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Limitazione del trasferimento e del soggiorno per motivi di ordine pubblico

1) OBIETTIVO

Coordinare le disposizioni applicabili in ciascuno degli Stati membri per far valere ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubblica in materia di trasferimento e di soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri e dei loro familiari.

2) ATTO

Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [Gazzetta ufficiale L 56 del 04.04.1964]

Modificata con direttiva 72/194/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1972 [Gazzetta ufficiale L 121 del 26.05.1972].

Modificata con direttiva 75/35/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1974 [Gazzetta ufficiale L 14 del 20.01.1975].

Abrogata dal seguente atto:

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento CEE n° 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

3) SINTESI

Originariamente la direttiva riguardava i cittadini di uno Stato membro che soggiornavano o che si trasferivano in un altro Stato membro allo scopo di svolgere un'attività da lavoratore dipendente o autonomo, ovvero in qualità di destinatari di servizi, nonché il coniuge ed i familiari. Attualmente il campo d'applicazione della direttiva è stato esteso alle persone che beneficiano del diritto di soggiornare sul territorio di uno Stato membro allorquando cessano di occuparvi un posto di lavoro (direttiva 72/194/CEE), nonché alle persone non attive (direttive 90/364, 90/365 e 93/96).

Essa riguarda le disposizioni relative all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno o all'allontamento dal territorio, adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. La sola esistenza di condanne penali non può motivare automaticamente questi provvedimenti e la scadenza del documento d'identità dell'individuo non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

Il rifiuto d'ingresso nel paese o di rilascio del primo titolo di soggiorno è giustificato solamente dalle malattie o infermità che figurano nell'elenco in allegato (ad esempio tubercolosi, sifilide, tossicomania, psicosi). L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non possono giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno né l'allontanamento dal territorio. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notifica della presente direttiva.

La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno dev'essere presa nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla domanda. Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può assumere carattere sistematico.

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato all'interessato, nonché le ragioni di ordine, sicurezza o sanità pubblica invocate, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato. Tranne in casi di urgenza, il termine previsto per lasciare il territorio non può essere inferiore a quindici giorni quando l'interessato non abbia ancora ricevuto il permesso di soggiorno e un mese negli altri casi.

L'interessato deve poter introdurre contro la decisione d'ingresso, di diniego del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, i ricorsi previsti per i cittadini residenti contro gli atti amministrativi. Sono previste garanzie procedurali supplementari in casi specifici (ad esempio in mancanza di possibilità di ricorsi giurisdizionali o qualora tali ricorsi non abbiano effetto sospensivo, ecc.).

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Direttiva 64/221/CEE

19.03.1964

19.09.1964

Direttiva 72/194/CEE

23.05.1972

23.11.1972

Direttiva 75/35/CEE

18.12.1974

18.12.1975

4) disposizioni d'applicazione

Comunicazione - COM(99) 372 def. [non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 30 luglio 1999, sui provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione, giustificati per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica ovvero di sanità pubblica.

Nel corso degli anni, le disposizioni della direttiva 64/221/CEE sono state oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia in occasione di un certo numero di sentenze. Inoltre, la nozione di cittadinanza europea ha conosciuto un'evoluzione, in particolare con l'introduzione del concetto di cittadinanza dell'Unione di cui all'articolo 18 del trattato CE. La Commissione ritiene che sia importante attirare l'attenzione su un certo numero di difficoltà incontrate in occasione dell'applicazione della direttiva.

La Commissione nota innanzitutto l'estensione del campo d'applicazione della direttiva agli ex lavoratori dipendenti e autonomi soggiornanti in un altro Stato membro dopo aver cessato l'attività professionale (direttive 72/194/CEE e 75/35/CEE) e ad altri gruppi di non attivi beneficiari del diritto comunitario, in base alle disposizioni delle direttive 90/364, 90/365 e 93/96.

Inoltre, la direttiva è applicabile al coniuge e agli altri familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza. In materia di definizione delle nozioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per determinare la portata di tali concetti in base alle rispettive legislazioni e alle rispettive giurisprudenze nazionali tuttavia tali interpretazioni devono rientrare nel quadro del diritto comunitario. Ogni provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica ovvero di sanità pubblica deve essere peraltro validamente giustificato da una minaccia reale e sufficientemente grave di un interesse fondamentale della società ed essere conforme alla Convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché al principio di proporzionalità.

La Commissione intende garantire un'ampia diffusione della comunicazione tramite nuovi strumenti approntati in vista del dialogo con i cittadini.

5) altri lavori

Ultima modifica: 28.07.2004

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