EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autorizzazione all'esercizio della pesca nelle acque di un paese terzo

L'Unione europea (UE) può contrarre impegni internazionali con paesi terzi nel settore della pesca volti ad autorizzare l'accesso della propria flotta a risorse alieutiche non comunitarie. Per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività di pesca comunitarie nelle acque dei paesi terzi, la Commissione europea coordina la concessione dei permessi di pesca nelle acque di tali paesi. Il Consiglio ha quindi adottato, con il presente regolamento, le disposizioni generali che disciplinano la concessione di permessi di pesca alle navi comunitarie operanti nelle acque di un paese terzo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca.

SINTESI

Il presente regolamento del Consiglio stabilisce le procedure che la Commissione e lo Stato membro di bandiera devono seguire per consentire la gestione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque di un paese terzo. Se l'esercizio della pesca è subordinato all'esigenza di una licenza di pesca * di un paese terzo, possono operare nelle acque di tale paese solo i pescherecci comunitari in possesso di un "permesso di pesca – accordo di pesca" * in corso di validità.

Concessione del permesso di pesca

Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce i permessi di pesca per i pescherecci battenti la propria bandiera. Il possesso di una licenza di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1281/2005 è una condizione preliminare per ottenere un permesso di pesca.

Procedura di concessione

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo prevede diverse fasi:

  • trasmissione della domanda alla Commissione: lo Stato membro di bandiera presenta alla Commissione le domande di rilascio di licenze di pesca di un paese terzo per l'esercizio di attività di pesca nelle acque di tale paese. Le domande devono essere conformi alle disposizioni previste dall'accordo di pesca concluso con il paese terzo considerato e alle norme comunitarie;
  • esame delle domande: la Commissione esamina le domande di ciascuno Stato membro tenendo conto delle possibilità di pesca che gli sono state assegnate in virtù delle disposizioni comunitarie e in funzione delle eventuali condizioni stabilite dall'accordo di pesca; se la domanda non soddisfa le condizioni prescritte, la Commissione comunica allo Stato membro richiedente che essa non può essere trasmessa al paese terzo interessato;
  • trasmissione della domanda al paese terzo interessato: la Commissione trasmette le domande ricevibili al paese terzo interessato;
  • informazione del paese richiedente: la Commissione comunica allo Stato membro di bandiera l'avvenuta concessione, da parte del paese terzo in questione, della licenza di pesca ovvero il rifiuto di detta concessione. In quest'ultimo caso, la Commissione procede alle necessarie verifiche in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con il paese terzo interessato;
  • concessione del permesso di pesca: lo Stato membro di bandiera concede il permesso di pesca-accordo di pesca quando il peschereccio in questione ha ottenuto la licenza di pesca del paese terzo.

Sospensione della licenza di pesca

Se il paese terzo decide di sospendere o di ritirare una licenza di pesca rilasciata a un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato. La sospensione di una licenza di pesca comporta la sospensione del permesso di pesca-accordo di pesca da parte dello Stato membro di bandiera per l'intero periodo di sospensione della licenza. In caso di ritiro definitivo della licenza di pesca da parte del paese terzo, lo Stato membro di bandiera ritira il permesso di pesca-accordo di pesca concesso al peschereccio in questione.

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti per la concessione dei permessi di pesca e notificano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di tali autorità.

Termini chiave dell'atto

  • Licenza di pesca: autorizzazione, in qualsivoglia forma, rilasciata dal paese terzo, ad esercitare attività di pesca nella sua zona di pesca.
  • Permesso di pesca-accordo di pesca: autorizzazione di pesca, in qualsivoglia forma, concessa a complemento della licenza di pesca a un peschereccio comunitario dallo Stato membro di bandiera nell'ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e un paese terzo, la quale consente alla nave in questione di esercitare attività di pesca nella zona di pesca di un paese terzo.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio

3.1.1995

-

GU L 350 del 31.12.1994

ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Consiglio, del 18 giugno 2007, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie [COM(2007) 330 definitivo – non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La proposta mira a semplificare e a migliorare le procedure connesse alla gestione delle autorizzazioni di pesca. Essa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca in materia di sostenibilità e controllo delle attività alieutiche. L’attuazione della proposta consentirà di ridurre il carico di lavoro delle amministrazioni nazionali e della Commissione, grazie all’introduzione di norme chiare e di procedure semplici per la gestione delle autorizzazioni di pesca. La proposta, che istituisce criteri di ammissibilità e sanzioni applicabili ai pescherecci dediti ad attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, intende contribuire a un’attuazione più efficace della politica comune della pesca. Essa migliora infine la comunicazione relativa alle catture e allo sforzo di pesca.

Procedura di consultazione (CNS/2007/0114)

Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza [Gazzetta ufficiale L 203 del 4.8.2005].

Comunicazione della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa ad un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca [COM(2002) 637 definitivo – non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

In questa comunicazione la Commissione propone che gli accordi di pesca con i paesi terzi assumano gradualmente la forma di accordi di partenariato (es de en fr), ai fini dell'instaurazione di una politica della pesca sostenibile.

Ultima modifica: 29.05.2008

Top