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Disposizioni generali FESR - FSE - Fondo di coesione (2007 - 2013)

Nel quadro della politica di coesione per il periodo 2007-2013, il presente regolamento definisce le regole, le norme e i principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di coesione. Il regolamento prevede una dotazione totale di 347 miliardi di euro, pari a circa un terzo del bilancio europeo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 [Cfr atti modificativi].

SINTESI

L'obiettivo del presente regolamento è di migliorare la coesione economica e sociale al fine di favorire lo sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile delle regioni dell’Unione europea (UE) per il periodo 2007-2013. La politica di coesione europea mira a far fronte alle sfide derivanti dalle disparità economiche, sociali e territoriali, nonché all'accelerazione delle ristrutturazioni economiche e all'invecchiamento della popolazione.

Il presente regolamento:

  • definisce il quadro nell'ambito del quale si colloca la politica di coesione (compresi gli orientamenti strategici comunitari per la coesione, per la crescita e per l'occupazione);
  • definisce gli obiettivi al perseguimento dei quali devono contribuire i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (in appresso i Fondi );
  • definisce i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni, per quanto riguarda l'accesso ai Fondi;
  • definisce le risorse finanziarie disponibili e i criteri che ne regolano la ripartizione;
  • stabilisce i principi, le regole di partnership, di programmazione, di valutazione, di gestione, di sviluppo e di controllo sulla base di una condivisione di responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

TRE NUOVI OBIETTIVI

Un importo totale pari a 347 miliardi di euro è stato destinato a finanziare la politica di coesione nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013 nel quadro dei tre nuovi obiettivi: Convergenza , Competitività regionale e occupazione e Cooperazione territoriale . Questi obiettivi sostituiscono i vecchi obiettivi 1, 2 e 3 del periodo di programmazione 2000-2006.

Convergenza

L'obiettivo Convergenza , che si avvicina al precedente obiettivo 1, prevede di accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo, migliorando le condizioni di crescita e di occupazione. Esso riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. I settori d'intervento sono i seguenti: qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, sviluppo dell'innovazione e della società basata sulla conoscenza, adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, tutela dell'ambiente, nonché efficienza amministrativa. Si prevede che esso sia finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione.

Le risorse globali destinate a questo obiettivo per questo periodo ammontano all'81,54 % del totale. Sono ammissibili:

  • ai Fondi strutturali (FESR e FSE):
  • al Fondo di coesione: gli Stati membri, il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media europea e che svolgono programmi di convergenza economica. Essi riceveranno il 23,22 % degli stanziamenti previsti per tale obiettivo. Le regioni che supereranno il 90 % del RNL pro capite (come effetto statistico a seguito dell'allargamento dell’UE a regioni più svantaggiate), beneficeranno di un finanziamento transitorio, specifico e decrescente;
  • ad un finanziamento specifico del FESR, al fine di agevolare l'integrazione delle regioni ultraperiferiche nel mercato interno e di prendere in considerazione le difficoltà specifiche di sviluppo che le caratterizzano (compensazione dei costi supplementari derivanti dall'ultraperifericità).

Per questo obiettivo, i livelli massimi dei tassi di cofinanziamento sono i seguenti:

  • 75 % della spesa pubblica cofinanziata dal FESR o dal FSE. Il massimale può raggiungere l'80 % se le regioni ammissibili sono localizzate in uno Stato membro che beneficia del Fondo di coesione. Esso può addirittura raggiungere l'85 % nel caso delle regioni ultraperiferiche;
  • 85 % della spesa pubblica cofinanziata dal Fondo di coesione;
  • 50 % della spesa pubblica cofinanziata in regioni ultraperiferiche (compensazione dei costi supplementari tramite nuova assegnazione supplementare del FESR).

Competitività regionale e occupazione

L'obiettivo Competitività regionale e occupazione punta a rafforzare la competitività, l'occupazione e l'attrattiva delle regioni (al di fuori di quelle in ritardo di sviluppo). Esso consentirà di anticipare i cambiamenti socioeconomici, di promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente, l'accessibilità, l'adattabilità dei lavoratori e lo sviluppo di mercati che favoriscano l'inserimento. Si prevede che questo obiettivo sia finanziato dal FESR e dal FSE.

Le regioni ammissibili sono le seguenti:

  • le regioni attualmente ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo di programmazione 2000-2006, che non soddisfano più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo Convergenza e beneficiano quindi di un finanziamento transitorio. Spetta alla Commissione selezionare ed adottare l'elenco delle regioni ammissibili, valido dal 2007 al 2013;
  • tutte le altre regioni dell’UE non rientranti nell'obiettivo Convergenza .

Per quanto riguarda i programmi finanziati dal FSE, la Commissione propone quattro priorità, in linea con la strategia europea per l'occupazione (SEO): migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorare l'accesso all'occupazione, rafforzare l'inserimento sociale e avviare riforme nel settore dell'occupazione e dell'inserimento.

