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Autorizzazioni all’esercizio della pesca per i pescherecci dell’Unione europea ed extra-UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1006/2008 sulle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi extra-UE alle acque comunitarie

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce un sistema generale a livello dell’UE per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e assicura che le norme per l’accesso dei pescherecci extra-UE nelle acque comunitarie sia coerente con le norme applicabili ai pescherecci comunitari.
  • Lo scopo del regolamento è di soddisfare gli obblighi internazionali derivanti da accordi bilaterali e multilaterali in materia di pesca, adottati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP).
  • Rafforza inoltre gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) in materia di sostenibilità della pesca e di controllo, nonché le norme UE in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

PUNTI CHIAVE

Pescherecci dell’UE fuori dalle acque comunitarie

Procedura

  • Le domande devono essere inviate alla Commissione europea per via elettronica dalle autorità competenti del paese dell’UE in cui il peschereccio è registrato.
  • Devono essere inviate entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo o conformemente alle modalità stabilite nell’accordo con il paese extra-UE.
  • La Commissione verifica che le domande di autorizzazione siano ammissibili e trasmette le domande al paese extra-UE interessato.
  • La Commissione informa le autorità competenti dei paesi dell’UE se il paese extra-UE interessato ha deciso di rilasciare o di non rilasciare l’autorizzazione di pesca per un determinato peschereccio. Il paese dell’UE comunica poi al proprietario del peschereccio tali informazioni.

Sospensione o revoca di un’autorizzazione di pesca

  • Se il paese extra-UE decide di sospendere o revocare l’autorizzazione di pesca di un peschereccio battente bandiera di un paese dell’UE, la Commissione informa senza indugio il paese dell’UE.
  • In tal caso il paese dell’UE sospende temporaneamente oppure revoca definitivamente l’autorizzazione di pesca rilasciata.

Sistema di informazione sulle autorizzazioni di pesca dell’UE

  • Il sistema di informazione dell’UE è un sistema elettronico e protetto, contenente le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate.
  • I paesi dell’UE provvedono affinché le informazioni ivi contenute siano costantemente aggiornate.

Pescherecci di paesi extra-UE nelle acque comunitarie

Procedura

  • Le domande devono essere inviate alla Commissione europea per via elettronica dalle autorità competenti del paese extra-UE in cui il peschereccio è registrato.
  • La Commissione verifica che le domande di autorizzazione siano ammissibili, valuta poi le possibilità di pesca assegnate al paese extra-UE e rilascia l’autorizzazione conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo in questione.
  • La Commissione informa le autorità competenti del paese extra-UE e quelle dei paesi dell’autorizzazione di pesca rilasciata.

Mancato rispetto delle norme

  • Se un paese dell’UE registra una violazione da parte di un peschereccio di un paese extra-UE nelle acque comunitarie, nell’ambito dell’accordo in questione, deve informarne immediatamente la Commissione. In questo caso, nessuna ulteriore autorizzazione di pesca verrà rilasciata ai pescherecci di quel paese extra-UE per un periodo massimo di 12 mesi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 18 novembre 2008.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33-44)

Ultimo aggiornamento: 05.10.2016

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