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Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (ex regolamento)

1) OBIETTIVO

Permettere alla Commissione di intervenire affinché le concentrazioni non mettano a repentaglio il processo concorrenziale essenziale al mercato unico. I casi di fusione/concentrazione che ricadono nel campo d'applicazione del regolamento potranno essere valutati dalla Commissione a priori, mentre finora essa era competente unicamente per valutare a posteriori le conseguenze sul mercato di certe operazioni di fusione/concentrazione. Consentire l'assunzione di decisioni tempestive in un quadro giuridico chiaro per l'industria. Evitare che ad una stessa concentrazione di grandi dimensioni, che interessa più Stati membri, vengano applicate normative nazionali diverse.

2) ATTO

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [Gazzetta ufficiale L 395 del 30.12.1989]. Parere rettificativo: Gazzetta ufficiale L 257 del 21.09.1990.

Modificato dal seguente atto:

regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30.06.1997 [Gazzetta ufficiale L 180 del 09.07.1997].

3) SINTESI

Il regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, ossia:

  • quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 Mrd di ecu, e
  • quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti è superiore a 250 Mio di ecu, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno dello stesso Stato membro.

Se non si raggiungono i limiti precitati, l'operazione di concentrazione ha comunque dimensione comunitaria se:

  • il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di ECU;
  • in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di ECU;
  • in ciascuno di almeno tre Stati membri il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di ECU e
  • il fatturato totale realizzato nella Comunità singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ECU, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e stesso Stato membro.

Le operazioni di concentrazione sono valutate al fine di stabilire se siano compatibili con il mercato comune. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo, sono dichiarate incompatibili. Ciò vale anche per la creazione di un'impresa comune costituente un'operazione di concentrazione che abbia ad oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che continuano ad essere indipendenti.

Si ha un'operazione di concentrazione:

  • quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione;
  • quando una o più persone (che già detengono il controllo di almeno un'impresa) o una o più imprese acquisiscono il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo di fusione.

Il fatturato comprende in linea di principio gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché delle imposte direttamente connesse al fatturato.

La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

  • se l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel regolamento, essa lo constata mediante una decisione;
  • se essa constata che l'operazione notificata, pur rientrando nel regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, la dichiara compatibile con il mercato comune;
  • se l'operazione notificata rientra nel regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità, essa decide di avviare la procedura, ma può dichiararla compatibile una volta che le imprese interessate abbiano apportato le modifiche necessarie.

Tali decisioni debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. Se viene adottata la decisione di procedere ad un'indagine approfondita, la decisione che conclude il procedimento deve intervenire entro un termine massimo supplementare di quattro mesi.

Criterio essenziale per valutare la compatibilità dell'operazione con il mercato comune è costituito dalle conseguenze della fusione sulla concorrenza nei mercati in cui sono presenti le imprese interessate.

Una concentrazione di dimensione comunitaria non può in linea generale essere realizzata né anteriormente alla relativa notifica, né per le prime tre settimane successive alla medesima. Tale effetto sospensivo automatico può essere prorogato o soppresso.

La Commissione può rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata se:

  • un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante che abbia l'effetto di ostacolare in maniera significativa l'effettiva concorrenza in un mercato all'interno di detto Stato membro che presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto ovvero
  • un'operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato all'interno di detto Stato membro che presenti tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che non costituisca una parte sostanziale del mercato comune.

La Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari tramite agenti provvisti di mandato presso le imprese o le associazioni di imprese. Essa può altresì raccogliere tutte le informazioni necessarie alla sua indagine.

Un comitato consultivo composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri deve essere sentito dalla Commissione prima di ogni decisione relativa alla compatibilità o incompatibilità o all'imposizione di ammende.

La Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.

Qualora constati, su richiesta di uno Stato membro, che un'operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro interessato, la Commissione può intervenire a titolo eccezionale.