Le risorse destinate a questo obiettivo ammontano al 15,95 % del totale, equamente ripartite tra il FESR e il FSE. Di questo importo:

  • 78,86 % è destinato alle regioni non rientranti nell'obiettivo Convergenza ;
  • 21,14 % è destinato ad un sostegno transitorio decrescente.

Nell'ambito di questo obiettivo, le azioni possono essere cofinanziate fino al 50 % della spesa pubblica. Il massimale è pari all'85 % per le regioni ultraperiferiche.

Cooperazione territoriale europea

L'obiettivo Cooperazione territoriale europea mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, basandosi sulla vecchia iniziativa europea INTERREG. Si prevede che l'azione sia finanziata dal FESR. L'obiettivo consiste nel promuovere la ricerca di soluzioni congiunte a problemi comuni tra le autorità confinanti, come lo sviluppo urbano, rurale e costiero e la creazione di relazioni economiche e di reti di Piccole e medie imprese (PMI). La cooperazione è orientata sulla ricerca, sullo sviluppo, sulla società dell'informazione, sull'ambiente, sulla prevenzione dei rischi e sulla gestione integrata delle acque.

Sono ammissibili le regioni di livello NUTS III , situate lungo le frontiere terrestri interne e lungo alcune frontiere esterne, nonché alcune frontiere marittime adiacenti, separate da un massimo di 150 chilometri. La Commissione intende adottare un elenco delle regioni ammissibili.

La totalità del territorio dell’UE è ammissibile per quanto riguarda il sostegno alle reti per la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze. Il massimale di cofinanziamento raggiunge il 75 % della spesa pubblica.

Le risorse destinate a questo obiettivo ammontano al 2,52 % del totale e sono completamente finanziate dal FESR. Questo importo viene suddiviso tra le diverse componenti come segue:

  • 73,86 % per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera;
  • 20,95 % per il finanziamento della cooperazione transnazionale;
  • 5,19 % per il finanziamento della cooperazione interregionale.

DISPOSIZIONI PROPRIE AI TRE OBIETTIVI

Principi d'intervento

I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, ivi comprese le azioni a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi dei Fondi con le azioni, le politiche e le priorità dell’UE, nonché la complementarità con altri strumenti finanziari europei.

Gli obiettivi dei Fondi vengono perseguiti nel quadro di una programmazione pluriennale e di una stretta cooperazione tra la Commissione e ogni Stato membro.

Approccio strategico

Il Consiglio adotta entro il 1o gennaio 2007 gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione. Questi orientamenti definiscono le priorità e gli obiettivi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 e contribuiscono a una coerente ed efficace attuazione dei Fondi strutturali.

Sulla base di questi orientamenti gli Stati membri adottano in seguito un quadro di riferimento strategico nazionale, che serve come base per programmare le azioni finanziate dai Fondi e garantisce la coerenza degli interventi dei Fondi con gli orientamenti strategici.

Programmi operativi

I programmi operativi degli Stati membri hanno coperto un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo riguarda soltanto uno dei tre obiettivi e beneficia del finanziamento di un solo fondo. La Commissione valuta ogni programma proposto per verificare che contribuisca al perseguimento degli obiettivi e delle priorità:

  • del quadro di riferimento strategico nazionale;
  • degli orientamenti strategici della Comunità per la coesione.

I programmi operativi relativi agli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione comportano tra l'altro:

  • una giustificazione delle priorità con riferimento agli orientamenti strategici per la coesione e al quadro di riferimento strategico nazionale;
  • informazioni sugli assi prioritari e sui loro obiettivi specifici;
  • un piano di finanziamento;
  • le disposizioni di attuazione del programma operativo;
  • un elenco dei grandi progetti. Si tratta di progetti collegati a un'operazione che comporta un insieme di lavori, di attività o di servizi che abbia un costo complessivo superiore a 25 milioni di euro per l'ambiente e a 50 milioni di euro per gli altri settori.

Gestione, sorveglianza e controlli

Gli Stati membri hanno la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi. Essi garantiscono in particolare che i sistemi di gestione e di controllo siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. Inoltre essi prevengono, rilevano e correggono le irregolarità e recuperano del pari le somme indebitamente pagate.

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi attuati dagli Stati membri prevedono:

  • la definizione delle funzioni degli organismi interessati dalla gestione e dal controllo;
  • il rispetto del principio di separazione delle funzioni tra tali organismi;
  • procedure per accertare la fondatezza e la regolarità delle spese dichiarate, con riferimento al programma operativo;
  • sistemi di contabilità, di sorveglianza e d'informazione finanziaria;
  • un sistema di comunicazione di informazioni e di sorveglianza allorquando l'organismo responsabile affida l'esecuzione di alcuni compiti ad un altro organismo;
  • disposizioni relative all'audit del funzionamento dei sistemi;
  • sistemi e procedure che garantiscano una procedura di audit adeguata;
  • procedure di comunicazione d'informazioni e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente pagati.

