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Recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Lo scopo della direttiva è quello di combattere l’evasione fiscale migliorando la collaborazione tra gli Stati membri (che devono fornire assistenza reciproca) in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure riscossi da o per conto di un altro paese dell’Unione europea (UE);

PUNTI CHIAVE

  • La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue:
  • I paesi dell’UE dovevano notificare alla Commissione europea della propria o le proprie autorità nazionale/i competente/i entro il 20 maggio 2010 per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ciascuna autorità competente deve designare un ufficio centrale di collegamento, che sarà responsabile dei contatti con gli altri paesi dell’Unione europea in questo settore.

Richiesta di informazioni

L’autorità competente è obbligata a fornire a un’altra autorità competente ogni informazione utile a tale autorità richiedente a recuperare i suoi crediti, a meno che:

  • l’autorità adita non sia in grado di ottenere tali informazioni per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo paese;
  • le informazioni potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale;
  • la comunicazione delle informazioni potrebbe pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese dell’Unione europea adito.

Domanda di notifica di documenti

  • Quando viene richiesta la notifica di documenti relativi ai crediti, l’autorità adita deve notificare al destinatario tutti i documenti provenienti dal paese dell’UE richiedente, relativi a un credito o al suo recupero.
  • La domanda di notifica deve contenere informazioni utili, come il nome, l’indirizzo del destinatario, l’obiettivo della notifica, una descrizione della natura e dell’importo del credito, e altri estremi riguardanti l’ufficio responsabile per i documenti e per ottenere ulteriori informazioni.

Misure di recupero

  • Prima che l’autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili, tranne nei casi seguenti:
    • quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nel paese dell’UE richiedente ma l’interessato dispone di beni nel paese dell’UE adito;
    • quando il ricorso a tali procedure darebbe adito a difficoltà eccessive.
  • Qualsiasi domanda di recupero deve essere accompagnata da un titolo uniforme che consente l’esecuzione nel paese dell’UE adito.
  • L’autorità competente adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese dell’UE adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o dazi e imposte analoghi. Se l’autorità adita non ritiene che i medesimi dazi o le medesime imposte ovvero dazi e imposte analoghi siano applicabili nel paese dell’UE adito, essa applicherà invece le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi delle persone fisiche.

Controversie

  • Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale o uniforme che consente l’esecuzione e la validità di una notifica da parte dell’autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti del paese dell’UE richiedente. Le controversie relative alla validità di una notifica effettuata da un’autorità competente del paese dell’UE adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale paese dell’UE.
  • L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero per un credito contestato. Se l’esito della contestazione risulta favorevole, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta.

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

L’autorità richiedente informa immediatamente l’autorità adita di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

Domanda di misure cautelari

Qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda, l’autorità adita procede all’adozione di misure cautelari in base alla legislazione nazionale per garantire il recupero quando richiesto dall’autorità richiedente.

Limitazioni agli obblighi dell’autorità adita

L’autorità adita non è tenuta ad accordare l’assistenza al recupero se:

  • il recupero del credito comporterebbe gravi difficoltà di ordine economico o sociale nel paese dell’UE adito;
  • la domanda iniziale di assistenza si riferisce a crediti che risalgono a più di 5 anni prima;
  • l’importo totale dei crediti è inferiore a 1.500 euro.

Disposizioni generali

  • Tutte le informazioni e i documenti divulgati ai sensi della presente direttiva sono coperti dal segreto d’ufficio e godono della protezione prevista dalla legislazione nazionale del paese dell’UE che li riceve.
  • Questa direttiva abroga la direttiva 2008/55/CE a decorrere dal 1 gennaio 2012. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal martedì 20 aprile 2010. I paesi dell’UE avevano l’obbligo di incorporarla nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2011.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84, 31.3.2010, pagg. 1-12)

Ultimo aggiornamento: 30.10.2017

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