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Riduzione delle emissioni di gas serra non disciplinate dal sistema di scambio di quote di emissione

La Commissione propone di limitare le emissioni di gas serra non disciplinate dal sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Questa proposta tiene conto delle possibilità di riduzione di ogni Stato membro, della possibilità di utilizzare dei crediti di emissione realizzati altrove e dell’eventuale conclusione di un futuro accordo internazionale sulla riduzione dei gas serra.

PROPOSTA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2008 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.

SINTESI

La presente proposta mira ad organizzare la riduzione da parte degli Stati membri delle loro emissioni di gas serra che provengono da fonti non disciplinate dal sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas serra previsto dalla direttiva 2003/87/CE.

La proposta stabilisce, per il 2020 e per ogni Stato membro, dei limiti di emissione di gas serra provenienti da fonti non disciplinate dal sistema di scambio di quote di emissione. Questi limiti sono stabiliti rispetto ai livelli del 2005 e tengono conto del PIL per abitante e delle prospettive di crescita degli Stati membri, in modo che il contributo di ogni Stato sia il più equo possibile.

Nel 2013 le emissioni di questi gas serra non devono superare la media delle emissioni prodotte negli anni 2008, 2009 e 2010.

Tra il 2013 e il 2019, uno Stato membro può prelevare dall’anno successivo fino al 2% del limite di emissione stabilito per consentirgli di conseguire il suo obiettivo. Può inoltre, in caso di riduzioni superiori al limite stabilito, riportare l’importo di questa riduzione supplementare all’anno successivo.

Per soddisfare i loro obblighi, gli Stati membri possono utilizzare dei crediti di emissione risultanti da alcuni progetti di riduzione delle emissioni di gas serra accettati da tutti gli Stati membri e realizzati in particolare nei paesi meno avanzati (3% l’anno per ogni paese).

Gli Stati membri devono riportare le loro emissioni di gas serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nelle relazioni annuali che elaborano conformemente alla decisione sul controllo delle emissioni di gas serra, consentendo in questo modo di valutare i progressi realizzati per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente proposta.

In caso di conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che imponga riduzioni più rigorose di quelle previste dalla presente proposta, la Commissione propone degli adeguamenti per quanto riguarda il limite di emissione di ogni Stato membro e l’utilizzo dei crediti di emissione risultanti da attività di progetto in paesi terzi che hanno ratificato questo accordo.

In caso di ampliamento del campo di applicazione del sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas serra previsto dalla direttiva 2003/87/CE, i limiti di emissione previsti nella presente proposta saranno adattati di conseguenza.

La Commissione deve elaborare un rapporto sull’applicazione della decisione proposta entro il 31 ottobre 2016.

Contesto

Questa proposta fa parte del pacchetto “energia e cambiamenti climatici” varato dalla Commissione all’inizio del 2008.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 17

-

COD/2008/0014

Atti collegati

Comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 «Due volte 20 per il 2020 - L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» [COM(2008) 30 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nel gennaio 2008 la Commissione ha adottato una serie di misure coerenti e globali stabilite nella primavera 2007 dall’UE per il 2020 in materia di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili.

Ultima modifica: 22.05.2008

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