Per ogni programma operativo, lo Stato membro deve designare:

  • un'autorità di gestione (un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato nazionale, regionale o locale che gestisce il programma operativo);
  • un'autorità di certificazione (un'autorità o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale che certifica le basi di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione);
  • un'autorità di audit (un'autorità o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale designato per ogni programma operativo, incaricato della verifica del funzionamento efficace del sistema di gestione e di controllo).

Informazione e pubblicità

Gli Stati membri e l'autorità di gestione per il programma operativo devono fornire informazioni e pubblicità sulle operazioni e sui programmi oggetto di un cofinanziamento. Questa informazione è destinata ai cittadini dell'UE e ai beneficiari, al fine di sottolineare il ruolo della Comunità e di garantire la trasparenza per quanto riguarda l'intervento dei Fondi.

CONTESTO

Le altre disposizioni relative alla politica di coesione per il periodo 2007-2013 si trovano nei quattro regolamenti specifici relativi:

Sul piano politico, la politica di coesione per il periodo 2007-2013 ha come base finanziaria l'accordo interistituzionale e il quadro finanziario per il periodo 2007-2013.

TABELLA DI SINTESI

Obiettivi

Strumenti finanziari

Convergenza

  • FESR
  • FSE
  • Fondo di coesione

Competitività regionale e occupazione

  • FESR
  • FSE

Cooperazione territoriale europea

  • FESR

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1083/2006

1.8.2006

-

GU L 210 del 31.7.2006

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1341/2008

24.12.2008

-

GU L 348 del 24.12.2008

Regolamento (CE) n. 85/2009

30.1.2009

-

GU L 25 del 29.1.2009

Regolamento (CE) n. 284/2009

9.4.2009

-

GU L 94 dell’8.4.2009

Regolamento (UE) n. 539/2010

25.6.2010

-

GU L 158 del 24.6.2010

Regolamento (UE) n. 1310/2011

23.12.2011

-

GU L 337 del 20.12.2011

Regolamento (UE) n. 1311/2011

20.12.2011

-

GU L 337 del 20.12.2011

Regolamento (UE) n. 423/2012

23.5.2012

-

GU L 133 del 23.5.2012

Le modifiche e correzioni successive del regolamento n. 1083/2006 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2010/802/UE della Commissione, del 21 dicembre 2010, che esonera determinati casi di irregolarità derivanti da operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 dai requisiti relativi alla comunicazione speciale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1681/94 e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/94 [Gazzetta ufficiale L 341 del 23.12.2010].

Decisione 2007/766/CE della Commissione, del 14 novembre 2007, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a finanziamenti a titolo della componente cooperazione transfrontaliera dello strumento di assistenza preadesione ai fini della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi beneficiari per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 310 del 28.11.2007].

Decisione 2006/769/CE della Commissione, del 31 ottobre 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili per un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale per gli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale L 312 del 11.11.2006].

Decisione 2006/597/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni ammissibili per un finanziamento tramite i Fondi strutturali su una base transitoria e specifica per l'obiettivo competitività regionale e occupazione per il periodo dal 2007 al 2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].

Decisione 2006/596/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni ammissibili per un finanziamento tramite il Fondo di coesione per il periodo dal 2007 al 2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].

Decisione 2006/595/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che stabilisce l'elenco delle regioni ammissibili per un finanziamento tramite i Fondi strutturali per l'obiettivo convergenza per il periodo dal 2007 al 2013 [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006].

Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale [Gazzetta ufficiale L 347 del 20.12.2013].

Il suddetto regolamento di modifica prevede due misure:

  • Per i pagamenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, si maggioreranno i tassi di cofinanziamento dell'UE di dieci punti percentuali rispetto ai tassi di cofinanziamento abituali, fino ad un massimo del 95%. Tali tassi maggiorati saranno applicabili ai paesi beneficiari di assistenza finanziaria all'epoca dell'entrata in vigore del regolamento - ovvero Cipro, la Grecia, l'Irlanda (in base a quando uscirà dal proprio programma di aggiustamento) e il Portogallo - e saranno in vigore fino al 31 dicembre 2015. Gli incrementi non determinano un aumento degli stanziamenti totali per i paesi interessati, vale a dire che non sono necessari ulteriori finanziamenti dell'UE.
  • La Romania e la Slovacchia disporranno di un anno in più per utilizzare gli impegni effettuati nel 2011 e nel 2012, il che significa che tali impegni sono utilizzabili rispettivamente fino alla fine del 2014 e del 2015 (non più fino alla fine del 2013 e del 2014). Ciò migliora, con tutta probabilità, l'assorbimento dei fondi nei suddetti paesi e risponde ad un invito, espresso dal Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013, a cercare una soluzione per ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalle dotazioni nazionali per il periodo 2007-2013 della Romania e della Slovacchia : tali paesi sono interessati dal massimale del 110% per l'eventuale aumento della rispettiva dotazione nel quadro del fondo di coesione per il periodo 2014-2020 rispetto al periodo 20007-2013.

Ultima modifica: 07.03.2014

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