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Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea

Direttiva di modifica (UE) 2021/514

QUAL È LO SCOPO DELLE DIRETTIVE?

  • La direttiva 2011/16/UE (direttiva sulla cooperazione amministrativa - DAC) stabilisce un sistema di cooperazione amministrativa sicura tra le autorità fiscali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni a fini fiscali.
  • La direttiva di modifica (UE) 2021/514 (comunemente nota come «DAC7») introduce nuove regole per migliorare queste procedure di cooperazione e include la segnalazione di vendite e servizi effettuati tramite piattaforme digitali.

PUNTI CHIAVE

La DAC si applica a tutti gli oneri fiscali, con le seguenti eccezioni:

  • imposta sul valore aggiunto (IVA) e dazi doganali;
  • accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri;
  • contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

Ciò è stato modificato nella direttiva DAC7 allo scopo di chiarire che le informazioni scambiate ai sensi della stessa possono essere utilizzate per l’amministrazione, l’accertamento e l’applicazione dell’IVA e di altre imposte indirette.

L’autorità nazionale competente deve istituire un ufficio centrale di collegamento il cui ruolo è di:

  • mantenere i contatti con la Commissione europea e con organismi simili in altri Stati membri, direttamente o tramite dipartimenti e funzionari designati;
  • gestire le richieste di informazioni.

Le richieste di informazioni devono essere trattate nei seguenti modi.

  • Deve essere accusata ricevuta della richiesta entro sette giorni lavorativi, se possibile con mezzi elettronici.
  • Devono essere gestite il più rapidamente possibile, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, deve informare l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Il periodo non può superare i sei mesi dalla data della richiesta.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

A partire dal 2015, le autorità nazionali devono, almeno una volta all’anno e se disponibili, fornire automaticamente agli Stati membri interessati informazioni sulle seguenti categorie di reddito e di capitale per i residenti in un altro Stato membro:

  • reddito da lavoro dipendente;
  • compensi per dirigenti;
  • prodotti di assicurazione sulla vita;
  • pensioni;
  • proprietà e redditi immobiliari.

La direttiva di modifica (UE) 2021/514 aggiunge una nuova categoria di reddito derivante dalle royalties all’elenco di cui sopra. Prima dell’1 gennaio 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro categorie per le quali le autorità competenti comunicano all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2025 o successivi. A partire dal 2017, le autorità nazionali devono fornire automaticamente agli Stati membri interessati le informazioni sui conti finanziari detenuti da residenti in un altro Stato membro e su ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Sempre a partire dal 2017, ai sensi della direttiva 2016/881/UE, le autorità nazionali devono fornire automaticamente agli Stati membri interessati le informazioni sulla rendicontazione paese per paese — relazioni presentate dai gruppi multinazionali che operano nell’Unione. Queste includono informazioni per ogni giurisdizione fiscale in cui il gruppo opera sull’ammontare delle entrate, l’utile prima delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di dipendenti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e i beni materiali.

Dal 2018, le autorità devono inoltre avere accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva raccolte in conformità con la direttiva (UE) 2015/849, la normativa UE antiriciclaggio (si veda la sintesi).

A partire dal 2020, le autorità nazionali devono fornire automaticamente agli Stati membri le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. La direttiva (UE) 2020/876 ha previsto una proroga facoltativa massima di sei mesi per i termini di segnalazione degli obblighi di comunicazione per gli intermediari e i contribuenti rilevanti ai sensi della DAC6 — modificando la direttiva (UE) 2018/822.

Nuovi obblighi di comunicazione per le piattaforme digitali

La direttiva di modifica (UE) 2021/514 introduce anche nuovi obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali dell’Unione e non che consentono a determinati venditori di essere collegati ad altri utenti per eseguire le seguenti attività transfrontaliere o nazionali:

  • locazioni immobiliari;
  • servizi personali;
  • vendita di beni;
  • locazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Le piattaforme digitali dell’Unione che soddisfano determinate condizioni in più di uno Stato membro possono scegliere di adempiere ai loro obblighi di comunicazione in uno di questi Stati membri. I gestori di piattaforme digitali al di fuori dell’Unione che hanno un obbligo di comunicazione ai sensi della DAC7 devono registrarsi in uno Stato membro.

I gestori di piattaforme digitali al di fuori dell’Unione possono essere esentati dai loro obblighi di comunicazione DAC7 se devono soddisfare obblighi di comunicazione equivalenti in una giurisdizione qualificata esterna all’Unione e tale giurisdizione scambia queste informazioni equivalenti con tutti gli Stati membri pertinenti dell’Unione, in base a un accordo specifico.

Un nuovo allegato V contiene procedure di adeguata verifica, obblighi di comunicazione e altre regole per i gestori di piattaforme.

Informazioni spontanee

Le autorità nazionali devono fornire spontaneamente informazioni alle loro controparti nell’Unione non appena possibile e, comunque, non oltre un mese dal momento in cui le informazioni sono disponibili, se:

  • esse ritengono che si possa verificare una perdita di natura fiscale in un altro Stato membro;
  • un individuo in un dato paese riceve uno sgravio o un’esenzione fiscale che produrrebbe degli oneri fiscali a suo carico in un altro paese;
  • vengono intrattenuti rapporti d’affari tra due persone in paesi diversi che potrebbero portare a risparmi fiscali per una di esse o entrambe;
  • trasferimenti artificiali di profitto all’interno di gruppi di imprese potrebbero portare a risparmi fiscali;
  • ricevono informazioni da un’altra autorità che potrebbero essere rilevanti nel valutare i loro oneri fiscali.

Le autorità nazionali:

  • possono accettare, in due o più Stati membri, di effettuare controlli simultanei sui contribuenti nei quali entrambi hanno un interesse;
  • alle quali è stato chiesto di fornire informazioni o che hanno fornito informazioni spontaneamente possono richiedere un riscontro da chi fa uso di tali informazioni, riscontro che dovrebbe essere fornito entro tre mesi dalla richiesta;
  • che hanno ricevuto informazioni da un paese esterno all’Unione, possono condividere tali informazioni con le loro controparti europee, se lo ritengono utile, purché abbiano avvisato il paese in questione della loro intenzione di condividerle (e tale paese ha il diritto di rifiutare).

Tutte le informazioni condivise tra le autorità nazionali sono soggette al segreto d’ufficio.

Ogni anno le autorità nazionali sono tenute a fornire annualmente alla Commissione i dati sul volume degli scambi automatici di informazioni e, laddove possibile, valutarne costi e benefici.

Verifiche congiunte

La direttiva di modifica (UE) 2021/514 include una nuova sezione dedicata a chiarire il quadro giuridico e i principi che si applicano alla conduzione di verifiche congiunte tra due o più Stati membri. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare queste regole entro il 31 dicembre 2023, e ad applicarle al più tardi a partire dall’1 gennaio 2024.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2011/16/UE è entrata in vigore a partire dall’11 marzo 2011 e doveva diventare legge negli Stati membri l’1o gennaio 2013.
  • La direttiva di modifica (UE) 2021/514 deve diventare legge negli Stati membri entro il 31 dicembre 2022 e le sue regole si applicano dall’1o gennaio 2023.

CONTESTO

  • Di fronte alla crescente mobilità dei contribuenti, all’aumento delle transazioni transfrontaliere e all’arrivo di nuovi strumenti finanziari, le amministrazioni fiscali nazionali devono aumentare la cooperazione amministrativa per garantire l’adempimento degli obblighi fiscali e ridurre l’evasione, l’elusione e la frode fiscale.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/16/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 06.12.2021

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