Accordo con la Repubblica di Corea
SINTESI DI:
Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea
Decisione 97/291/CE relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
Ai sensi dell’accordo, le parti convengono di offrirsi assistenza reciproca al fine di garantire che la normativa doganale* sia applicata in maniera appropriata.
La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità europea (ora Unione europea) con la Corea del Sud.
PUNTI CHIAVE
L’accordo prevede la cooperazione in settori che vanno dalla ricerca, dallo sviluppo e dalla sperimentazione di nuove procedure doganali alla semplificazione, all’armonizzazione e all’informatizzazione di tali procedure.
Le parti si prestano assistenza reciproca per prevenire e indagare sulle violazioni della normativa doganale.
Cooperazione doganale
Le parti accettano di cooperare:
- nella ricerca, nello sviluppo e nel collaudo di nuove procedure doganali;
- nella formazione e nello scambio di personale;
- nella semplificazione, armonizzazione e informatizzazione delle procedure doganali;
- nello scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alla normativa doganale;
- nello scambio di informazioni sulle azioni intraprese con altri paesi in relazione all’assistenza tecnica.
Assistenza amministrativa reciproca
L’accordo prevede 2 tipi di assistenza:
- assistenza spontanea: le parti contraenti possono fornirsi assistenza reciprocamente di loro iniziativa, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale;
- assistenza a richiesta: l’autorità interpellata* è tenuta a fornire all’autorità richiedente* qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata. Le informazioni possono riguardare violazioni della normativa doganale e procedure irregolari di esportazione e importazione tra le due parti. Sorveglianza speciale: può essere richiesta in tutti i casi sospetti ed è applicabile a ogni persona fisica o giuridica, luogo, movimento di merci o mezzo di trasporto che è o potrebbe essere collegato o utilizzato per perpetrare operazioni contrarie alla normativa doganale.
Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza
Le richieste di assistenza devono essere:
- presentate per iscritto, fatta eccezione per casi urgenti in cui possono essere presentate richieste orali, confermate successivamente per iscritto;
- corredate di tutte le informazioni necessarie per la loro attuazione, comprese: l’autorità interpellata, la misura richiesta, l’oggetto e la motivazione della richiesta, la normativa prevista e la persona fisica o giuridica oggetto dell’indagine.
L’autorità interpellata:
- fornisce le informazioni di cui è già in possesso e svolge le opportune indagini;
- può rifiutarsi di fornire assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali di una delle parti.
La richiesta di fornire assistenza può anche essere rifiutata qualora:
- violi un segreto industriale, commerciale o professionale;
- coinvolga regolamentazioni valutarie o fiscali diverse dalla normativa doganale.
L’accordo:
- contiene clausole di riservatezza in relazione alle informazioni fornite. Ai dati personali è riservato un alto livello di tutela.
- prevede l’istituzione di un comitato misto di cooperazione doganale che garantisce il buon funzionamento dell’accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo è entrato in vigore il 1° maggio 1997.
Le clausole dell’accordo relativo alla reciproca assistenza amministrativa sono state sostituite dal Protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Normativa doganale: qualsiasi legge adottata dall’Unione europea o dalla Corea che disciplini l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo.
Autorità interpellata: l’autorità doganale competente che riceve una domanda di assistenza.
Autorità richiedente: l’autorità doganale competente che presenta una domanda di assistenza.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (GU L 121 del 13.5.1997, pag. 14).
Decisione 97/291/CE del Consiglio, del 26 aprile 1997, relativa alla conclusione dell’Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (GU L 121 del 13.5.1997, pag. 13).
Rettifica alla decisione 97/291/CE del Consiglio, del 26 aprile 1997, relativa alla conclusione dell’Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (GU L 126 del 17.5.1997, pag. 30).
DOCUMENTI CORRELATI
Protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1415).
Decisione 2015/2169 del Consiglio del 1° ottobre 2015 relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (GU L 121 del 13.5.1997, pag. 19).
Ultimo aggiornamento: 22.01.2019