EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Esenzione per taluni accordi nel settore delle assicurazioni

1) OBIETTIVO

Disporre un'esenzione, a determinate condizioni, di alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate tra assicuratori.

2) ATTO

Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni [Gazzetta ufficiale L 53 del 28.02.2003].

3) SINTESI

Contesto

Conformemente al regolamento (CEE) 1534/91 che autorizza la Commissione a disporre un'esenzione per alcune categorie di accordi nel settore assicurativo, il regolamento n. 358/2003 definisce le condizioni di tale esenzione. A partire dal 31 marzo 2003, il regolamento n. 358/2003 sostituisce il regolamento 3932/92.

Campo di applicazione

il regolamento n. 358/2003 si applica, in alcune condizioni, alle categorie di accordi riguardanti:

  • lo scambio di informazioni ai fini del calcolo dei rischi. Dal momento che le informazioni di cui dispongono internamente gli assicuratori non sempre risultano sufficienti, sono autorizzati lo scambio di certe informazioni statistiche e la realizzazione di studi in comune per il calcolo dei rischi presenti e futuri.
  • l'elaborazione in comune delle condizioni tipo. Le condizioni tipo, elaborate dalle federazioni nazionali delle assicurazioni possono effettivamente tradursi in guadagni di efficienza per gli assicuratori e, al contempo, offrire vantaggi ai consumatori e agli intermediari, ammesso che esse conservino un valore meramente indicativo.
  • la costituzione di consorzi (pool) di assicurazione per la copertura dei grandi rischi e dei rischi eccezionali. Il raggruppamento di più assicuratori nel quadro di pool di assicurazione si è rivelata la soluzione migliore per la copertura dei grandi rischi o dei rischi eccezionali che le imprese sono poco disposte a coprire integralmente da sole.
  • la definizione delle specifiche tecniche per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza. Questo tipo di esenzione riguarda le specifiche tecniche, le regole o i codici di condotta destinati a fornire sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta a quei settori che non sono ancora oggetto di legislazione comunitaria.

A questi accordi non si applica l'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE ed essi non devono pertanto essere notificati alla Commissione prima dell'entrata in vigore.

Condizioni per l'applicazione dell'esenzione

Allo scopo di ridurre gli effetti che accordi di questo genere potrebbero avere sul mercato e garantire maggiore efficienza e maggiori vantaggi per i consumatori, il regolamento n. 358/2003 stabilisce le condizioni di esenzione oltre che le soglie in termini di quote massime di mercato che le imprese interessate possono detenere.

Le condizioni e le soglie in termini di quote di mercato vengono specificate per ciascuna delle quattro categorie di accordi, tenendo conto delle rispettive caratteristiche, ed in particolare:

  • lo scambio di informazioni ai fini del calcolo dei rischi. Dal momento che l'inclusione nei dati statistici e negli studi di informazioni provenienti da tutti gli assicuratori presenti sul mercato favorisce la concorrenza aiutando le imprese più piccole e facilita l'accesso al mercato, questo tipo di esenzione non è subordinata a soglie in termini di quote di mercato.
  • l'elaborazione in comune delle condizioni-tipo. Se, da una parte, le condizioni o clausole tipo possono, favorendo l'accesso al mercato dei piccoli assicuratori, produrre dei vantaggi in termini di efficienza sul mercato, dall'altra rischiano di portare alla standardizzazione dei prodotti. Di conseguenza, questa esenzione è applicabile soltanto qualora le condizioni tipo:- non siano vincolanti per gli assicuratori;- non contengano l'esclusione sistematica di specifici tipi di rischio;- non impongano il mantenimento della relazione contrattuale con il contraente oltre il termine legale della polizza.Poiché le clausole tipo sono utilizzate dalle organizzazioni dei consumatori come parametri di riferimento per mettere a confronto le varie polizze assicurative offerte, è necessario inoltre garantire la trasparenza attraverso l'informazione di tutti i soggetti interessati.
  • la costituzione di pool di assicurazione. Dal momento che i pool di assicurazione sono suscettibili di limitare la concorrenza e favorire la standardizzazione delle condizioni di assicurazione, il regolamento n. 358/2003 sancisce la necessità di fissare delle condizioni. L'approccio seguito è tuttavia abbastanza flessibile e tale da consentire quote massime di mercato del 20 e 25% per gli accordi istitutivi di pool di assicurazione e un'esenzione di tre anni, senza applicazione di soglie in termini di quote di mercato, per gli accordi concernenti i nuovi rischi. Il regolamento considera « nuovi rischi » tutti i rischi associati ad un prodotto assicurativo completamente nuovo. I rischi di recente evoluzione (per esempio quelli connessi al terrorismo) non vengono presi in considerazione dal regolamento n. 358/2003.
  • l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza. Onde evitare che una legislazione più restrittiva della normativa europea e con un impatto maggiore sul mercato sotto il profilo della concorrenza abbia notevoli ricadute su quest'ultimo, il presente regolamento prevede che le disposizioni applicabili agli accordi relativi ai dispositivi di sicurezza siano armonizzate con le norme del mercato unico. Tuttavia, l'esenzione è soggetta ad alcune condizioni, ed in particolare che ciascuna impresa di assicurazione deve rimanere libera di accettare dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione, non soggetti alla procedura comune di omologazione.

La Commissione può in ogni caso revocare qualsiasi esenzione qualora constati che gli studi sull'impatto di sviluppi futuri si fondano su ipotesi non verificabili, qualora le condizioni di assicurazione tipo determinino un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto o qualora i consorzi diano luogo ad una posizione dominante o ad una ripartizione del mercato.

Il presente regolamento scade il 31 marzo 2010.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento (CE) n. 358/2003

1.4.2003

-

4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Ultima modifica: 08.03.2007

Top