Il regolamento non si applica alle operazioni di concentrazione realizzate prima della data della sua entrata in vigore.

Il regolamento prevede la possibilità di riesaminare le disposizioni su due aspetti di rilievo: le soglie di fatturato (articolo 1, paragrafo 3) e il rinvio dei casi di concentrazione alle autorità nazionali competenti (articolo 9, paragrafo 10).

Entro il 1° luglio 2000 la Commissione deve riferire al Consiglio in merito all'attuazione delle soglie e dei criteri di applicazione di detto regolamento, dopodiché il Consiglio può riesaminarlo.

Il regolamento (CEE) n° 4064/89 è rimpiazzato dal Regolamento (CEE) n° 139/2004 con decorrenza dal 1° gennaio 2004.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Regolamento 4064/89/CEE

21.9.1990

-

Regolamento 1310/97/CE

1.3.1998

-

4) disposizioni d'applicazione

1) NOZIONI PRINCIPALI

Nel corso degli anni, la Commissione ha elaborato una serie di comunicazioni aventi l'obiettivo di aiutare le imprese a riconoscere a quali condizioni un'operazione di concentrazione creerebbe problemi sotto l'aspetto della concorrenza.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 372 del 9.12.1997 Comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

La definizione di "mercato rilevante" comprende allo stesso tempo il "mercato di prodotti"(ovvero il mercato di tutti i prodotti e/o servizi considerati dal consumatore come intercambiabili o sostituibili) ed il "mercato geografico" (ovvero l'area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e distinte da quelle di altri mercati). A tal fine sono indicati i criteri di valutazione.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 066, del 2.3.1998 Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di un'entità economica autonoma a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Le imprese comuni sono imprese controllate congiuntamente da almeno due altre imprese. Nella realtà, la suddetta nozione racchiude un largo ventaglio di operazioni, da operazioni molto simili ad una fusione alla cooperazione finalizzata a specifiche attività, quali ricerca e sviluppo, produzione o distribuzione. Le imprese esercitano un controllo comune quando questo si realizza in modo durevole, svolgendo tutte le funzioni diun'entità economica autonoma.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 066 del 2.3.1998 Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Le concentrazioni possono essere il risultato della fusione di imprese precedentemente indipendenti o allora risultare dall'acquisizione di un controllo esclusivo, congiunto, o da parte di un azionista. Esistono, tuttavia, tre casi in cui l'acquisizione di una partecipazione di controllo non costituisce una concentrazione, vale a dire: a) l'acquisto di partecipazioni da parte di società la cui normale attività include la compravendita e la mediazione di titoli; b) se il controllo è acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro; c) se una società di partecipazione finanziaria acquisisce il controllo di una società, a condizione che l'acquirente non detenga il diritto di voto.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 066 del 2.03.1998 Comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate ai sensi del regolamento (CEE) n.4064/89 del Consiglio.

Le "imprese interessate" sono quelle imprese che partecipano direttamente ad una fusione o all'acquisizione del controllo. La presente comunicazione individua "le imprese interessate" in differenti tipi di operazione, quali fusioni, acquisizione del controllo esclusivo, acquisizione del controllo comune, acquisizione del controllo congiunto da parte di un'impresa comune, passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo, modifica dell'assetto azionario, acquisizione del controllo da parte di singole persone, acquisizione da parte del personale o di un'impresa pubblica.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 066 del 2.3.1998 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento n. 4064/89 del Consiglio.

Il fatturato è costituito in linea di principio dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi operati dalle imprese nel corso dell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni concesse sulle vendite nonché delle imposte direttamente legate al fatturato. La comunicazione mira inoltre a verificare quali siano gli effetti prodotti sul mercato geografico dalla detenzione di un certo fatturato e specifica gli elementi da prendere in considerazione per calcolare il fatturato prodotto da un'attività bancaria, finanziaria e assicurativa.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 066 del 2.3.1998 Comunicazione della Commissione - Informazione relativa alla valutazione delle imprese comuni a pieno titolo in base alle regole di concorrenza della Comunità europea.

