Franchigie fiscali: importazioni definitive di beni personali
La presente direttiva introduce esenzioni fiscali per eliminare gli ostacoli fiscali all'importazione di beni personali da parte di privati provenienti da uno Stato dell'Unione europea (UE) a un altro Stato membro.
ATTO
Direttiva 2009/55/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro.
SINTESI
La presente direttiva prevede un'esenzione dalle imposte sui consumi normalmente esigibili all'atto dell'introduzione definitiva, da parte di privati, di beni personali provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea (UE). Sono considerati beni personali i beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia. Questi beni non devono avere un carattere commerciale, né essere destinati a un'attività economica. Sono tuttavia considerati beni personali anche gli strumenti delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.
L’esenzione all’introduzione dei cavalli da sella, dei veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), delle roulotte da campeggio, delle abitazioni trasportabili, delle imbarcazioni da diporto e degli aerei da turismo può essere concessa soltanto se il privato trasferisce la residenza normale nel paese dell'UE di destinazione. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente (ossia per almeno 185 giorni all’anno), a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
I veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo non possono essere ceduti, dati in locazione o prestati durante i 12 mesi successivi alla loro introduzione in esenzione, salvo in casi giustificati e riconosciuti come tali dalle autorità competenti
del paese UE di destinazione.
L'introduzione dei beni personali può effettuarsi in una o in più volte e per qualsiasi dei seguenti motivi:
- in occasione di un trasferimento della residenza normale: tutti i beni personali devono essere introdotti entro 12 mesi dal trasferimento della residenza normale;
- in occasione dell'arredamento di una residenza secondaria o dell'abbandono di quest'ultima: i beni personali devono corrispondere al mobilio normale della residenza secondaria e la persona interessata deve essere proprietaria della residenza secondaria o essere locataria della medesima per un periodo di almeno dodici mesi;
- in occasione di matrimonio: l'introduzione dei beni personali deve essere effettuata durante un periodo che inizia due mesi prima la data prevista per il matrimonio e termina quattro mesi dopo la data della celebrazione e deve essere fornita prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio;
- acquisiti per via successoria: l'introduzione dei beni personali deve essere effettuata entro due anni dalla data in cui l'interessato entra in possesso dei beni personali e deve essere fornita prova dell'avvenuta acquisizione per via successoria dei beni introdotti.
Con l'eccezione di talune merci, gli Stati membri dell'UE hanno il diritto di mantenere o prevedere condizioni di concessione dell'esenzione meno severe di quelle previste dalla presente direttiva.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2009/55/CE |
30.6.2009 |
- |
GU L 145, 10.6.2009 |



