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Polonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2002 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 701 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(1999) 509 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2000) 709 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1752 - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM (2002) 700 def. - SEC (2002) 1408 - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC (2003) 1207 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea si diceva convinta che la Polonia non avrebbe dovuto sperimentare particolari difficoltà per recepire la normativa comunitaria nel settore delle imposte dirette.

Nella relazione del novembre 1998, invece, la Commissione concludeva che erano necessari grandi lavori nei settori dell'IVA e delle accise, in particolare per eliminare la persistente discriminazione nei confronti delle importazioni e per istituire un sistema di rimborso per i contribuenti stranieri non residenti in Polonia. Erano inoltre necessari altri lavori per rafforzare le strutture amministrative incaricate di attuare l'acquis.

Nella relazione dell'ottobre 1999 la Commissione constatava che la Polonia proseguiva sulla via dell'allineamento progressivo della sua legislazione tributaria, attuando in questo settore una strategia di preadesione ben strutturata, ma che le restava ancora da completare l'allineamento in materia di IVA e di accise. Inoltre, la Polonia doveva potenziare i suoi mezzi di recupero delle imposte al livello centrale e nelle regioni e migliorare i suoi dispositivi di cooperazione amministrativa e la sua informatizzazione.

Nella relazione del novembre 2000 la Commissione osservava che la Polonia aveva compiuto considerevoli progressi nel settore fiscale ma doveva apportare miglioramenti sostanziali alla propria amministrazione fiscale.

La relazione del novembre del 2001 rilevava che, dall'ultima valutazione, la Polonia aveva registrato costanti progressi sia in materia di IVA e di accise che di imposte sulle società. Ci si era inoltre sforzati di accelerare l'ammodernamento dell'amministrazione fiscale e di semplificare le dichiarazioni dei redditi.

La relazione dell'ottobre 2002 insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell'imposizione e nel processo di allineamento della legislazione.

insisteva sui progressi costanti compiuti dalla Polonia nel consolidamento delle sue capacità istituzionali nel settore dell'imposizione e nel processo di allineamento della legislazione.

La relazione del 2003 sottolinea che la Polonia rispetta i principali impegni e obblighi imposti dai negoziati di adesione nei settori delle imposte dirette, della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca e che dovrebbe essere in grado di attuare il corrispondente acquis fin dalla sua adesione. In materia di IVA e accise, la Polonia rispetta soltanto in parte i suoi impegni.

Alla Polonia è stato concesso di beneficiare di periodi transitori, nel corso dei quali essa potrà continuare ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui lavori di costruzione nel settore residenziale, fatti salvi i materiali da costruzione, e sulla costruzione degli immobili residenziali o di loro parti, prima della prima occupazione, nonché sui servizi di ristorazione (fino al 31 dicembre 2007); essa può applicare un'aliquota IVA zero su taluni libri e periodici specializzati, fino al 31 dicembre 2007. Essa è stata anche autorizzata ad applicare un'aliquota IVA molto ridotta sui prodotti alimentari (bevande incluse, ma bevande alcoliche escluse) destinati al consumo umano ed animale; sugli animali vivi, le sementi, le piante e gli ingredienti in genere destinati alla preparazione di prodotti alimentari; sui prodotti generalmente utilizzati ad essere utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari; e sui beni e servizi in genere destinati alla produzione agricola, ad eccezione dei beni d'investimento (fino al 30 aprile 2008). Le deroghe ottenute riguardano un'esenzione IVA e una soglia di registrazione fissata a 10 000 euro per le piccole e medie imprese nonché l'esenzione IVA per le operazioni di trasporto internazionale di passeggeri. La Polonia ha inoltre ottenuto un periodo transitorio di un anno dall'adesione, durante il quale essa potrà continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta su prodotti petroliferi particolari.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Nel settore delle imposte dirette, l'acquis comunitario riguarda soprattutto alcuni aspetti delle imposte sulle società e dell'imposta sul capitale. Maggiore incidenza sui sistemi tributari nazionali hanno le quattro libertà del Trattato.

Nella relazione del novembre 2000 si constata che l'imposizione fiscale sulle società è stata modificata nell'intento di rendere più efficaci i servizi tributari e meno gravoso l'onere fiscale: l'aliquota dell'imposta sulle società è stata ridotta al 30% e dovrebbe scendere al 20% nel 2004. Sono state soppresse alcune detrazioni fiscali di cui beneficiavano le società d'investimento, mentre sono state mantenute quelle a favore di privati in caso di lavori di costruzione.

Nel settore delle imposte indirette, l'acquis comunitario comprende essenzialmente l'armonizzazione della normativa inerente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e alle accise. Tale armonizzazione comporta l'applicazione di un'imposta generale sui consumi, non cumulativa, che viene riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi e implica parità di trattamento fiscale per tutte le operazioni interne e le importazioni.