Le "imprese comuni" a pieno titolo sono imprese di dimensione comunitaria, aventi l'obiettivo di coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato, mantenendo una completa indipendenza.

2) PROCEDURE APPLICABILI AL TRATTAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI

Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria sono sottoposte ad una procedura formale di trattamento delle concentrazioni. In alcuni casi, tuttavia, la Commissione ha preferito introdurre una procedura semplificata, applicabile a determinate operazioni di concentrazione e ad alcune restrizioni "direttamente connesse e necessarie alla realizzazione di un'operazione di concentrazione". Se necessario, le imprese possono dar prova di buona volontà alla Commissione, adottando misure destinate a ridurre il potere di mercato dei partecipanti alla concentrazione, ad evitare la creazione di una posizione dominante e a ristabilire le condizioni di una concorrenza effettiva.

Regolamento (CE) n. 447/98 - Gazzetta ufficiale L 061 del 2.03.1998 Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Le operazioni di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione entro il termine di una settimana dalla conclusione dell'accordo, dalla pubblicazione dell'offerta di acquisto, o dell'acquisto di una partecipazione di controllo. La notifica dev'essere effettuata tramite la compilazione del formulario CO (FR) in allegato al regolamento. Una concentrazione non può essere messa in atto prima di essere stata notificata e dichiarata compatibile con il mercato comune. In caso contrario, la Commissione può infliggere un'ammenda. La Commissione offre la possibilità alle parti notificanti che ne avranno fatto richiesta in osservazioni scritte di presentare verbalmente le proprie argomentazioni in un'audizione formale. Le imprese interessate possono proporre degli impegni alla Commissione, entro il termine di tre settimane dalla data di ricevimento della notifica, perché l'operazione di concentrazione sia accettata. Il formulario CO, la documentazione aggiuntiva da allegare e la comunicazione degli impegni devono essere consegnati o spediti per lettera raccomandata all'indirizzo indicato sul formulario.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 217 del 29.7.2000 Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La procedura semplificata seguita dalla Commissione riguarda il trattamento di operazioni di concentrazione nei seguenti casi: a) quando il fatturato e il totale dell'attivo dell'impresa comune sono inferiori a 100 milioni di EUR; b) quando, nel caso di fusione o di un'impresa controllata in modo esclusivo o congiuntamente, i partecipanti alla concentrazione non esercitano attività commerciali sullo stesso mercato nel quale opera una parte della concentrazione; c) quando, nel caso di fusione e di un'impresa controllata in modo esclusivo o congiuntamente, i partecipanti alla concentrazione esercitano attività commerciali sullo stesso mercato nel quale opera una parte della concentrazione, ma le loro quote di mercato congiunte non sono pari o superiori al 15% nel caso di rapporti orizzontali e al 25% nel caso di rapporti verticali. Le parti notificanti sono tenute a descrivere i mercati di prodotti e i mercati geografici in questione; nel caso in cui fosse difficile definire tali mercati, la procedura semplificata non sarà applicata. Se le condizioni enunciate sono rispettate in toto, la Commissione adotterà una decisione di compatibilità semplificata entro il termine di un mese dalla data della notifica. Tale decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 68 del 2.3.2001 Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione.

Le misure correttive considerate adeguate sono delle modifiche apportate a delle concentrazioni, al fine di ridurre il potere di mercato dei partecipanti ad esse, evitare la creazione di una posizione dominante e ristabilire le condizioni di una concorrenza effettiva. La cessione di attività costituisce la misura correttiva privilegiata dalla Commissione, benché siano accettate ugualmente altre misure destinate a modificare le condizioni strutturali del mercato (cessione di accordi di esclusività, cessione del know how relativamente ad una tecnologia essenziale alla produzione, ecc.). Talvolta accade, però, che non vi sia alcuna misura correttiva in grado di eliminare i problemi della concorrenza. L'unica soluzione possibile in questo caso è il divieto alla messa in atto di una concentrazione.

