Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dalla pesca di fondo
Scopo del presente regolamento è eliminare le pratiche di pesca distruttive che minacciano gli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare attraverso l'adozione di misure che rientrano nell'ambito delle raccomandazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca in alto mare in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) e che necessitano quindi di una regolamentazione da parte dello Stato di bandiera.
ATTO
Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo.
SINTESI
L'ambito di applicazione del presente regolamento si estende ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo * in alto mare. I pescherecci che operano nelle zone di competenza di un'Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) (EN)non sono disciplinati dal presente regolamento. Lo stesso vale per i pescherecci che praticano attività di pesca in zone per le quali è in via di istituzione una ORGP e in cui sono state adottate misure provvisorie di protezione dell'ambiente marino.
Per poter praticare attività di pesca in alto mare con attrezzi di fondo, i pescherecci comunitari devono ottenere un permesso di pesca speciale. Le domande per il rilascio di un permesso di pesca speciale devono essere accompagnate da un piano di pesca particolareggiato che specifica in particolare:
- la zona di pesca;
- la specie bersaglio;
- il tipo di attrezzo di fondo e le condizioni di utilizzo dello stesso;
- la cartografia del fondo marino dove si intende operare, laddove necessario.
Il permesso è rilasciato dall'autorità competente dello Stato di bandiera dopo aver eseguito una valutazione d’impatto. Tale studio si basa su dati scientifici e tecnici riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili * nella zona d'attività definita nel piano di pesca. Lo studio deve dimostrare che le attività di pesca non hanno effetti negativi significativi * sugli ecosistemi in questione.
Qualsiasi modifica al piano di pesca deve essere notificata all'autorità competente, la quale esamina se tali modifiche sono suscettibili di minacciare zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili. L’autorità competente dello Stato di bandiera procede al ritiro del permesso di pesca speciale qualora un peschereccio non rispetti il piano di pesca previsto.
Il principio di precauzione si applica quando l'autorità competente non dispone di informazioni scientifiche affidabili su una determinata zona. In questo caso, l’utilizzo di attrezzi di fondo è vietato. Le attività di pesca di fondo vengono autorizzate unicamente quando esse non rischiano di danneggiare gli ecosistemi marini vulnerabili.
Se un peschereccio scopre inaspettatamente un ecosistema marino vulnerabile, è tenuto ad abbandonare il sito e a sospendere immediatamente le attività di pesca. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile all'interno della zona prevista nel piano di pesca. Il peschereccio deve segnalare la sua scoperta senza indugio alle autorità competenti fornendo precise informazioni (natura, ubicazione, ora, ecc. della scoperta).
Quando le informazioni scientifiche disponibili confermano l'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione aperta alla pesca, gli Stati membri sono tenuti a procedere alla chiusura della zona alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri notificano la chiusura alla Commissione, la quale deve a sua volta trasmettere l'informazione a tutti gli Stati membri.
In caso di guasto del sistema di localizzazione via satellite (VMS) (EN) installato a bordo di un peschereccio, il comandante di quest'ultimo è tenuto a comunicare la sua posizione geografica ogni due ore al centro di sorveglianza della pesca (CSP) dello Stato membro di bandiera. La nave non potrà salpare nuovamente prima che l'autorità competente abbia constatato il perfetto stato di funzionamento del VMS.
Gli osservatori sorvegliano le attività delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca. Durante questo periodo di osservazione, essi sono tenuti ad annotare le informazioni sulle catture, a prender nota di eventuali modifiche al piano di pesca, a documentare eventuali scoperte inaspettate di ecosistemi vulnerabili, nonché a registrare le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo di fondo. Entro i venti giorni successivi alla loro missione, gli osservatori presentano una relazione alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Una copia di tale relazione è inviata successivamente alla Commissione.
Contesto
Il presente regolamento rientra nell'ambito della politica comune della pesca e della politica ambientale dell'Unione, in quanto stabilisce le regole che permetteranno di prevenire ed eliminare gli effetti negativi di alcune pratiche di pesca sull'ambiente marino.
Il regolamento attua le raccomandazioni formulate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 61/105 dell'8 dicembre 2006 : (EN)) concernenti l'adozione di misure destinate a eliminare le pratiche di pesca distruttive.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
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Regolamento (CE) n. 734/2008 |
31.7.2008 |
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GU L 201 del 30.7.2008 |