Nella relazione del novembre 2000 si constata che è stata rialzata l'aliquota ridotta di cui beneficiavano alcuni servizi e che a certe prestazioni prima esenti si applica ora l'aliquota ridotta. È stata abrogata l'esenzione a favore di alcuni istituti specifici, i quali sono ormai soggetti all'IVA. Si sono introdotti un regime di rimborso dell'IVA ai turisti stranieri e il diritto alla detrazione dell'IVA a credito sui servizi internazionali. Si è modificata la definizione dell'importo imponibile e nel luglio 2000 è stata riveduta la legge in materia d'imposizione fiscale sui beni e sui servizi, così da estendere ai prodotti agricoli il regime IVA (aliquota del 3%) dal settembre 2000.

Nel settore delle accise, l'acquis comunitario comprende strutture fiscali armonizzate, aliquote minime e norme comuni per la detenzione e la circolazione dei beni in oggetto (in particolare, l'utilizzo dei depositi fiscali).

Dopo l'ultima relazione, è stata ampliata la gamma delle bevande alcoliche ed è stato soppresso il regime speciale discriminatorio nei confronti di alcune importazioni.

Per quanto riguarda l'amministrazione tributaria, la cooperazione e l'assistenza reciproca, la Polonia prosegue nelle sue iniziative (potenziamento dell'amministrazione e miglioramento della cooperazione amministrativa): l'amministrazione è ora più conciliante con i contribuenti e l'informazione è stata resa più accessibile (Internet). Tuttavia, sarebbe opportuno semplificare i diversi regimi vigenti; inoltre, le formalità amministrative costituiscono tuttora un onere troppo gravoso per le imprese e per i privati. Per rendere più moderna l'amministrazione, si vuole costituire un Ufficio centrale d'informazioni sull'IVA.

VALUTAZIONE

Imposta sul valore aggiunto:

In Polonia, il regime dell'IVA è stato adeguato gradualmente all'acquis e si è cercato di assicurare la parità di trattamento fiscale tra le produzioni nazionali e le importazioni di prodotti analoghi.

Dopo la relazione del novembre 1998, la Polonia ha adottato disposizioni intese a instaurare un regime di rimborso dell'IVA ai turisti ed un regime di esenzione dall'IVA per le importazioni di merci commerciali di valore non superiore alla soglia di dieci euro. Dovevano ancora essere recepiti altri testi relativi all'IVA, in particolare per quanto riguardava il campo di applicazione, l'entità delle aliquote e l'IVA sui prodotti agricoli, che ne erano tuttora esenti. Tuttavia, persistevano discriminazioni nel trattamento fiscale di alcuni prodotti importati, ai quali veniva applicata un'aliquota d'IVA superiore a quella prevista per i prodotti nazionali analoghi. Dopo la relazione del novembre 2000, la Polonia ha fatto ancora qualcosa, ma le restano da compiere progressi per quanto riguarda l'esenzione di cui beneficiano determinate operazioni e le imposte che vengono applicate al mercato immobiliare. Su alcuni prodotti, inoltre, le imposte differiscono a seconda dell'origine, il che porta a una discriminazione nei confronti delle importazioni. Dopo la relazione del novembre 2001, si è applicata un'aliquota del 7% ai giornali e alle riviste e un'aliquota zero sulla stampa dei libri, delle riviste e dei giornali. Alcune PMI, sino ad allora esonerate dall'IVA, devono ora pagarla. Si è istituita un'aliquota del 7% per i servizi via Internet ed un'aliquota del 3% per il materiale informatico.

La relazione della Commissione per il 2002 sottolinea che la Polonia ha portato avanti l'allineamento delle aliquote ai livelli richiesti. Le aliquote per i mezzi di trasporto marittimo e per le imbarcazioni destinate alla pesca marittima sono giunte ormai a zero e la definizione di riviste specializzate che beneficiano dell'aliquota zero è stata precisata. Sono stati stabiliti i principi e le condizioni di rimborso dell'IVA a credito per gli importatori e per talune importazioni è stata introdotta l'esenzione IVA.

Alla fine del 2003, la Polonia deve ancora proseguire, in maniera significativa, nelle sue iniziative. Per completare il suo allineamento, essa deve affrontare i problemi della portata e della definizione delle aliquote IVA (in particolare l'uso molto frequente dell'aliquota zero) e dell'esenzione per quanto riguarda le operazioni, fatte salve quelle che beneficiano di misure transitorie. La Polonia deve anche ampliare la definizione del campo di applicazione dell'IVA, dei soggetti passivi, della base imponibile, del fatto generatore, del diritto a deduzione o a rimborso dell'IVA e dell'obbligo fiscale. Essa deve inoltre abbandonare le misure nazionali di protezione, per assicurare una parità di trattamento fiscale a prescindere dall'origine. Essa deve da ultimo introdurre gli adeguati regimi particolari di IVA che si applicano alle agenzie di viaggio, ai beni d'occasione e all'oro in quanto investimento, e allineare i regimi nazionali particolari, applicabili attualmente ai produttori agricoli, sulle condizioni della misura transitoria, concessa alla Polonia in sede di negoziati di adesione.

