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Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie
L'Unione europea introduce, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali neutre sotto il profilo della concorrenza. Essa sopprime la doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie stabilite in uno Stato membro alle proprie società madri stabilite in un altro Stato membro
ATTO
Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La direttiva, nella versione modificata dalla direttiva 2003/123/CE, è applicata da ogni Stato membro:
La direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.
Ai fini dell'applicazione della direttiva, i termini "società di uno Stato membro" designano ogni società che:
I termini "stabile organizzazione" designano ogni "sede fissa di affari" (situata in uno Stato membro) attraverso la quale:
La qualità di "società madre" è riconosciuta almeno ad ogni "società di uno Stato membro" che detenga una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.
Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una "società di uno Stato membro" che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20% parzialmente o totalmente attraverso una "stabile organizzazione" della prima società situata in un altro Stato membro.
A decorrere dal 1°gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15%.
A decorrere dal 1°gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%.
Si intende per "società figlia" la società nel cui capitale è detenuta una partecipazione minima del 20%.
Gli Stati membri possono
La direttiva prevede inoltre di determinare l'imposta interamente deducibile dalla società madre (includendo le imposte pagate dalle società sub-affiliate) allo scopo di eliminare totalmente la doppia imposizione. In tal modo, anche in assenza di un sistema comune di doppia imposizione la direttiva include nell'imposta da dedurre dagli utili della società madre, tutte le imposte pagate dalle società figlie nei vari Stati membri.
Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire che gli oneri relativi alla partecipazione e a minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre.
Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 90/435/CEE |
30.07.1990 |
01.01.1992 |
GU L 225 del 20.08.1990 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2003/123/CE |
02.02.2004 |
01.01.2005 |
GU L 7 del 13.01.2004 |
Direttiva 2006/98/CE |
01.01.2007 |
01.01.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
ATTI CONNESSI
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 maggio 2001, intitolata «La Politica fiscale dell'Unione europea » [COM(2001) 260 - Gazzetta ufficiale C 284 del 10.10.2001].
Ultima modifica: 03.04.2007