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Programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

1) OBIETTIVO

Stabilire un unico programma quadro per il cofinanziamento di progetti presentati da organizzatori degli Stati membri e dei paesi candidati nei settori della giustizia e degli affari interni, che consenta una impostazione coordinata e multidisciplinare delle diverse attività relative alla instaurazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata nell'Unione europea.

2) ATTO

Decisione 2002/630/JAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) [Gazzetta Ufficiale L 203 dell'1.8.2002].

3) SINTESI

Riuniti nel Consiglio europeo di Tampere, gli Stati membri si sono impegnati ad instaurare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea e ad intensificare la cooperazione ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata. I programmi Grotius II - Penale (es de en fr), Oisin II (es de en fr), Stop II (es de en fr), Hippokrates (es de en fr) e Falcone (es de en fr) giungeranno a termine il 31 dicembre 2002, e la Commissione propone pertanto di istituire un nuovo programma quadro per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 (quest'ultimo include anche azioni di lotta contro il traffico di droga, conformemente al piano d'azione 2000-2004).

Gli obiettivi principali del programma sono, tra l'altro:

  • sviluppare, attuare e valutare le politiche europee nel settore della creazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, nonché della lotta e della prevenzione della criminalità;
  • promuovere la costituzione di reti e forme di cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra i servizi competenti;
  • incoraggiare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione e con i paesi terzi.

I progetti devono rientrare in alcuni settori specifici quali la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, la cooperazione tra gli organismi di polizia e giudiziari e altri organismi incaricati della prevenzione e lotta contro la criminalità, l'assistenza alle vittime delle attività criminali.

I progetti, di durata massima di due anni, ai quali partecipano partner di almeno tre Stati membri (o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione) possono essere presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, organizzazioni non governative, istituti di ricerca, servizi di polizia e giudiziari e associazioni.

Il programma si rivolge ai seguenti destinatari:

  • agli operatori della giustizia;
  • ai funzionari ed agenti degli organismi di polizia o degli incaricati dell'assistenza alle vittime della criminalità;
  • ai funzionari di altre autorità pubbliche;
  • agli operatori dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime.

Le categorie di azioni ammissibili al fine di beneficiare del cofinanziamento in base al programma sono, tra l'altro, la formazione, i programmi di scambi e di tirocini, gli studi e ricerche, la diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma, il sostegno finalizzato alla costituzione di reti, le conferenze ed i seminari.

La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, essa è responsabile della valutazione e selezione dei progetti presentati dagli organizzatori sulla base dei seguenti criteri: la conformità con gli obiettivi del programma, la dimensione europea, l'apertura ai paesi candidati, la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, la complementarità con altri progetti di cooperazione e l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti.

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. La Commissione presiede il comitato e può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Entro il 30 giugno 2005, la Commissione presenta al Parlamento ed al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del programma.

Entro il 30 settembre 2006, presenta una comunicazione sull'opportunità di proseguire il programma, mentre la relazione finale di valutazione sarà presentata entro il 30 giugno 2008.

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Decisione 2002/630/GAI

8.1.2002

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4) disposizioni d'applicazione

5) altri lavori

Ultima modifica: 09.09.2005

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