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Orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni

La presente decisione è volta a fovorire l'interconnessione delle reti di telecomunicazione, l'istituzione e la realizzazione di servizi e applicazioni interoperativi e delle infrastrutture necessarie; agevolare la competitività delle imprese europee; rafforzare il mercato interno; rafforzare la coesione economica e sociale; accelerare lo sviluppo delle attività nei nuovi settori in pieno sviluppo.

ATTO

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti transeuropee di telecomunicazione [Gazzetta ufficiale L 183 dell'11.07.1997] [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Con questa decisione, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono gli orientamenti che riguardano gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee. Questi orientamenti definiscono i settori prescelti per i progetti d'interesse comune e stabiliscono una procedura per l'individuazione dei progetti specifici d'interesse comune in questi settori.

La realizzazione degli obiettivi di cui al punto 1 seguirà le seguenti priorità:

  • analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguita dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano a creare una società europea dell'informazione;
  • analisi e conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta l'Unione europea sfruttando la diversità culturale dell'Europa;
  • incentivazione di iniziative interregionali, transfrontaliere che riuniscano le regioni, segnatamente quelle meno favorite nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione;
  • analisi e conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno della Comunità e a livello mondiale;
  • individuazione, analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguita dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale;
  • analisi e conferma della fattibilità delle nuove reti di comunicazione integrate a banda larga (reti IBC), ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, ed incentivi all'interconnessione di tali reti;
  • individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per un'efficace interconnessione e interoperabilità di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione in Europa e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti IBC.

Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti al punto 1 riguarderanno gli intervalli illustrati qui di seguito:

  • l'individuazione dei progetti di interesse comune mediante la creazione di un programma di lavoro;
  • azioni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini, gli operatori economici e gli amministratori in merito ai benefici derivanti dai nuovi servizi e dalle nuove applicazioni di telecomunicazioni avanzate a livello transeuropeo;
  • azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee, segnatamente le reti IBC;
  • sostegno, nell'ambito degli strumenti previsti dal trattato, alle attività di analisi e conferma della fattibilità, seguito dalla realizzazione di applicazioni, in particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare una collaborazione tra settore pubblico e privato, in particolare tramite partenariati;
  • promozione dell'offerta e dell'utilizzazione di servizi e applicazioni destinati alle PMI e agli utenti professionali;
  • promozione dell'interconnessione delle reti, dell'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprattutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità tra i servizi e le applicazioni esistenti e quelli a banda larga.

I progetti selezionati beneficiano del sostegno comunitario ai sensi del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria, ai livelli nazionale, regionale o locale, al fine di agevolare e accelerare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle norme comunitarie.

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

L'allegato 1 della decisione definisce il modello a tre livelli che fornisce il quadro più appropriato per descrivere le reti transeuropee di telecomunicazione:

  • livello "applicazioni": soddisfa le necessità degli utenti tenendo conto delle differenze linguistiche e culturali e delle esigenze di accessibilità, soprattutto per le persone disabili. Le applicazioni si adattano anche alle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate.I settori interessati sono i seguenti: a) i pubblici poteri e l'amministrazione in linea (p. es. aggiudicazione di appalti pubblici per via elettronica, sicurezza delle persone, ambiente e turismo, sostegno commerciale alle PMI, partecipazione al processo democratico decisionale); b) miglioramento dell'accesso alla salute e della qualità delle cure (p. es. messa in rete dei centri sanitari, azioni di profilassi e di promozione della salute); c) istruzione e cultura (p. es. nuovi modi di presentazione dell'informazione pedagogica e culturale, apprendimento lungo tutta la vita, partecipazione delle persone anziane o minorate alla società dell'informazione).
  • livello "servizi generici": fornisce strumenti comuni per lo sviluppo e l'attuazione di nuove applicazioni fondate su norme di interoperabilità.I settori interessati sono i seguenti: a) servizi mobil (p. es. le reti mobili "2,5-3G": orientamento e navigazione, sicurezza, fatturazione, servizi di emergenza, salute, telelavoro, apprendistato e cultura); b) servizi di interesse generale concernenti tutti gli aspetti della sicurezza (p. es. messa in reti dei sistemi CERT nazionali - Convenzione europea per la repressione del terrorismo).
  • livello "interconnessione ed interoperabilità delle reti": favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti per l'attuazione di applicazioni o di servizi specifici di interesse generale.

La Comunità lancia azioni supplementari di sostegno e di coordinamento destinate a creare l'ambiente adeguato per la realizzazione di questi progetti. Queste azioni contribuiranno a far conoscere il programma, a formare un consenso attorno alle attività europee, nazionali, regionali e locali che mirano a stimolare e promuovere i nuovi servizi e applicazioni. Poiché richiedono consultazioni di normalizzazione e di pianificazione con gli organismi europei, esse comprendono:

  • studi strategici concernenti l'elaborazione di specifiche mirate e la transizione verso la loro applicazione per aiutare i soggetti del settore a prendere le opportune decisioni di investimento economico;
  • una definizione dei modi di accesso alle reti a banda larga;
  • lo stabilimento di specifiche comuni fondate su norme europee e mondiali;
  • l'intensificazione delle partnership tra settore pubblico e settore privato (PPP);
  • il coordinamento tra le presenti attività e i corrispondenti programmi comunitari e nazionali.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n 1336/97/CE

31.7.1997

-

GU L 183 del 11.7.1997

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n 1376/2002/CE

19.8.2002

-

GU L 200 del 30.7.2002

Ultima modifica: 23.05.2007

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