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Accordi di fornitura e di distribuzione
1) OBIETTIVO
Esentare alcune categorie di accordi verticali che, in alcune condizioni, possono migliorare l'efficienza economica all'interno di una catena di produzione o di distribuzione.
2) ATTO
Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate [Gazzetta ufficiale L 336 del 29.12.1999].
3) SINTESI
Contesto
Il presente regolamento deve essere letto alla luce del regolamento n. 19/65, modificato successivamente dal regolamento n. 1215/1999, che autorizza la Commissione, nel rispetto dell' articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE, ad esonerare alcuni tipi di accordi verticali dall'applicazione di detto articolo.
Al fine di semplificare le norme applicabili agli accordi di fornitura e di distribuzione, il presente regolamento unico sostituisce il regolamento n. 1983/83 sull'esenzione di categoria per alcuni accordi di distribuzione esclusiva, il regolamento n. 1984/83 sull'esenzione di alcune categorie di accordi d'acquisto esclusivo ed il regolamento n. 4087/88 sull'esenzione di alcune categorie di accordi di franchising.
Campo di applicazione
Considerando che alcuni accordi verticali possono comportare un migliore coordinamento a livello della produzione o della distribuzione, il presente regolamento esonera gli accordi di fornitura e di distribuzione relativi a beni finali ed intermedi ed a servizi, a condizione che la quota di mercato complessiva delle parti non superi il 30% del mercato rilevante. Gli ostacoli gravi alla concorrenza (quali la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione, ecc.) continueranno generalmente ad essere vietati.
Gli accordi che superano la quota di mercato del 30% potranno essere oggetto di un esame individuale a norma dell'articolo 81 del trattato CE.
La Commissione, o l'autorità nazionale della concorrenza quando l'accordo produce i suoi effetti nel territorio o in una parte di uno Stato membro, possono revocare il beneficio dell'esenzione quando gli effetti prodotti sono incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE.
Accordi ai quali si applica l'esenzione
Il presente regolamento d'esenzione si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese delle quali ciascuna opera, ai fini dell'accordo, ad un diverso livello della catena di produzione o di distribuzione, sempre che non superino una quota di mercato del 30%.
Devono essere soddisfatte ulteriori condizioni nei seguenti casi:
Accordi ai quali non si applica l'esenzione
L'esenzione dal presente regolamento non si applica agli accordi verticali, quando il produttore impone:
Si deve inoltre precisare che alcune restrizioni non contemplate dal presente regolamento possono beneficiare dell'esenzione qualora siano rispettate alcune circostanze e condizioni. Tali restrizioni riguardano:
La Commissione, le autorità e le giurisdizioni nazionali controllano l'applicazione di questi divieti.
Quota di mercato e fatturato
Il valore delle vendite dei beni o servizi interessati o intercambiabili non può superare la soglia del 30%. Qualora la quota di mercato si avvicini alla soglia del 35 %, l'esenzione continua ad applicarsi durante i due anni successivi all'anno nel quale la soglia del 30 % è stata superata. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione agli obblighi di fornitura esclusiva, deve essere presa in considerazione la quota di mercato dell'acquirente al fine di determinare l'impatto complessivo degli accordi in questione sul mercato.
Per contro, il calcolo del fatturato annuo totale è effettuato addizionando il fatturato, al netto delle imposte ed altri tributi, realizzato nel corso dell'anno precedente dalla parte interessata e dalle imprese legate alla stessa.
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Regolamento (CE) n. 2790/1999/CE |
01.01.2000 |
Data d'applicazione: 01.06.2000Data di scadenza: 31.05.2010 |
4) disposizioni d'applicazione
5) altri lavori
Ultima modifica: 21.02.2007