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Traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima — protocollo delle Nazioni Unite

SINTESI DI:

Decisioni 2006/616/CE e 2006/617/CE del Consiglio relative alla conclusione del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti (per via terrestre, aerea e marittima), allegato alla convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale

SINTESI

CHE COSA FANNO LE PRESENTI DECISIONI?

Approvano formalmente la firma da parte dell’Unione europea (UE) del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima nell’ambito delle competenze dell’Unione. Tale protocollo, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari e tutelare i diritti dei migranti vittime del traffico.

PUNTI CHIAVE

I paesi firmatari devono riconoscere i seguenti atti come reati, qualora siano commessi intenzionalmente a fronte di profitto finanziario o materiale:

  • il traffico di migranti, ossia portare una persona in uno Stato di cui detta persona non sia cittadino o residente permanente;
  • produrre, procurare, fornire o possedere documenti di viaggio o d’identità fraudolenti, qualora ciò sia svolto allo scopo di consentire il traffico di migranti;
  • consentire a una persona di restare in uno Stato senza adempiere i requisiti necessari a una permanenza legale;
  • partecipare, istigare e tentare di commettere tali reati.

I paesi firmatari devono inoltre considerare le seguenti circostanze come elementi di maggiore gravità del reato (ossia circostanze aggravanti):

  • mettere in pericolo la vita o la sicurezza dei migranti coinvolti;
  • infliggere trattamenti inumani o degradanti, compreso lo sfruttamento, a tali migranti.

Le vittime del traffico di migranti non possono essere soggette ad azione penale.

Ambito di applicazione

Il protocollo si applica:

  • alla prevenzione, indagine e procedimento penale contro i reati di cui sopra (qualora siano di natura transnazionale e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato);
  • alla tutela dei diritti delle vittime di tali reati.

Misure per combattere il traffico di migranti per via marittima

  • Se uno Stato sospetta che un’imbarcazione non battente alcuna bandiera sia implicata nel traffico di migranti, può salirvi a bordo e ispezionarla.
  • Se un paese sospetta che un’imbarcazione registrata all’estero sia implicata nel traffico di migranti, deve segnalarlo al paese dove l’imbarcazione è registrata (Stato di bandiera) e richiedere la conferma della registrazione e l’autorizzazione ad agire. Se i sospetti vengono confermati, il paese richiedente:
    • può salire a bordo dell’imbarcazione e ispezionarla, e successivamente prendere le misure adeguate relativamente all’imbarcazione, alle persone e al carico a bordo;
    • deve garantire la sicurezza e il trattamento umano delle persone a bordo.
  • Se non viene riscontrato nessun pericolo imminente, non possono essere prese misure aggiuntive senza il permesso esplicito dello Stato di bandiera.

Cooperazione internazionale

I paesi devono lavorare per rafforzare i controlli alle frontiere e sono autorizzati a negare l’accesso a chiunque sia coinvolto nel traffico di migranti. I paesi con frontiere comuni o che si trovano lungo le rotte usate dai gruppi criminali sono tenuti a scambiarsi determinate informazioni, fra cui:

  • i punti di partenza e di arrivo usati dai trafficanti;
  • le rotte e le modalità di trasporto utilizzate;
  • i metodi e i mezzi per:
    • l’occultamento e il trasporto di persone,
    • l’uso scorretto di documenti di viaggio o d’identità.

I paesi con competenze rilevanti devono fornire assistenza tecnica ai paesi da cui frequentemente provengono o per cui transitano i migranti.

Prevenzione, tutela, assistenza e rimpatrio

I paesi sono tenuti ad agire in vari modi per prevenire il traffico e per accogliere le vittime del traffico. Tali azioni comprendono:

  • campagne di sensibilizzazione e programmi di sviluppo e cooperazione a livello regionale, nazionale e internazionale per combattere le cause del traffico di migranti, soprattutto la povertà e il sottosviluppo;
  • misure volte a tutelare i diritti dei migranti vittime del traffico, in particolare donne e bambini;
  • fornire protezione contro la violenza che può essere inflitta ai migranti e assistenza a coloro la cui vita o sicurezza è in pericolo a seguito del traffico;
  • occuparsi del rimpatrio dei propri cittadini o persone che hanno diritto alla residenza permanente nel proprio territorio e che siano stati oggetto di traffico.

CONTESTO

La direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI stabiliscono una definizione comune per il reato di favoreggiamento della migrazione irregolare e norme minime relative alle sanzioni e alla responsabilità delle persone giuridiche.

ATTO

Decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pagg. 24-33)

Decisione 2006/617/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pagg. 34-43)

ATTI COLLEGATI

Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pagg. 1-3)

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pagg. 17-18)

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 19-23)

Ultimo aggiornamento: 04.02.2016

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