Imposte indirette sulla raccolta di capitali (direttiva rifusa)
La direttiva 2008/7/CE disciplina l'applicazione di imposte indirette sulla raccolta di capitali da parte degli Stati membri. Prevede un divieto generale di tali imposte, in particolare l'imposta sui conferimenti, pur consentendo ad alcuni paesi di continuare temporaneamente ad applicarle.
ATTO
Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
SINTESI
Per il corretto funzionamento del mercato interno è essenziale evitare distorsioni della concorrenza e interferenze con la libera circolazione dei capitali. L'imposta sui conferimenti è un'imposta indiretta che interferisce con la libera circolazione dei capitali. La direttiva 2008/7/CE riconosce che la soluzione migliore sarebbe l'abolizione di tale imposta, che essa considera dannosa per lo sviluppo delle imprese nell'Unione, ma la diminuzione di gettito fiscale che deriverebbe dall'applicazione immediata di tale misura risulterebbe inaccettabile per taluni Stati membri. Di conseguenza, gli Strati membri che applicavano tale imposta al 1º gennaio 2006 possono continuare a farlo, per quanto a condizioni molto precise.
Campo d'applicazione
La direttiva si applica alle "companies incorporated with limited liability" elencate nella direttiva, nonché a qualsiasi societÃ, associazione o persona giuridica:
- le cui azioni possano essere negoziate in borsa;
- i cui membri possano disporre liberamente delle proprie azioni e siano responsabili dei debiti dell'impresa soltanto nei limiti della loro partecipazione;
- e qualsiasi altra societÃ, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro.
Le imposte in questione sono imposte indirette sui conferimenti di capitale delle società di capitali, le operazioni di ristrutturazione relative a società di capitali e l'emissione di taluni titoli e obbligazioni.
I conferimenti di capitale sono definiti come segue:
- la costituzione o la trasformazione in società di capitali;
- l'aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni o incorporazione di utili o riserve;
- l'aumento del patrimonio sociale, remunerato con diritti della stessa natura di quelli dei soci o mediante prestazioni di servizi che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali;
- il trasferimento da un paese terzo in uno Stato membro della sede della direzione effettiva o della sede statutaria della società ;
- i prestiti contratti, se il creditore ha diritto a una quota dei profitti della società o se sono garantiti da un socio.
Le operazioni di ristrutturazione sono definite come segue:
- fusioni caratterizzate da un conferimento di beni;
- fusioni caratterizzate dallo scambio di quote sociali.
Divieto di applicare imposte indirette sulla raccolta di capitaliÂ
Di base, gli Stati membri non possono applicare alle società di capitali imposte indirette sulla raccolta di capitali. Le operazioni considerate sono le seguenti:
- conferimenti di capitale;
- prestiti o servizi forniti nel quadro di conferimenti di capitale;
- registrazione o altre formalità richieste in via preliminare all'esercizio di un'attività a causa della forma giuridica della società ;
- modifica degli atti costitutivi della societÃ, in particolare quando ciò comporta la trasformazione in una società di tipo diverso, il trasferimento tra Stati membri della sede della direzione effettiva o della sede statutaria, una modifica dell'oggetto sociale della società o sua la proroga;
- operazioni di ristrutturazione.
Sono inoltre vietate, in ogni caso, le imposte indirette sull'emissione di taluni titoli e obbligazioni.
Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di modificare talune imposte di trasferimento, diritti di carattere remunerativo e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Stati membri che possono continuare ad applicare l'imposta sui conferimenti
Disposizioni speciali si applicano agli Stati membri che applicavano l'imposta sui conferimenti al 1º gennaio 2006. Essi possono continuare ad applicare l'imposta, che deve prevedere un'unica aliquota non superiore all'1% e può essere riscossa esclusivamente su conferimenti di capitale e non può quindi essere applicata ad altre operazioni come le operazioni di ristrutturazione.
L'imposta sui conferimenti può essere applicata solo dallo Stato membro in cui è situata la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui è effettuato il conferimento di capitale. Per rispettare l'ideologia del mercato interno, è importante che l'imposta, se prevista, venga applicata una sola volta. La base imponibile dell'imposta sui conferimenti è costituita dal valore reale del conferimento, previa deduzione delle obbligazioni e degli oneri. Sono esclusi gli aumenti di capitale che sono già stati soggetti all'imposta sui conferimenti. Lo Stato membro può inoltre esentare dall'imposta il capitale conferito da un socio a responsabilità illimitata.
Esenzioni possono essere applicate alle società di capitali che forniscono un servizio pubblico o hanno finalità puramente culturali o sociali. Deroghe sotto forma di esenzioni o riduzioni delle aliquote dell'imposta sui conferimenti possono essere concesse nel quadro della procedura di deroga a fini di equitÃ, per motivi sociali o per consentire a uno Stato membro di far fronte a situazioni eccezionali.
Disposizioni finali
La Commissione riferirà al Consiglio ogni tre anni in merito al funzionamento della direttiva, con l'obiettivo di giungere gradualmente all'abolizione completa dell'imposta sui conferimenti.
Contesto
Dal 1º gennaio 2009 la presente direttiva abrogherà la direttiva 69/335/CEE modificata. I riferimenti alla direttiva 69/335/CEE saranno considerati riferimenti alla direttiva 2008/7/CE.
Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 devono essere attuati entro il 31 dicembre 2008. La data di entrata in vigore è il 12 marzo 2008; gli articoli 1, 2, 6, 9 e 10, tuttavia, si applicheranno a partire dal 1º gennaio 2009.
BIBLIOGRAFIA
| Atto | Entrata in vigore – Data di scadenza | Termine per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2008/7/CE [adozione: consultazione CNS/2006/0253] | 12.3.2008 | Articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 entro il 31.12.2008. | GU L 46 del 21.2.2008. |



