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Fondo comunitario del tabacco: programmi d'informazione

Allo scopo di sostenere la lotta contro il tabagismo, l'Unione europea (UE) finanzia la formazione dei produttori e l'applicazione delle azioni di riconversione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto riguarda il Fondo comunitario del tabacco [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il Fondo comunitario del tabacco è stato istituito nel 1992 con il regolamento che riguarda l'organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio. Esso finanzia azioni volte a:

  • migliorare le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate;
  • orientare la produzione comunitaria verso altre colture o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro.

Programmi d'informazione

Il Fondo finanzia programmi d'informazione intesi a migliorare le conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco. Essi comprendono progetti riguardanti la presa di coscienza da parte del pubblico degli effetti nocivi del tabagismo, la prevenzione, la cessazione del tabagismo nonché la diffusione dei risultati ottenuti grazie a queste azioni. La persona fisica o giuridica che presenta uno di questi progetti accetta le condizioni contenute da questo regolamento, compreso l'impegno a contribuire al finanziamento del progetto con i suoi propri mezzi per almeno il 25 % del totale.

Per quanto concerne i programmi di informazione, la Commissione gestisce il Fondo, assistita da un comitato scientifico e tecnico.

Gli esperti autonomi che valutano i progetti presentati verificano che essi soddisfino un certo numero di condizioni. Tra l'altro, i progetti devono prevedere un partenariato fra persone fisiche o giuridiche domiciliate in vari Stati membri, adattando le variabili culturali e linguistiche.

Una volta deciso il finanziamento di un progetto, un contratto disciplina il rapporto tra la Commissione e la persona che ha presentato il progetto selezionato. Il presente regolamento presenta una descrizione particolareggiata degli elementi che questo contratto contiene.

Azioni di riconversione

Il Fondo ha finanziato:

  • azioni individuali che mirano a incoraggiare la diversificazione delle attività nelle aziende che producono tabacco, attraverso la formazione dei produttori e la creazione di strutture di commercializzazione di prodotti di qualità diversi dal tabacco;
  • azioni di interesse generale che comprendono studi sulle opportunità di riconversione verso altre colture o attività, operazioni di orientamento a favore dei produttori che abbandonano la produzione del tabacco ed esperienze innovative a carattere dimostrativo.

Le ultime azioni di riconversione che beneficiano di questi finanziamenti sono state presentate nel 2006.

Riferimenti

Atto

Data d'entrata in vigore

Termine di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2182/2002

10.12.2002

-

GU L 331 del 7.12.2002

Atto/i modificativo/i

Data d'entrata in vigore

Termine di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 480/2004

19.3.2004

-

GU L 78 del 16.3.2004

Regolamento (CE) n. 1881/2005

25.11.2005

-

GU L 301 del 18.11.2005

Le modifiche e rettifiche successive al regolamento n. 2182/2002 sono state integrate al testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di fabbricazione, di presentazione e di vendita dei prodotti del tabacco [Gazzetta ufficiale L 194 del 18.7.2001].

Al fine di garantire un livello elevato di sanità pubblica, questa direttiva contiene disposizioni riguardanti il tenore di catrame delle sigarette, il tabacco per uso orale e l’etichettatura dei prodotti del tabacco.

Decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, riguardante l’utilizzazione di fotografie a colori o di altre illustrazioni quali avvertimenti relativi alla salute, da far figurare sulle confezioni dei prodotti del tabacco [Gazzetta ufficiale L 226 del 10.9.2003]. Questa decisione mira a stabilire regole riguardanti l’apposizione sui pacchetti di sigarette di fotografie a colori o di altre illustrazioni che mostrino le conseguenze del tabagismo sulla salute. Essa fa seguito alla direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco che impone già l’ingrandimento degli avvertimenti sulla salute figuranti sugli imballaggi. Non è tuttavia obbligatorio il ricorso ad immagini choc da aggiungere ai messaggi d’avvertimento.

Ultima modifica: 12.10.2007

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