Semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge
Obiettivo della decisione quadro è agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge negli Stati membri. Adottata in seguito agli attentati di Madrid, essa instaura un nuovo regime giuridico che consente di migliorare la trasmissione delle informazioni, ad esempio fissando un termine entro il quale il servizio che ha ricevuto la richiesta deve fornire la risposta.
ATTO
Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
SINTESI
Le autorità incaricate dell’applicazione della legge * possono scambiarsi informazioni * nell’ambito
- dell’esercizio delle loro funzioni
- e di un’indagine penale * o di un’operazione di intelligence criminale *.
Regime giuridico dello scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni può avvalersi di qualsiasi canale di cooperazione internazionale esistente. Anche Europol ed Eurojust sono destinatari delle informazioni comunicate, se riguardano il loro rispettivo settore di competenza.
L’autorità richiedente espone all’autorità interpellata i motivi di fatto per cui chiede l’informazione. Lo scambio viene quindi effettuato, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati:
- del canale di cooperazione internazionale;
- in caso di scambio diretto, dello Stato membro che riceve la richiesta.
Per le informazioni che riguardano reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo (per i quali non è richiesto il rispetto della norma della doppia incriminabilità) e che figurano in una banca dati direttamente accessibile all'autorità che riceve la richiesta, il termine per la risposta è di una settimana (8 ore in caso di urgenza). Per le altre informazioni, il termine massimo è di 14 giorni.
La comunicazione di intelligence tra le autorità di Stati membri diversi non dev’essere soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale.
È possibile anche uno scambio di informazioni spontaneo: in tal caso, l’autorità incaricata dell’applicazione della legge deve semplicemente comunicare di propria iniziativa gli elementi pertinenti e necessari per prevenire efficacemente un reato.
Limiti alla comunicazione di informazioni
La decisione quadro non impone alle autorità incaricate dell’applicazione della legge di raccogliere informazioni per rispondere alla domanda di un’autorità di un altro Stato membro, né di ottenere tali informazioni con mezzi coercitivi. Non obbliga neanche a fornire informazioni che possano essere utilizzate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, pur prevedendo la possibilità di indicare esplicitamente che tale uso è autorizzato (alla fine del paragrafo 4 dell’articolo 1).
Se lo scambio di informazioni tra autorità incaricate dell’applicazione della legge di due Stati membri riguarda dati provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, prima di effettuarlo è necessario ottenere il consenso di tale Stato membro o paese terzo.
Se lo scambio di informazioni tra autorità incaricate dell’applicazione della legge di uno stesso Stato membro richiede l'accordo di un'autorità giudiziaria, tale autorizzazione è richiesta anche per lo scambio tra autorità di due Stati membri diversi.
Un’autorità incaricata dell'applicazione della legge può rifiutare di fornire un’informazione se:
- tale informazione può pregiudicare interessi fondamentali o mettere a repentaglio il buon esito di un'indagine, o è palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta;
- la richiesta riguarda un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno;
- l'autorità giudiziaria si oppone a tale trasmissione.
Gli Stati membri possono concludere nuovi accordi bilaterali, o continuare ad applicare quelli in vigore, nella misura in cui tali accordi consentono di agevolare lo scambio di informazioni che rientra nell'ambito d'applicazione della decisione quadro.
Contesto
La decisione quadro fa seguito a una richiesta del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che si è riunito successivamente agli attentati di Madrid. Suo obiettivo è modernizzare lo scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge negli Stati membri, abrogando le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano la comunicazione di informazioni (articolo 39) e lo scambio spontaneo (articolo 46).
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione 2006/960/GAI | 30.12.2006 | 19.12.2006 | GU L 386 del 29.12.2006 |



