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Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Lo sviluppo di progetti transnazionali a livello regionale e locale è sempre stato un processo lungo e complesso, che ha spesso richiesto la negoziazione di trattati bilaterali da parte dei governi nazionali. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono stati introdotti nel 2007 per promuovere il lavoro interregionale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

SINTESI

I GECT sono persone giuridiche create per facilitare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale nell'Unione europea (UE). Essi consentono alle autorità regionali e locali (ma anche alle autorità nazionali dei paesi più piccoli o centralizzati) e ad altri organismi pubblici di diversi paesi membri di istituire gruppi con personalità giuridica per fornire servizi comuni. Gli Stati membri devono approvare la partecipazione dei potenziali membri nei loro rispettivi paesi.

Nel 2013, per chiarire e facilitare la costituzione e il funzionamento del GECT, la legislazione originaria, ovvero il regolamento (CE) n. 1082/2006, è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1302/2013.

Convenzione, compiti e competenze

Gli obiettivi e i compiti del GECT sono stabiliti in una convenzione di cooperazione vincolante istituita su iniziativa dei suoi membri. Un GECT può realizzare programmi cofinanziati dall'UE o da qualsiasi altro progetto di cooperazione transfrontaliera con o senza finanziamento UE. In generale, ha membri in almeno due Stati membri, anche se sono previste norme specifiche quando sono coinvolti paesi vicini e paesi e territori d'oltremare (PTOM). La convenzione specifica le attività del GECT, la sua durata di vita e le condizioni del suo scioglimento. Il diritto applicabile per quanto riguarda la convenzione è quello del paese nel quale si trova la sede legale del gruppo.

Statuti

Gli statuti contengono disposizioni che riguardano in particolare:

  • gli organi del GECT, le loro competenze e il relativo funzionamento;
  • le procedure decisionali e lingua/e di lavoro;
  • le modalità di funzionamento e contratti di lavoro;
  • i contributi finanziari, le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio.

Ottenimento della personalità giuridica

Entro 10 giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti nel paese in cui il GECT ha la sede legale, il GECT lo notifica al Comitato delle regioni (CdR), che mantiene un registro dei GECT. Il CdR trasmette poi le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale annunciando l'istituzione del GECT.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1082/2006

1.8.2006

-

GU L 210 del 31.7.2006

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 1302/2013

21.12.2013Applicazione: 22.6.2014

-

GU L 347 del 20.12.2013

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013).

Ultima modifica: 16.06.2014

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