RSS
Indice alfabetico
Questa pagina è disponibile in 11 lingue

Regolamento Dublino II

Il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Dublino del 1990 con una normativa comunitaria. Il suo obiettivo è individuare il più rapidamente possibile lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo, fissare termini ragionevoli per ciascuna fase della procedura di determinazione dello Stato competente, nonché prevenire l'abuso delle procedure d'asilo riscontrabile nel fenomeno delle domande d'asilo multiple.

ATTO

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

SINTESI

In conformità del regolamento di Dublino, gli Stati membri sono tenuti a determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata sul suo territorio sulla base di criteri oggettivi di vario livello. Il sistema mira ad evitare il fenomeno definito "asylum shopping" garantendo nel contempo che il caso di ogni persona richiedente asilo venga trattato da un solo Stato membro.

Se l'analisi dei criteri del regolamento designa un altro Stato membro come Stato competente, questo viene invitato ad occuparsi del richiedente asilo per quanto riguarda l'esame della sua domanda. Nell'ipotesi nella quale lo Stato membro sollecitato riconosca la sua competenza, il primo Stato membro è tenuto a garantire il trasferimento del richiedente asilo.

A uno Stato membro che abbia già esaminato o iniziato ad esaminare una domanda di asilo può essere richiesto di rioccuparsi del richiedente asilo che si trovi in un altro Stato membro senza averne il permesso.

In tal caso, lo Stato membro responsabile in cui è trasferito il richiedente dovrà ultimare l'esame della domanda.

Principi generali

Un unico Stato membro è competente per l’esame di una domanda d'asilo; tuttavia, qualsiasi Stato membro può decidere di esaminare una domanda d'asilo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri del presente regolamento.

La situazione del minore è indissociabile da quella del genitore o del tutore che ha presentato la domanda d'asilo.

Gerarchia dei criteri

I criteri enunciati nel regolamento devono essere applicati nell'ordine di presentazione. Essi sono applicati sulla base della situazione esistente quando il richiedente asilo ha presentato la sua domanda a uno Stato membro.

Il regolamento stabilisce i seguenti criteri:

  • criteri relativi al principio dell'unità del nucleo familiare

Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo.

Se un familiare del richiedente risiede già in qualità di rifugiato in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l’esame della sua domanda d'asilo, sempre che l'interessato lo desideri. Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che l'interessato lo desideri.

Il regolamento prevede inoltre un criterio per le domande d'asilo presentate simultaneamente o in date ravvicinate da diversi familiari per un esame congiunto.

  • criteri relativi al rilascio di permessi di soggiorno o visti

Lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente asilo un permesso di soggiorno o un visto valido è competente per l’esame della domanda d'asilo. Se il richiedente è titolare di più permessi o visti, è considerato competente, ai fini dell’esame, lo Stato che:

  • ha rilasciato il documento di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato che ha rilasciato il documento di soggiorno la cui scadenza è più lontana. La stessa regola si applica nel caso di più visti di natura diversa;
  • ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura.

La stessa regola vale quando il richiedente asilo è titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi e non abbia lasciato i territori degli Stati membri. In questi casi, è competente lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

  • criteri relativi all'ingresso o al soggiorno illegali in uno Stato membro

Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l’esame della sua domanda di asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Quando è accertato che il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo.

  • criteri relativi all'ingresso legale in uno Stato membro

    16. Se un cittadino di un paese terzo richiede asilo in uno Stato membro in cui non è sottoposto all'obbligo di visto, l'esame della domanda d'asilo compete a tale Stato membro.

  • domanda presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la domanda d'asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Infine, il regolamento prevede anche un "criterio generale" applicabile quando nessuno Stato membro può essere designato competente per l’esame della domanda d’asilo sulla base dei criteri enumerati. In tali casi, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Clausola umanitaria

Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri vincolanti definiti dal presente regolamento, accettare di esaminare una domanda d’asilo per ragioni umanitarie, fondate in parte su motivi familiari o culturali (a condizione che le persone interessate vi acconsentano).

Obbligo di prendere o riprendere a carico un richiedente asilo

Se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame di una domanda d'asilo, esso può interpellare tale Stato membro affinché prenda a carico la domanda. Lo Stato membro competente per la domanda d'asilo è tenuto ad assolvere alcuni obblighi, in particolare l'obbligo di prendere o riprendere a carico il richiedente e di portare a termine l'esame della sua domanda.

La domanda di presa o ripresa a carico dovrà indicare ogni elemento che permette allo Stato richiesto di determinare se è effettivamente competente. Quando lo Stato richiesto accetta di prendere a carico o riprendere a carico il richiedente asilo, lo Stato nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo una decisione motivata relativa all’inammissibilità della sua domanda in tale Stato membro indicando l'obbligo di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente; contro tale decisione può essere esperito un ricorso che non ha effetto sospensivo, a meno che il giudice o l'organo giurisdizionale competente non decida altrimenti caso per caso, se la legislazione nazionale lo consente.

Il presente regolamento stabilisce una serie di modalità pratiche relative alla presa o alla ripresa in carico del richiedente (scadenze per la presentazione e l'evasione delle richieste e per l'esecuzione dei trasferimenti, verifiche necessarie, notifiche delle decisioni, ecc.). Qualora uno Stato membro non rispetti i rigidi termini stabiliti dal regolamento, si ritiene che abbia implicitamente accettato la propria competenza nei confronti della persona interessata.

