EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie

L'Unione europea introduce, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali neutre sotto il profilo della concorrenza. Essa sopprime la doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie stabilite in uno Stato membro alle proprie società madri stabilite in un altro Stato membro

ATTO

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La direttiva, nella versione modificata dalla direttiva 2003/123/CE, è applicata da ogni Stato membro:

  • alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione,
  • alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.

La direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

Ai fini dell'applicazione della direttiva, i termini "società di uno Stato membro" designano ogni società che:

  • riveste forme enumerate nel nuovo elenco di cui all'allegato della direttiva 2003/123/CE, in cui sono inserite nuove entità giuridiche quali le cooperative, le mutue, le società senza capitale azionario, le casse di risparmio e di previdenza o le associazioni che esercitano attività commerciali;
  • secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, è considerata avente residenza fiscale in tale Stato membro e, a norma di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con un paese terzo, non è considerata avente residenza fiscale fuori della Comunità;
  • è soggetta, inoltre, all'imposta sulle società, senza poter operare una scelta e senza esserne esentata.

I termini "stabile organizzazione" designano ogni "sede fissa di affari" (situata in uno Stato membro) attraverso la quale:

  • una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività,
  • gli utili siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.

La qualità di "società madre" è riconosciuta almeno ad ogni "società di uno Stato membro" che detenga una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una "società di uno Stato membro" che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20% parzialmente o totalmente attraverso una "stabile organizzazione" della prima società situata in un altro Stato membro.

A decorrere dal 1°gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15%.

A decorrere dal 1°gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10%.

Si intende per "società figlia" la società nel cui capitale è detenuta una partecipazione minima del 20%.

Gli Stati membri possono

  • sostituire al criterio della partecipazione al capitale quello della detenzione dei diritti di voto;
  • non applicare la direttiva a quelle tra le loro società che non conservano una partecipazione che dia diritto alla qualità di società madre, o alle società nelle quali una società di un altro Stato membro non conservi siffatta partecipazione.Fino alla data di effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società gli Stati membri applicano le seguenti regole.Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione
  • si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o
  • li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata (nel rispetto delle menzionate condizioni in materia di definizione e di partecipazione percentuale minima).

La direttiva prevede inoltre di determinare l'imposta interamente deducibile dalla società madre (includendo le imposte pagate dalle società sub-affiliate) allo scopo di eliminare totalmente la doppia imposizione. In tal modo, anche in assenza di un sistema comune di doppia imposizione la direttiva include nell'imposta da dedurre dagli utili della società madre, tutte le imposte pagate dalle società figlie nei vari Stati membri.

Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire che gli oneri relativi alla partecipazione e a minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre.

Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa società riceve dalla sua società figlia.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 90/435/CEE

30.07.1990

01.01.1992

GU L 225 del 20.08.1990

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/123/CE

02.02.2004

01.01.2005

GU L 7 del 13.01.2004

Direttiva 2006/98/CE

01.01.2007

01.01.2007

GU L 363 del 20.12.2006

ATTI CONNESSI

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 maggio 2001, intitolata «La Politica fiscale dell'Unione europea » [COM(2001) 260 - Gazzetta ufficiale C 284 del 10.10.2001].

Ultima modifica: 03.04.2007

Top