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Aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

Il presente regolamento definisce le condizioni di esenzione della notificazione alla Commissione degli aiuti concessi a titolo dei regimi di aiuti regionali all'investimento, che sono compatibili con il mercato interno.

ATTO

Regolamento CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

SINTESI

Il presente regolamento concerne i regimi di aiuti regionali all'investimento trasparenti * che costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e che sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. Esso definisce le condizioni per l'esenzione dalla notificazione degli aiuti concessi in virtù di questi regimi da parte degli Stati membri (notificazione prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE).

Condizioni per l'esenzione

Gli aiuti all'investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune, purché:

  • l'aiuto sia concesso in regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti regionali per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
  • l'intensità dell'aiuto in equivalente della sovvenzione lorda non superi il massimale degli aiuti regionali in vigore, come determinato nella carta degli aiuti regionali per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

Sono compatibili con il mercato interno e non sono sottoposti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione:

  • i regimi di aiuti regionali all'investimento trasparenti * che costituiscono aiuti statali a norma dell'articolo 87, paragrafo1, del trattato e che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento;
  • gli aiuti individuali che non sono concessi sulla base di un regime di aiuti (gli aiuti «ad hoc») che non superano il 50 % dell'aiuto totale da accordare per l'investimento.

Campo di applicazione

Il presente regolamento non è applicabile:

  • ai settori della pesca (esdeenfr) e dell'acquacoltura;
  • al settore della costruzione navale (esdeenfr);
  • al settore del carbone;
  • al settore dell'acciaio;
  • al settore delle fibre sintetiche;
  • alla produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE;
  • agli aiuti in favore delle attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o Stati membri;
  • agli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione.

Obbligo di notificazione

Gli aiuti che non sono esenti da notificazione in virtù del presente regolamento sono sottoposti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione. Si tratta tra l'altro:

  • di aiuti non trasparenti;
  • di aiuti al funzionamento;
  • di regimi regionali che riguardano certi settori di attività economica nella produzione o nei servizi;
  • degli aiuti regionali concessi ai grandi progetti di investimento in virtù di regimi di aiuti esistenti (qualora l'importo totale di tutte le fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese previsto nella mappa nazionale degli aiuti regionali, approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso).

Termini chiave dell'atto

  • Regimi di aiuti regionali all'investimento trasparenti: i regimi che consentono di calcolare precisamente ex ante l'equivalenza della sovvenzione lorda in percentuale delle spese ammissibili senza dover procedere ad una valutazione dei rischi (ad esempio i regimi che utilizzano sovvenzioni, tassi di interessi agevolati o agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati regimi di aiuti regionali all'investimento trasparenti se sono coperti da garanzie normali e non implicano un rischio anomalo e non sono quindi considerati come contenenti un elemento di garanzia pubblica.
  • Investimento iniziale: un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di uno stabilimento, l'estensione di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento su nuovi mercati di prodotti, un cambiamento fondamentale dell'insieme del processo di produzione di uno stabilimento esistente o l'acquisizione di attivi immobilizzati direttamente collegati ad uno stabilimento, quando lo stabilimento sia chiuso o sarebbe stato chiuso senza questa acquisizione e che gli attivi sono acquisiti da un investitore autonomo.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1628/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

-

GU L 302 dell'1.11.2006

ATTI COLLEGATI

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [Gazzetta ufficiale C 54 del 4.3.2006]. Al fine di sostenere lo sviluppo economico delle regioni europee più svantaggiate durante il periodo 2007-2013, questi orientamenti mettono in atto i criteri per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato interno a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE.

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [Gazzetta ufficiale L 10 del 13.1.2001]. Nel contesto del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) formano oggetto del presente regolamento. Esso contiene disposizioni relative all'esenzione dell'obbligo di notificazione preventiva per le PMI in caso di concessione di aiuti di Stato.

Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione [Gazzetta ufficiale L 368 del 23.12.2006].

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 (ex-articolo 92) e 88 (ex-articolo 93) del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [Gazzetta ufficiale L 142 del 14.5.1998]. Il presente regolamento sul l'applicazione degli articoli 87 e 88 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare la compatibilità di certe categorie di aiuti di Stato orizzontali con il mercato interno. Queste categorie di aiuti di Stato, ad esempio aiuti a favore di piccole e medie imprese, non sono sottoposte all'obbligo di notificazione prevista dall' articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Ultima modifica: 28.08.2007

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