Cooperazione amministrativa

Laddove sia necessario per finalità specifiche, quali la determinazione dello Stato membro competente o l'esame di una domanda d'asilo, gli Stati membri posso scambiarsi i dati di carattere personale riguardanti i richiedenti asilo, nel rispetto di rigorose regole di protezione dei dati.

Le ragioni addotte dal richiedente a giustificazione della domanda d’asilo sono scambiate soltanto se strettamente necessario e solo se l'interessato vi acconsente.

Le richieste di informazione devono essere motivate. Lo Stato membro che trasmette i dati ne deve garantire l’esattezza e l’aggiornamento. Il richiedente ha diritto di conoscere i dati trattati che lo riguardano e di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento in caso di violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi.

Tutte le richieste, risposte e comunicazioni scritte in applicazione del presente regolamento saranno inviate tramite la rete di comunicazione elettronica "DublinNet".

Gli Stati membri possono concludere accordi amministrativi bilaterali aventi per oggetto lo scambio di ufficiali di collegamento, la semplificazione delle procedure e l'accorciamento dei termini per agevolare l'applicazione del regolamento e migliorarne l'efficacia.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Regolamento (CE) n. 343/200317.3.2003-GU L 50 del 25.2.2003

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [Gazzetta ufficiale L 222 del 5.9.2003].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [COM(2008) 820 def./2 – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta per modificare il regolamento Dublino II allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema e fare in modo che le esigenze dei richiedenti protezione internazionale siano affrontate globalmente nell'ambito della procedura di determinazione della competenza. Inoltre, in linea con il Piano strategico sull'asilo, la proposta è finalizzata a fronteggiare le situazioni di particolare pressione in cui versano i sistemi di asilo e di accoglienza degli Stati membri, ma anche le situazioni in cui è carente il livello di protezione dei richiedenti protezione internazionale.
Per quanto riguarda l'efficienza del sistema:

  • sono stabiliti e ottimizzati vari termini per rendere la procedura più efficiente e rapida;
  • sono chiarite diverse clausole come quella riguardante le circostanze di cessazione della competenza di uno Stato membro. Questo è necessario per garantire un'applicazione più uniforme del regolamento e ridurre eventuali divergenze di interpretazione da parte degli Stati membri;
  • è introdotta una nuova disposizione sullo scambio di informazioni utili prima del trasferimento, fra l'altro per agevolare la cooperazione tra gli Stati membri sugli aspetti pratici dei trasferimenti.

Per quanto riguarda la protezione dei richiedenti asilo soggetti al regolamento di Dublino:

  • il regolamento specifica con maggiore precisione il contenuto e la forma delle informazioni fornite ai richiedenti protezione internazionale, e i relativi termini;
  • è stabilito il diritto di presentare ricorso contro una decisione di trasferimento, insieme all'obbligo per le autorità competenti di decidere se sospenderne l'esecuzione e se permettere all'interessato di rimanere nel territorio in attesa della decisione. È inoltre specificato il diritto all'assistenza e/o alla rappresentanza legali e, ove necessario, all'assistenza linguistica, per rendere più effettivo il diritto di impugnazione;
  • è introdotta una nuova disposizione che richiama il principio di base secondo cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di richiedere protezione internazionale. Inoltre, per assicurare che i richiedenti asilo soggetti alla procedura Dublino non siano trattenuti arbitrariamente, viene proposto un numero limitato di motivi specifici per il trattenimento;
  • il diritto al ricongiungimento familiare è stato esteso, includendo i familiari beneficiari di protezione sussidiaria che soggiornano in un altro Stato membro e rendendo obbligatorio il ricongiungimento dei parenti a carico;
  • la proposta rafforza infine la protezione accordata ai minori non accompagnati, affinché nel corso della procedura Dublino i loro interessi siano meglio tutelati.

Per quanto riguarda i casi di particolare pressione su alcuni Stati membri che presentano capacità limitate di accoglienza e assorbimento, è inserita nel regolamento una nuova procedura che consente la sospensione dei trasferimenti ai sensi della procedura Dublino verso lo Stato membro competente. È possibile ricorrere a tale procedura anche laddove sussista il rischio che, a seguito di un trasferimento secondo Dublino, il richiedente non benefici di norme di protezione adeguate nello Stato membro competente, segnatamente in termini di condizioni di accoglienza e accesso alla procedura di asilo.
Procedura di codecisione(COD/2008/0243)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema di Dublino [COM(2007) 299 def. – Gazzetta ufficiale C 191 del 17.8.2007].
Nel complesso, la Commissione dichiara che gli obiettivi del sistema di Dublino sono stati raggiunti. In mancanza di dati precisi provenienti dagli Stati membri, la Commissione precisa di non essere stata in grado di valutare il costo del sistema. Essa aggiunge che alcuni problemi persistono tanto a livello dell'applicazione quanto a livello dell'efficacia del sistema. La Commissione si occupa di tali problemi nelle proposte di modifica del regolamento Dublino II (v. sopra) e del regolamento Eurodac.

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [Gazzetta ufficiale L 53 del 27.2.2008].

Decisione 2006/188/CE del Consiglio, del 21 febbraio 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 66 dell'8.3.2006].

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2001].

Ultima modifica: 24.06.2009
Avviso legale importante | Informazioni su questo sito | Ricerca | Per contattarci | Inizio pagina