ITER: accordo Euratom/Giappone sulla fusione nucleare
Ad integrazione di ITER, progetto di dimensione internazionale sull’energia da fusione, l’Unione europea (UE) e il Giappone hanno adottato un accordo su un “approccio allargato” in questo settore. Questo fungerà da base per varie attività di ricerca e sviluppo concernenti lo sviluppo di nuovi materiali e scenari di valorizzazione, in vista in particolare della costruzione, in futuro, di una centrale di dimostrazione (DEMO).
ATTO
Decisione 2007/614/Euratom del Consiglio, del 30 gennaio 2007, relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione.
SINTESI
Questo accordo mira ad istituire un quadro per la realizzazione di un “approccio allargato” in materia di energia da fusione tra l'Unione europea (UE) e il Giappone, nella continuità del progetto ITER.
L’accordo, previsto per dieci anni, è aperto ad altri partecipanti ad ITER.
Attività
Le attività dell’"approccio allargato" riguardano tre progetti di ricerca sviluppati in Giappone:
- il progetto che completa la concezione del Centro internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF/EVEDA) che dovrebbe consentire di testare e qualificare dei materiali avanzati in un ambiente paragonabile a quello di una centrale da fusione;
- il programma del “satellite” Tokamak, destinato ad elaborare degli scenari di esercizio nella prospettiva dei progetti ITER e DEMO;
- il progetto sul Centro internazionale di ricerca sull’energia da fusione, organismo incaricato di coordinare le attività di concezione e di R&S di DEMO, di simulazione su vasta scala di plasmi di fusione da parte di supercomputer e di sperimentazione a distanza per agevolare l’ampia partecipazione dei ricercatori agli esperimenti realizzati nell'ambito di ITER.
Struttura
Gli organi che costituiscono la struttura delle attività dell’approccio allargato sono:
- il comitato direttivo;
- il segretariato;
- il o i comitati di progetto;
- il o i capi progetto e il o i gruppi di progetto;
- le agenzie esecutive.
Strumenti di attuazione
Da presentare per approvazione al comitato direttivo entro il 31 marzo di ogni anno da ogni capo progetto, previa consultazione del comitato di progetto, il piano di progetto (che copre l’intera durata del progetto), che deve contenere:
- una descrizione generale delle attività previste;
- un calendario dettagliato delle principali fasi di attuazione;
- una visione di insieme dei contributi già apportati o da apportare.
Previa consultazione del comitato di progetto, ciascun capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione (entro il 31 ottobre di ogni anno), un programma di lavoro annuale per l’anno successivo, che contiene:
- i punti del piano di progetto corrispondente;
- una descrizione programmatica delle attività da realizzare (obiettivi, pianificazione, spese correnti, contributi attesi da ciascuna delle parti ecc.).
Ogni capo progetto presenta al comitato direttivo per approvazione (entro il 31 marzo di ogni anno) una relazione annuale, che successivamente è trasmessa alle parti e alle agenzie esecutive.
Ciascuna delle parti può effettuare un audit finanziario in qualsiasi momento nel corso del presente accordo fino a cinque anni dopo la sua scadenza o estinzione.
Risorse
Le risorse per l’attuazione delle attività dell'“approccio allargato” comprendono:
- contributi in natura;
- componenti, attrezzature e materiali specifici così come altri beni e servizi;
- gli esperti messi a disposizione dei gruppi di progetto;
- il personale messo a disposizione dei vari organi di funzionamento;
- contributi finanziari.
Il contributo europeo, apportato essenzialmente mediante contributi in natura, ammonta a circa 340 milioni di euro.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione (Euratom) n. 2007/614 |
30.1.2007 |
- |
GU L 246 del 21.9.2007 |



