Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati
Il regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Grazie alla definizione di norme minime questo strumento consente la libera circolazione all’interno dell’Unione europea (UE) delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici relativi a crediti non contestati.
ATTO
Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Il regolamento crea un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati dai loro debitori. Il titolo esecutivo europeo è un certificato che consente alle decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro Stato membro, senza procedimento intermedio.
Campo d'applicazione
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.
Un credito si considera non contestato se:
- il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
- il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; o
- il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento; o
- il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
Titolo esecutivo europeo
La decisione relativa a un credito non contestato è certificata come titolo esecutivo europeo dallo Stato membro che ha pronunciato la decisione (Stato membro d'origine). La certificazione avviene in base a un certificato standard. Se la certificazione riguarda solo parte della decisione, si parlerà allora di "titolo esecutivo parziale".
Norme minime
Affinché la decisione relativa a un credito non contestato possa essere certificata come titolo esecutivo europeo, il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine deve essere conforme a certi requisiti.
Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo sono ammessi soltanto i metodi di notificazione previsti dal regolamento.
Inoltre, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione:
- il debito (dati personali delle parti, importo, sussistenza di interessi e per quale periodo, ecc.);
- i requisiti procedurali per contestare il credito (termine per contestare il credito, conseguenze della mancanza di un'eccezione, ecc.).
infine, lo Stato membro di origine deve prevedere la possibilità di riesaminare la decisione in casi eccezionali.
Esecuzione
Il diritto applicabile alla procedura di esecuzione è quello dello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione della decisione (Stato membro di esecuzione). Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione:
- una copia della decisione;
- una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
- se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure in un'altra lingua che abbia dichiarato di accettare.
Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
Il giudice competente nello Stato membro dell'esecuzione può, a certe condizioni, rifiutare l'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo. In certi casi, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.
Disposizioni generali e finali
Per agevolare l'accesso al procedimento d'esecuzione, gli Stati membri s'impegnano a fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni rilevanti, in particolare, attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Il creditore resta libero di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria conformemente alle disposizioni del regolamento “Bruxelles I”. Inoltre, il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 805/2004 |
21.1.2005 |
- |
GU L 143 del 30.4.2004 |
| Atto/i modificatore/i | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 1869/2005 |
24.11.2005 |
- |
GU L 300 del 17.11.2005 |
Vedi anche
- Sito della direzione generale della giustizia: riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (EN)