Comunicazione - Gazzetta ufficiale C 188 del 4.7.2001 Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione.

Questa comunicazione sostituisce la comunicazione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (Gazzetta ufficiale C 203 del 14.8.1990) e si inserisce nel quadro coerente di procedura semplificata di trattamento di determinate operazioni di concentrazione (Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale C 217 del 29.7.2000). Gli accordi direttamente connessi e necessari alla realizzazione di un'operazione di concentrazione, ossia senza i quali la concentrazione non potrebbe essere messa in atto, non obbligano la Commissione a procedere formalmente.

Nel caso di cessione di impresa, gli accordi direttamente connessi e necessari alla realizzazione di un'operazione di concentrazione concernono: clausole di non concorrenza imposte al venditore; accordi di licenza di brevetti, diritti connessi e know-how e obblighi di acquisto e fornitura che prevedono quantitativi fissi.

Nel caso di acquisizione del controllo di una o più imprese, mediante offerta pubblica di acquisto, i suddetti accordi si esplicitano nel modo seguente: in disposizioni miranti a non lanciare offerte concorrenti distinte; disposizioni miranti a ripartire le unità di produzione e le reti di distribuzione dell'impresa acquisita e disposizioni destinate a rendere possibile lo smembramento.

Nel caso di creazione di imprese comuni, tali accordi prevedono obblighi di non - concorrenza, accordi di licenza e obblighi di acquisto e fornitura fra le imprese fondatrici e un'impresa comune.

Comunicazione- Gazzetta ufficiale C 203 del 14.8.1990 Comunicazione della Commissione concernente le operazioni di concentrazione e di cooperazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale C 385 del 31.12.1994 non sono più applicabili.

5) altri lavori

Il 31 gennaio 1996, la Commissione ha adottato un Libro verde concernente la revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio sul controllo delle concentrazioni di imprese [COM (96) 19 def. - Gazzetta ufficiale C 58 del 28.2.1996].

Questo documento fa il punto della situazione sul sistema di controllo delle concentrazioni nella Comunità e presenta delle opzioni per migliorarne il funzionamento.

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione delle soglie di fatturato prescritte dal regolamento sulle concentrazioni [COM(2000) 399 def.] Il regolamento stabilisce che entro il 1° luglio 2000 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

La relazione si propone di appurare se queste soglie sono adeguate a stabilire quali operazioni di concentrazione rivestono una dimensione comunitaria. Intende esaminare l'applicazione delle soglie alla luce dell'esperienza della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché dal punto di vista delle imprese europee. I dati utilizzati si riferiscono essenzialmente al periodo dal marzo 1998 al dicembre 1999.

In conclusione, a questo stadio sembra che i criteri di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1 e forse anche quelli di cui al paragrafo 2 hanno l'effetto di escludere dall'ambito di applicazione delle regole comunitarie in materia di controllo delle concentrazioni un rilevante numero di operazioni aventi significativi effetti transfrontalieri, e dunque di interesse comunitario. Per questi motivi la Commissione ritiene necessaria un'analisi più approfondita dei meccanismi più idonei per determinare la competenza della Comunità nei casi di concentrazione. Allo stadio attuale sembra anche che qualsiasi modifica del regolamento sulle concentrazioni che rimuova le imperfezioni esistenti richiederebbe presumibilmente dei cambiamenti significativi dell'attuale sistema di ripartizione dei casi tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza; l'attribuzione alla Commissione di risorse significativamente maggiori per trattare tutte le operazioni di concentrazione aventi significativi effetti transfrontalieri a livello europeo; un riesame più approfondito non solo delle soglie di fatturato vigenti ma anche di altre norme sostanziali e procedurali relative al controllo delle concentrazioni.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [Gazzetta ufficiale L 24 del 29.01.2004]

Ultima modifica: 21.02.2007

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