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Il sistema dell’Unione europea per il reciproco riconoscimento delle pene detentive e i trasferimenti dei detenuti

SINTESI DI:

Decisione 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

SINTESI

Questa decisione quadro intende estendere l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento, per mezzo del quale i paesi dell’Unione europea (UE) acconsentono a riconoscere le reciproche leggi e decisioni, alle sentenze penali che impongono pene detentive.

COSA FA QUESTA DECISIONE QUADRO?

Descrive le modalità secondo le quali i paesi dell’UE riconoscono e ed eseguono le reciproche sentenze penali. L’obiettivo è quello di aiutare i detenuti a reinserirsi più facilmente nella società.

Questa decisione consente a un paese dell’UE di infliggere la pena detentiva imposta da un altro paese dell’UE a un individuo residente sul suo territorio.

Istituisce un sistema per trasferire i detenuti UE verso il paese di cui sono cittadini (o nel quale risiedono abitualmente) o verso un altro paese dell’UE con il quale abbiano stretti legami, affinché possano scontare la pena detentiva.

PUNTI CHIAVE

La procedura si basa sui seguenti principi:

  • Una sentenza, corredata da un certificato, viene trasmessa direttamente dall’autorità competente del paese emittente al paese di esecuzione.
  • Il trasferimento è soggetto al consenso del detenuto, tuttavia in determinate circostanze può essere effettuato in assenza di detto consenso. In ogni caso, se si trova ancora nel paese emittente, il detenuto deve avere la possibilità di comunicare la propria opinione.
  • Il paese di esecuzione deve prendere senza indugio le misure necessarie per eseguire la pena. Qualora la pena venga adattata, dovrà corrispondere il più possibile e non essere superiore alla pena originale.
  • L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione del paese di esecuzione, così come la liberazione anticipata o condizionale (laddove l’individuo debba rispettare condizioni come non recarsi in un determinato distretto).
  • La decisione contiene un elenco di reati gravi punibili nel paese emittente con almeno tre anni di detenzione, per i quali le sentenze vengono riconosciute ed eseguite e non risulta necessario eseguire un controllo della doppia incriminazione (ad esempio laddove un crimine sia contemplato dal diritto di entrambi i paesi emittenti e di esecuzione).
  • Nella maggior parte dei casi, il paese di esecuzione deve decidere se riconoscere la sentenza e se infliggere la pena entro 90 giorni dalla ricezione della sentenza stessa e del certificato. La decisione include un breve elenco di motivi sulla base dei quali un paese può rifiutarsi di riconoscere una sentenza e infliggere una pena.

La relazione della Commissione europea del 2014 sull’attuazione da parte dei paesi dell’UE delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI sottolinea come, malgrado gli sforzi di alcuni paesi dell’UE, l’attuazione di questi tre atti non risulti soddisfacente. Richiede ai paesi dell’UE che non hanno già attuato le decisioni di farlo al più presto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTA DECISIONE QUADRO?

La decisione è entrata in vigore il 5 dicembre 2008, i paesi dell'UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 5 dicembre 2011.

CONTESTO

Ogni anno, alcune migliaia di cittadini dell’UE sono perseguiti per reati presunti o vengono condannati in un paese dell’UE diverso da quello in cui risiedono. Il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie rappresenta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’UE.

ATTO

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27-46).

ATTI COLLEGATI

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102–122)

Decisione quadro 2009/829/JHA del Consiglio, del 23 ottobre 2009 sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20–40)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare, COM(2014) 57 final del 5.2.2014.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Tabelle «Stato di avanzamento» e «Dichiarazioni» allegate al documento «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare» — Allegato della relazione, SWD(2014) 34 final del 5.2.2014.

Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6–9)

Ultimo aggiornamento: 17.10.2015

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