Accise

La Polonia ha proseguito il suo adeguamento anche in questo settore: ormai il suo regime fiscale delle accise e dell'IVA è relativamente consono ai principi generali dell'acquis comunitario nel settore fiscale. In particolare, sono state aumentate le aliquote delle accise sulle sigarette e sui carburanti, per ravvicinarle alle aliquote comunitarie minime. Tuttavia, non si è raggiunto ancora un completo allineamento. La Polonia doveva ancora risolvere il problema della discriminazione fiscale per quanto riguarda gli alcolici ed i prodotti del tabacco. Dopo la relazione del novembre del 2000, la Polonia è più vicina all'acquis ma le autorità polacche devono ancora prendere provvedimenti per rispettare le aliquote minime (sulle sigarette e sugli oli minerali) imposte dalla Comunità. Nel 2001 sono state aumentate le accise sugli alcolici, sulla birra, sul vino e sui carburanti, nonché sui prodotti del tabacco.

Nel 2002, sono aumentate le accise sui carburanti, sul GPL utilizzato come carburante e sulle sigarette. L'esenzione dalle accise è stata introdotta per l'energia prodotta a partire da fonti rinnovabili e le centrali di accumulazione mediante pompaggio.

Alla fine del 2003, la Polonia deve ancora adattare talune aliquote ed esenzioni da dazi, allineare il campo di applicazione delle accise sugli oli minerali e la struttura fiscale per il tabacco da fumo, e introdurre un regime di sospensione dei dazi, in particolare per i movimenti intracomunitari. Essa dovrebbe inoltre assicurare una parità di trattamento fiscale, a prescindere dall'origine, per le accise "non armonizzate nell'UE" ed allineare la base imponibile per le importazioni di tabacco da fumo. L'aumento progressivo delle accise sulle sigarette è effettuato, conformemente ad un calendario prestabilito, per raggiungere l'aliquota minima il 31 dicembre 2008, come convenuto in sede di negoziati di adesione.

Imposizione fiscale diretta

Nel campo delle imposte dirette, l'aliquota dell'imposta sugli utili delle società è passata nel 2001 dal 30% al 28%, ma resta ancora da vedere se la legislazione sui paradisi fiscali è compatibile con il codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese. Nel marzo 2002 è stata introdotta una nuova tassa del 20% sui redditi da risparmio (interessi di deposito bancario, dividendi di obbligazioni, ecc.). Nel gennaio 2002, la Polonia ha introdotto anche una tassa del 2% su tutte le uscite di capitali, la quale si applica solo ai residenti e che sarà abolita alla fine del dicembre 2003.

Alla fine del 2003, la Polonia deve poter recepire la direttiva in materia di imposte indirette sulle riscossioni di capitali, la direttiva sulle società "madre-filiali", le direttive in materia di interessi e tributi e di imposizione dei redditi da risparmio.

Amministrazione fiscale

Per quanto riguarda l'amministrazione tributaria, la si sta rendendo più moderna, ma questo processo andrebbe condotto con maggior rigore. Nel 2001 l'informatizzazione dei servizi fiscali non ha registrato grandi progressi, benché il sistema POLTAX sia ormai operativo. La legge finanziaria del 2001 ha migliorato l'esecuzione degli obblighi fiscali e la gestione degli arretrati, sebbene la riscossione degli arretrati non sia ancora del tutto efficace. La riforma in corso ha introdotto un sistema di indicatori oggettivi dell'attività degli uffici delle imposte e ha intensificato la formazione del personale.

Nel corso del 2001-2002, le autorità fiscali polacche hanno cercato di migliorare l'efficacia della loro amministrazione. Nell'agosto 2002, il Consiglio dei ministri ha adottato una Strategia di ammodernamento dell'amministrazione fiscale entro il 2004, destinata a garantire capacità sufficienti per applicare ed attuare l'acquis comunitario. Sono state adottate peraltro misure importanti per introdurre i principali indicatori di interoperabilità con il sistema di scambio di informazioni sull'IVA. Tuttavia, in questo settore delle tecnologie dell'informazione, devono essere compiuti ancora sforzi sostanziali a livello regionale e locale.

Nel settore delle capacità amministrative, la Polonia ha compiuto progressi notevoli anche se restano da attuare ancora numerose disposizioni. La principale difficoltà riguardo il recupero delle imposte che risulta piuttosto carente.

Alla fine del 2003, le strutture amministrative rispondono alle richieste formulate in questo settore, ma occorre ancora modernizzarle e potenziare la loro efficacia. Risulterà prioritario potenziare la riscossione tributaria e le strategie di controllo fiscale, tramite l'analisi dei rischi e il controllo informatizzato in particolare. Occorre adottare misure supplementari per migliorare l'informazione dei contribuenti e il rispetto spontaneo, da parte dei debitori, dei loro rispettivi obblighi.

Le capacità dell'amministrazione tributaria sono sufficienti per garantire un'attuazione soddisfacente dell'acquis nel settore delle imposte dirette.

Sul piano della cooperazione amministrativa e della reciproca assistenza, la Polonia sta, da ultimo, adottando le misure necessarie per il recepimento e l'attuazione dell'acquis fin dall'adesione, sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista delle strutture organizzative, che includono i sistemi informatici.

Ultima modifica: 14.01.2004

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