EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili

La prevenzione delle malattie trasmissibili costituisce per l'Unione europea (UE) una priorità che richiede un approccio globale e coordinato degli Stati membri. La presente decisione instaura una rete che, con l'aiuto della Commissione europea, promuove la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di migliorare la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.

ATTO

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili riguarda le seguenti malattie trasmissibili:

  • malattie a prevenzione vaccinale;
  • malattie trasmissibili per via sessuale;
  • epatiti virali;
  • malattie di origine alimentare;
  • malattie di origine idrica e ambientale;
  • infezioni nosocomiali;
  • altre malattie trasmissibili attraverso agenti non convenzionali;
  • malattie trasmissibili che possono portare a situazioni di emergenza di portata internazionale come da allegato 2 del regolamento sanitario internazionale (EN) (ES) (FR);
  • malattie vettoriali;
  • zoonosi;
  • altre malattie trasmissibili rilevanti per la sanità pubblica, incluse le malattie provocate da rilascio deliberato.

Funzioni della rete

La rete * è utilizzata per:

  • la sorveglianza epidemiologica * delle malattie trasmissibili. Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica, la rete è istituita mettendo in costante comunicazione la Commissione europea e quelle strutture che, nell'ambito di ciascuno Stato membro, sono incaricate di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica e di coordinare le misure di controllo. Le strutture sono designate dagli Stati membri entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione;
  • la gestione di un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmissibili *. In questo settore la rete è istituita mettendo in costante comunicazione la Commissione e le autorità sanitarie di ciascuno Stato membro responsabili della determinazione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della salute pubblica.

La Commissione provvede al coordinamento della rete con gli Stati membri. Essa è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Misure da adottare

La Commissione europea identifica alcuni elementi che sono intesi a consentire il funzionamento efficace della rete in materia di sorveglianza epidemiologica e un'informazione uniforme, tra cui:

  • le malattie trasmissibili che devono essere oggetto di controllo da parte della rete comunitaria e i criteri per la selezione di queste malattie;
  • la definizione dei casi, in particolare le caratteristiche cliniche e microbiologiche dell'agente responsabile;
  • la natura e il tipo di dati e di informazioni che le strutture nazionali devono raccogliere e trasmettere;
  • i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica;
  • gli orientamenti per le misure di protezione da adottare, in particolare alle frontiere esterne degli Stati membri, soprattutto in situazioni di emergenza;
  • gli orientamenti per l'informazione e le guide di buone prassi;
  • gli opportuni strumenti tecnici e le procedure attraverso i quali i dati possano essere diffusi e analizzati.

Informazioni da trasmettere da parte delle strutture nazionali

Ciascuna struttura e/o autorità nazionale comunica alla rete e alla Commissione:

  • le informazioni e le misure di controllo delle malattie trasmissibili trattate dalla decisione;
  • qualsiasi informazione utile riguardante l'evoluzione delle situazioni epidemiche, insoliti fenomeni epidemici o di origine ignota nel relativo Stato membro;
  • qualsiasi informazione utile alla cooperazione fra Stati membri per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.

Coordinamento delle azioni

Attraverso la rete gli Stati membri devono:

  • consultarsi, in collegamento con la Commissione, per coordinare la loro azione in materia di prevenzione e di controllo delle malattie trasmissibili;
  • informare prima gli altri Stati membri e la Commissione quando prevedono di adottare misure di controllo delle malattie trasmissibili;
  • informare al più presto gli altri Stati membri e la Commissione quando devono adottare d'urgenza misure di controllo per far fronte all'insorgenza o alla ricomparsa di malattie trasmissibili.

Termini chiave dell’atto

  • Rete: la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili, vale a dire il sistema di scambio delle informazioni necessarie per realizzare la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.
  • Sorveglianza epidemiologica: la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche e continue di dati sanitari, compresi gli studi epidemiologici, relativi alle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato. La sorveglianza riguarda in particolare la dinamica di diffusione di tali malattie nel tempo e nello spazio, nonché l'analisi dei fattori che comportano il rischio di contrarle, al fine di adottare adeguate misure preventive e di lotta.
  • Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili: il complesso delle misure, comprese le investigazioni epidemiologiche, adottate dalle competenti autorità sanitarie degli Stati membri per prevenire e arrestare la diffusione delle malattie trasmissibili.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 2119/98/CE

3.1.1999

-

GU L 268 del 3.10.1998

Atti modificativi

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Regolamento (CE) n. 596/2009

7.8.2009

-

GU L 188 del 18.7.2009

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 1882/2003 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 086 del 3.4.2002].

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 28 del 3.2.2000].

La decisione stabilisce un elenco di alcune malattie trasmissibili soggette a sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria. Nella fattispecie si tratta di:

  • malattie a prevenzione vaccinale;
  • malattie trasmissibili per via sessuale;
  • epatiti virali;
  • malattie di origine alimentare, idrica e ambientale;
  • altre malattie come le gravi malattie importate (peste, colera, malaria, ecc.).

L'elenco comprende anche altri problemi sanitari specifici: le infezioni nosocomiali e la resistenza antimicrobica.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 21 del 26.1.2000].

La decisione stabilisce le modalità per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro della rete istituita, nonché il funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione. Gli eventi da notificare sono:

  • i focolai di malattie trasmissibili che interessano più di uno Stato membro;
  • le aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione tra Stati membri della Comunità;
  • la concentrazione equivalente al di fuori dell'Unione europea se ne esiste il rischio di diffusione al suo interno;
  • l'insorgenza o la ricomparsa di una malattia trasmissibile o di un agente infettivo che potrebbe imporre un'azione coordinata e tempestiva della Comunità per contenerlo.

Tre livelli di attivazione sono previsti: lo scambio di informazioni, la minaccia potenziale e la minaccia reale.

See also

Ultima modifica: 07.03.2011

Top