Codice frontiere Schengen
Il regolamento opera una rifusione dell’acquis esistente relativo ai controlli di frontiera sulle persone. L’obiettivo è consolidare e sviluppare la componente legislativa della politica di gestione integrata delle frontiere, precisando le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne.
ATTO
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne * o esterne * di un paese dell’Unione europea (UE).
Frontiere esterne
Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti.
Quando attraversano una frontiera esterna, i cittadini dell’Unione europea (UE) e tutti gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione nell’UE (per esempio, i familiari di un cittadino dell’UE) sono sottoposti a una verifica minima. L'obiettivo è accertare l'identità del soggetto che viaggia, sulla base del suo documento di viaggio e tramite la semplice e rapida verifica della validità del documento e della presenza di indizi di falsificazione. I cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d’ingresso, ivi inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS), nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno, e l’esercizio di un’attività professionale.
Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini di paesi terzi devono:
- essere in possesso di un documento di viaggio;
- essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
- giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
- non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell’UE.
Sono respinti dal territorio i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte queste condizioni, fatte salve disposizioni particolari (ad esempio ragioni umanitarie).
Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. Se il documento di viaggio non reca il timbro d’ingresso, si può presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni del soggiorno. Questi può tuttavia fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio dei paesi dell’UE, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
A effettuare le verifiche di frontiera * sono le guardie di frontiera *. Queste sono tenute al pieno rispetto della dignità umana nell'esercizio delle loro funzioni e non possono operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
I paesi dell’UE predispongono personale e risorse appropriate e sufficienti affinché il controllo * alle frontiere esterne sia di livello elevato ed uniforme. Essi assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. I paesi dell’UE si prestano assistenza ai fini di un’applicazione efficace del controllo. La cooperazione operativa è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX).
Frontiere interne
Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, può attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza che siano effettuate verifiche. La polizia può effettuare controlli nelle zone di frontiera come sul resto del territorio, a condizione che questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
I paesi dell’UE devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera stradali.
In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, un paese dell’UE può in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo limitato. Quando intende provvedere in tal senso ne dà comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE e alla Commissione. Anche il Parlamento europeo è informato.
I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna, il paese dell’UE interessato può in via eccezionale ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne e avvertirne gli altri paesi dell’UE e la Commissione solo in seguito.
Contesto
La comunicazione della Commissione sulla gestione integrata delle frontiere esterne del 7 maggio 2002 aveva individuato cinque componenti essenziali della politica comune, fra cui un corpus legislativo comune. Il corpus legislativo prevedeva fra l’altro una rifusione del Manuale comune per le frontiere esterne. Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha invitato la Commissione a presentare, quanto prima possibile, proposte per la citata rifusione.
Questo regolamento abroga gli articoli da 2 a 8 della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e il manuale comune sulle frontiere esterne.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 562/2006 |
13.10.2006 |
- |
GU L 105 del 13.4.2006 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 296/2008 |
10.4.2008 |
- |
GU L 97 del 9.4.2008 |
|
Regolamento (CE) n. 81/2009 |
24.2.2009 |
- |
GU L 35 del 4.2.2009 |
|
Regolamento (CE) n. 810/2009 |
5.10.2009 |
- |
GU L 243 del 15.9.2009 |
|
Regolamento (UE) n. 265/2010 |
5.4.2010 |
- |
GU L 85 del 31.3.2010 |
MODIFICA DEGLI ALLEGATI
Allegato V, Parte A – Modalità per il respingimento alla frontiera:
Regolamento (CE) n. 810/2009 [Gazzetta ufficiale L 243 del 15.9.2009].
ATTI COLLEGATI
Decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 111 del 4.5.2010].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 settembre 2009, sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [COM(2009) 489 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



