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Procedure di insolvenza

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni per le procedure di insolvenza transfrontaliere nei paesi dell'Unione europea (UE), eccetto la Danimarca. Esso intende dissuadere i debitori dal trasferire beni o procedimenti giudiziari da un paese ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

ATTO

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

SINTESI

Il regolamento introduce un sistema coerente di norme legali che disciplinano le procedure di insolvenza transfrontaliere che coinvolgono imprese, commercianti e persone fisiche. Esso permette di attuare disposizioni coordinate in materia di beni di un debitore insolvente situati in diversi paesi dell'UE. Tali disposizioni riguardano:

  • il giudice competente ad aprire una procedura di insolvenza;
  • la legge applicabile;
  • il riconoscimento delle decisioni relative a una procedura di insolvenza;
  • la relazione tra le diverse procedure di insolvenza relative allo stesso debitore; nonché
  • l'insinuazione dei crediti da parte di creditori stranieri.

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore. Le procedure nazionali disciplinate dalla presente normativa sono elencate in allegato.

Il regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi o, agli organismi d'investimento collettivo.

Procedura principale e procedure secondarie

Sono competenti ad aprire la procedura principale i giudici del paese dell'UE nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (ad esempio il centro degli interessi principali di una società è, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria). Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore, e nonché ad essere di interesse per i creditori, ovunque si trovino.

Parallelamente alla procedura principale, il giudice di un altro paese dell'UE può aprire una procedura secondaria, se il debitore ha un'attività economica all'interno del suo territorio. Gli effetti di quest'ultima sono limitati ai beni situati in tale paese.

Per garantire l'efficace gestione dell'attivo del debitore, la normativa stabilisce che la procedura principale e le procedure secondarie debbano essere coordinate. l curatori designati di ciascuna procedura hanno l'obbligo di cooperare strettamente, in particolare condividendo informazioni. Il curatore della procedura principale può inoltre intervenire nelle procedure secondarie, per esempio per proporre un piano di ristrutturazione o richiedere la sospensione della vendita dei beni del debitore.

Legge applicabile

Come regola generale, si applica alla procedura di insolvenza la legge del paese dell'UE in cui è stata aperta. Tale regola è valida sia per la procedura principale che per le procedure secondarie.

La legge del paese dell'UE in cui è stata aperta la procedura determina, in particolare:

  • le condizioni di apertura, di svolgimento e di chiusura;
  • le definizioni dei debitori e dei beni; i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore; gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti; i creditori individuali; i crediti da insinuare ecc.

Deroghe

Le disposizioni esistenti garantiscono i diritti di pegno di terzi sui beni materiali e immateriali del debitore, e i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, in quanto l'apertura della procedura non pregiudica i diritti su tali beni, se questi sono situati al di fuori del paese dove la procedura di insolvenza è stata aperta.

I diritti sui beni immobiliari sono disciplinati unicamente dalla legge del paese dell'UE dove è situato l'immobile. Il diritto del curatore di terminare contratti di lavoro, il diritto del creditore di richiedere una compensazione, e i diritti e gli obblighi delle parti di un sistema di pagamento o dei mercati finanziari sono disciplinati unicamente dalla legge del paese dell'UE applicabile agli stessi.

Riconoscimento delle procedure di insolvenza

La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di un paese dell'UE, è, per legge, riconosciuta in tutti gli altri paesi dell'UE.

La normativa garantisce inoltre che le decisioni strettamente connesse alla procedura di insolvenza, come per esempio gli atti pregiudizievoli per i creditori (ad esempio atti che possono danneggiare i creditori), vengano riconosciute negli altri paesi.

Gli effetti di tali decisioni sono quelli previsti dalla legge vigente del paese in cui la procedura è stata aperta. Il riconoscimento può essere rifiutato solo nel caso in cui tale procedura possa produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico.

Insinuazione dei crediti

Il regolamento stabilisce che ciascun creditore, residente in un paese dell'UE, ha il diritto di insinuare i crediti nelle procedure di insolvenza pendenti in un altro paese dell'UE.

Tale diritto si applica anche alle autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. In caso di diverse procedure pendenti sul patrimonio del debitore, la legge vigente richiede di coordinare la ripartizione del ricavato tra le diverse procedure, per assicurare la parità di trattamento di tutti i creditori.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 1346/2000

31.5.2002

-

GU L 160 del 30.6., pagg. 1.-18

Le successive modifiche e le correzioni al regolamento (CE) n. 1346/2000 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 65-70).

La presente raccomandazione stabilisce una serie di principi relativi alle procedure di insolvenza nazionale per le imprese in difficoltà finanziaria. Si sottolinea l'importanza di incoraggiare le imprese sane ad intraprendere una ristrutturazione precoce per prevenire l'insolvenza. La Commissione considera che la riforma delle norme nazionali in materia di insolvenza manterrebbe in vita le imprese sane e salvaguarderebbe i posti di lavoro, nonché migliorerebbe le condizioni per i creditori, permettendo loro di recuperare una porzione maggiore dei propri investimenti in caso di fallimento del debitore.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all'insolvenza [COM(2012) 742 final del 12.12.2012].

Ultima modifica: 02.09.2014

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