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Assistenza giudiziaria reciproca tra l’Unione europea e il Giappone

 

SINTESI DI:

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

Decisione 2010/616/UE del Consiglio, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo ha lo scopo di stabilire una cooperazione più efficace tra l’Unione e il Giappone nell’ambito della assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Si tratta del primo accordo «autonomo» di questo tipo tra l’Unione europea a uno Stato non membro. Finora, nessuno Stato dell’Unione europea aveva concluso individualmente un accordo di questo tipo con il Giappone.

La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’accordo vale per la richiesta e la fornitura di assistenza giudiziaria reciproca in materia di indagini, azioni penali e altri procedimenti in materia penale. Non si applica all’estradizione, al trasferimento di procedimenti* penali e all’esecuzione di sentenze, con l’eccezione della confisca.

L’assistenza giudiziaria comprende gli elementi seguenti:

  • assunzione di deposizioni o dichiarazioni, anche in videoconferenza;
  • ottenimento di elementi di prova, anche mediante sequestri;
  • ottenimento di informazioni sui conti bancari;
  • esame e localizzazione o individuazione di persone, elementi di prova o luoghi;
  • produzione di elementi di prova detenuti dalle autorità di una delle parti alle autorità dell’altra parte;
  • notificazione di documenti (consegna di documenti legali alle parti interessate nel procedimento legale);
  • trasferimento di persone detenute ai fini di una deposizione;
  • blocco o sequestro e la confisca di proventi.

Ogni Stato dell’UE e il Giappone deve designare un’autorità centrale responsabile per l’invio, il ricevimento e la risposta alle richieste di assistenza. Tali autorità sono inoltre incaricate di eseguire le richieste o di inoltrarle alle autorità competenti per la loro esecuzione.

Richieste di assistenza

Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza deve farlo per iscritto. In casi urgenti, la richiesta può essere effettuata con altri mezzi di comunicazione affidabili. La richiesta di assistenza deve contenere alcune informazioni specifiche definite nell’accordo.

Se necessario, lo Stato richiesto può esigere ulteriori informazioni per l’esecuzione della richiesta di assistenza.

La richiesta ed eventuali documenti ad essa allegati sono accompagnati dalla traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in un’altra lingua stabilita da tale Stato.

Esecuzione delle richieste

Lo Stato ricevente la richiesta:

  • deve eseguire prontamente la richiesta di assistenza in conformità con la sua legislazione nazionale.
  • può rinviare tale esecuzione, o subordinarla a determinate condizioni, qualora ritenga che una richiesta interferisca in un’indagine in corso, un’azione penale o un altro procedimento;
  • deve trasmettere il risultato dell’esecuzione, nonché eventuali deposizioni o elementi di prova ottenuti, allo Stato richiedente. Se una richiesta non può essere eseguita in tutto o in parte, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dei motivi della mancata esecuzione;
  • a determinate condizioni, lo Stato richiesto può rifiutare di fornire assistenza, per esempio se la richiesta riguarda un reato che è punito con la morte secondo la legge dello Stato richiedente. Se l’assistenza è rifiutata lo Stato richiesto è tenuto ad informare lo Stato richiedente sui motivi del rifiuto.

Deposizioni e dichiarazioni

Il paese richiedente può utilizzare deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni solo nelle indagini, azioni penali o altri procedimenti per i quali erano stati richiesti.

Lo Stato richiesto può imporre disposizioni di riservatezza o altre condizioni nell’uso di questi dati. Esso può anche imporre condizioni per il trasporto, la conservazione e la restituzione degli elementi di prova richiesti.

Per assumere deposizioni o dichiarazioni, lo Stato richiesto può ricorrere a misure coercitive, se necessario, e sempre che ciò sia giustificabile dal proprio diritto nazionale. Nei casi in cui la persona interessata debba essere ascoltata in qualità di testimone in un procedimento dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può consentire che le autorità competenti assumano dichiarazioni o deposizioni da tale persona mediante videoconferenza.

Persone, elementi di prova e luoghi

Se necessario e giustificato dal proprio diritto nazionale, lo Stato richiesto può ricorrere a misure coercitive per acquisire gli elementi ed esaminare persone, elementi di prova o luoghi.

Lo Stato richiesto deve fornire allo Stato richiedente:

  • informazioni sui conti bancari della persona oggetto di indagine, nella misura in cui la banca in questione possiede tali informazioni;
  • qualsiasi elemento di prova accessibile al pubblico che sia detenuto dalle proprie autorità legislative, amministrative, giudiziarie;.
  • qualsiasi elemento di prova non accessibile al pubblico, compresi i casellari giudiziari detenuti da queste autorità, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero disponibili per le sue autorità investigative e responsabili dell’azione penale.

Lo Stato richiesto provvede alla consegna di documenti e citazioni (ingiunzioni di apparire dinanzi ad una corte) a persone per le quali è richiesta la presenza dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente. Se viene richiesta la presenza di una persona detenuta per una deposizione, lo Stato richiesto può trasferire temporaneamente questa persona nello Stato richiedente. Tuttavia, la persona da trasferire deve prima dare il proprio assenso e il trasferimento deve essere consentito dalla legislazione dello Stato richiesto.

Confisca di proventi

Lo Stato richiesto dovrebbe assistere lo Stato richiedente, nella misura consentita dalle sue leggi, nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Lo Stato richiedente deve allegare alla richiesta la decisione di un giudice o altra autorità giudiziaria che impone la confisca. Se i proventi sono sotto la custodia dello Stato richiesto, esso può trasferirli, in tutto o in parte, nello Stato richiedente.

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

È in vigore dal 2 gennaio 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Trasferimento di procedimenti: una richiesta da parte di uno Stato ad un altro Stato, nella quale si chiede allo Stato ricevente la richiesta di iniziare un procedimento legale per un atto che costituisca un reato punibile sia nello Stato richiedente che nello Stato richiesto.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 39, del 12.2.2010, pagg. 20-35).

Decisione 2010/616/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 271 del 15.10.2010, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazioni sulla data di entrata in vigore dell’accordo relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale tra l’Unione europea e il Giappone (GU L 343 del 29.12.2010, pagg. 1).

Decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 19).

Ultimo aggiornamento: 31.07.2018

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