale è stata trasferita la sede sociale.

La presente direttiva abroga la direttiva 90/434/CEE.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/133/CE

15.12.2009

-

GU L 310, 25.11.2009

Direttiva 2013/13/UE

01.07.2013

-

GU L 141, 28.5.2013

ATTI COLLEGATI

2012/772/UE : raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva [Gazzetta ufficiale L 338 del 12.12.2012].

La pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale o dalle divergenze presenti tra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre gli oneri fiscali. La raccomandazione ha l’obiettivo di incoraggiare i paesi dell’UE a garantire che le convenzioni stipulate per evitare la doppia imposizione non determinino una non imposizione e ad adottare una norma generale anti-abusi comune per contrastare pratiche quali costruzioni di puro artificio.

Ultima modifica: 21.04.2014

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