Misure specifiche di prevenzione e lotta al terrorismo
1) OBIETTIVO
Rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per quanto concerne la prevenzione, nonché la lotta contro gli atti terroristici che coinvolgono le persone, i gruppi o le entità elencate nell'allegato alla posizione comune 2001/931/PESC.
2) ATTO
Decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di lotta contro il terrorismo, conformemente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 16 del 22.01.2003].
3) SINTESI
In seguito agli attentati terroristici negli Stati Uniti, gli Stati membri hanno confermato a più riprese (in occasione della riunione straordinaria del 21 settembre 2001 e della riunione del Consiglio europeo dell'8 ottobre 2001) la loro volontà di combattere ogni forma di atto terroristico. Tra l'altro, essi si sono impegnati a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni incaricate della lotta contro il terrorismo, vale a dire Europol, Eurojust, i servizi di polizia, etc.
La posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio prevede che gli Stati membri adottino misure specifiche, tramite gli strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, al fine di contrastare efficacemente qualunque atto terroristico.
La presente decisione prevede che ciascuno Stato membro designi:
- un servizio specializzato nell'ambito dei suoi servizi di polizia, che avrà accesso alle informazioni concernenti le indagini penali condotte dalle autorità di polizia e che coinvolgono le persone o le entità menzionate nell'elenco della posizione comune 2001/931/PESC;
- un corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo oppure un'autorità giudiziaria appropriata, o un'altra autorità competente, che avrà accesso alle informazioni riguardanti le procedure penali condotte dalle autorità giudiziarie e aventi per oggetto le persone e le entità che figurano nell'elenco della posizione comune 2001/931/PESC.
Anche le informazioni sopra menzionate (relative ai dati personali dell'indagato, all'attività oggetto dell'indagine, etc.) saranno trasmesse a Europol e ad Eurojust.
Gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché le richieste di assistenza giudiziaria, di riconoscimento e di esecuzione di decisioni giudiziarie relative agli atti terroristici siano trattate con urgenza e in via prioritaria.
A determinate condizioni, le autorità competenti di ciascuno Stato membro dovranno poter accedere ai documenti e ai mezzi di prova che sono stati raccolti da un altro Stato membro.
È prevista la possibilità di istituire squadre investigative comuni.
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri |
|---|---|---|
| Decisione 2003/48/GAI | 23.01.2003 | - |



