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Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)

Il regolamento determina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri dell'Unione europea (UE).

ATTO

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale. Prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) siano riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, salvo in caso di contestazione. La dichiarazione di esecutività deve essere rilasciata a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti, senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel regolamento. Il regolamento non concerne il settore fiscale, doganale ed amministrativo. Sono altresì esclusi:

  • lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i testamenti, le successioni;
  • i fallimenti;
  • la sicurezza sociale;
  • l'arbitrato.

Norma generale sulla competenza

Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in tale Stato membro, deve applicare la legge di un altro Stato membro. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale. Per i trust, il domicilio è definito dalla corte che si occupa della causa, applicando le norme del proprio diritto internazionale privato .

Citazione del convenuto in un altro Stato membro

A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito delle competenze elencate dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.

Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:

  • le materie contrattuali (in generale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita);
  • le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio);
  • gli illeciti (davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto).

In materia di assicurazioni, l'assicuratore può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o dello Stato membro in cui è domiciliato l'attore, qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario. L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni sulla competenza relativa ai contratti conclusi dai consumatori. I consumatori sono persone che concludono un contratto con un professionista per un uso estraneo alla loro attività professionale. Il regolamento riguarda tutti i contratti conclusi dai consumatori con persone le cui attività commerciali o professionali si svolgono sul territorio della Comunità europea (CE), tranne i contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Il consumatore è protetto, come descritto nella presente sezione, qualora il contratto di vendita di beni mobili materiali sia finanziato a rate o attraverso un prestito con rimborso rateizzato, o tramite un'altra operazione di credito. In tutti gli altri casi, affinché il consumatore sia protetto, il contratto deve essere stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro. L'azione del consumatore può essere proposta davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore (l'attore). L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

Sulla base di un contratto individuale di lavoro, un lavoratore può citare il suo datore di lavoro davanti ai giudici dello Stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato, oppure davanti al giudice dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, è competente il giudice del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto. Un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro è considerato come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

Il regolamento prevede alcune competenze esclusive dei giudici indipendentemente dal domicilio, nei seguenti casi:

  • in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato);
  • in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica);
  • in materia di validità delle iscrizioni nei pubblici registri (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti);
  • in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale);
  • in materia di esecuzione delle decisioni (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione).

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dell’UE, abbiano concluso una convenzione che definisca il foro competente in caso di controversie, la competenza spetta ai giudici scelti dalle parti. Per tali convenzioni attributive di competenze, il regolamento prevede alcune formalità: esse devono essere concluse per iscritto o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano.

Ulteriori norme sono previste in materia di pluralità di convenuti, di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, di domanda riconvenzionale nonché di azione contrattuale riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari.

Il regolamento contiene altresì una disciplina della litispendenza e della connessione.

Riconoscimento ed esecuzione

Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento complementare. Ai sensi del regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Le decisioni non sono riconosciute:

  • se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale che egli possa presentare le sue difese;
  • se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
  • se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

Il giudice di uno Stato membro può sospendere il procedimento se una decisione emessa in un altro Stato membro è stata impugnata.

Le decisioni sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Le parti possono proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

Sostituzione della convenzione di Bruxelles del 1968

Il regolamento sostituisce la convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile tra gli Stati membri prima dell'entrata in vigore del regolamento, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Il regolamento elenca inoltre una serie di altre convenzioni, trattati e accordi conclusi tra gli Stati membri, ai quali esso si sostituisce.

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento, la competenza giudiziaria tra la Danimarca e gli altri Stati membri continuava ad essere disciplinata dalla convenzione di Bruxelles del 1968. Tale eccezione relativa alla Danimarca si basa sul protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca del 1997, allegato ai trattati (ora protocollo n.22). Il 19 ottobre 2005, l’UE ha firmato un accordo con la Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che estende le disposizioni del regolamento a tale paese. L'accordo è stato approvato in nome dell’UE con la decisione 2006/325/CE del Consiglio del 27 aprile 2006 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2007.

A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati, questi due paesi hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 44/2001

1.3.2002

-

GU L 12, 16.1.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1791/2006

1.1.2007

-

GU L 363, 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 1103/2008

4.12.2008

-

GU L 304, 14.11.2008

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 44/2001 sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 21 aprile 2009, sull’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [ COM(2009) 174 def. –, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale [Gazzetta ufficiale L 338 del 23.12.2003].

Il regolamento riguarda le procedure civili relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale. Sono escluse dal suo campo di applicazione le procedure civili relative alle obbligazioni alimentari, che sono disciplinate dalregolamento (CE) n. 4/2009.

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 251 del 21.9.2013].

Facendo seguito alla notificazione della Danimarca alla Commissione relativamente alla sua decisione di implementare il contenuto del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio nella misura in cui emenda il regolamento (CE) n.44/2001 e il contenuto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tale accordo elenca le autorità amministrative della Danimarca in materia di questioni che rientrano nell'ambito di questi due regolamenti.

Ultima modifica: 07.04.2014

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