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Codice frontiere Schengen

Il regolamento opera una rifusione dell’acquis esistente relativo ai controlli di frontiera sulle persone. L’obiettivo è consolidare e sviluppare la componente legislativa della politica di gestione integrata delle frontiere, precisando le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne.

ATTO

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere esterne di tutti i paesi dell’Unione europea (UE), esclusi Regno Unito e Irlanda, e le frontiere interne dell’area Schengen (un’area senza frontiere che comprende 22 paesi dell’UE e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Frontiere esterne

Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti.

Quando attraversano una frontiera esterna, i cittadini dell’UE e tutti gli altri beneficiari del diritto alla libera circolazione in base alla legislazione dell’Unione (per esempio, i familiari di un cittadino dell’UE) sono sottoposti a una verifica minima. L’obiettivo è accertare l’identità del soggetto che viaggia, sulla base del suo documento di viaggio e tramite la semplice e rapida verifica della validità del documento (inclusa, se del caso, la consultazione di banche dati di documenti rubati, indebitamente appropriati, persi e annullati) e della presenza di indizi di falsificazione.

I cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite delle condizioni d’ingresso, ivi inclusa la verifica nel Sistema di informazione visti (VIS), se del caso.

Per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni, i cittadini di paesi terzi devono:

  • essere in possesso di un documento di viaggio;
  • essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
  • giustificare lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
  • non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
  • non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali dei paesi dell’UE.

Sono respinti dal territorio i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte queste condizioni, fatte salve disposizioni particolari (ad esempio ragioni umanitarie). L’ingresso può essere respinto solo con una decisione comprovante i motivi esatti del rifiuto rilasciata dall’autorità nazionale competente a mezzo di un modulo standard. La persona respinta avrà il diritto di appello e deve ricevere informazioni scritte sulle procedure nazionali.

Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. Se il documento di viaggio non reca il timbro d’ingresso, si può presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni del soggiorno. Questi può tuttavia fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio dei paesi dell’UE, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve. Su richiesta di un cittadino di paese terzo, l’inserimento di un timbro d’ingresso e di uscita può essere tralasciato nel caso in cui tale inserimento potrebbe causare difficoltà alla persona. Il timbro deve invece essere registrato su un foglio separato indicante il nome e il numero di passaporto della persona.

A effettuare le verifiche di frontiera sono le guardie di frontiera . Queste sono tenute al pieno rispetto della dignità umana nell’esercizio delle loro funzioni e non possono operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

Il Codice frontiere Schengen permette ai paesi dell’UE di istituire valichi di frontiera condivisi con i rispettivi paesi terzi vicini, presso cui guardie di frontiera di entrambi i paesi effettuano controlli in uscita e in entrata una dopo l’altra in base alla rispettiva legislazione nazionale, sul territorio del paese dell’UE interessato oppure sul territorio di un paese terzo.

I paesi dell’UE predispongono personale e risorse appropriate e sufficienti affinché il controllo alle frontiere esterne sia di livello elevato ed uniforme. Essi assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati.

I paesi dell’UE si prestano assistenza ai fini di un’applicazione efficace del controllo. La cooperazione operativa è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex).

Frontiere interne

Chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, può attraversare le frontiere interne a qualsiasi valico, senza che siano effettuate verifiche. Ciò non esclude la possibilità per le autorità nazionali di polizia di effettuare controlli, incluso nelle zone di frontiera interna, a condizione che questi non abbiano effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

I paesi dell’UE parte dell’area Schengen devono eliminare tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico ai valichi di frontiera stradali, in particolare i limiti di velocità che non siano basati esclusivamente su considerazioni di sicurezza stradale.

In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, tali paesi possono in via eccezionale ripristinare il controllo alle frontiere interne per un periodo non superiore ai 30 giorni (che può essere prolungato in determinate condizioni stabilite dal Codice), o per la durata prevedibile della minaccia grave. Tale tipo di intervento dovrebbe essere considerato come estrema ratio. Quando tali paesi intendono provvedere in tal senso, ne danno comunicazione quanto prima agli altri paesi dell’UE che fanno parte dell’area Schengen e alla Commissione, in vista di possibili consultazioni. Anche il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati nello stesso momento.

I paesi dell’UE e la Commissione si consultano, almeno 10 giorni prima della data prevista per il ripristino, per organizzare una cooperazione reciproca ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo. La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.

In via eccezionale e qualora una minaccia grave per l’ordine pubblico o per la sicurezza interna in un paese dell’UE richieda un’azione immediata, quest’ultimo può ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne. Gli altri paesi dell’UE e la Commissione vengono poi avvisati di conseguenza.

Qualora, nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen, vengano identificate mancanze gravi nell’esecuzione del controllo delle frontiere esterne da parte di un paese dell’UE, la Commissione può emettere delle raccomandazioni. Per il paese dell’UE interessato, queste possono prevedere di sottoporsi a dei piani strategici Frontex basati su una valutazione del rischio che affronti la situazione o dare avvio allo spiegamento delle squadre di guardie europee di frontiera o, come ultima ratio, causare la chiusura di un determinato valico di frontiera.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 562/2006

13.10.2006

-

GU L 105 del 13.4.2006

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 296/2008

10.4.2008

-

GU L 97 del 9.4.2008

Regolamento (CE) n. 81/2009

24.2.2009

-

GU L 35 del 4.2.2009

Regolamento (CE) n. 810/2009

5.10.2009

-

GU L 243 del 15.9.2009

Regolamento (UE) n. 265/2010

5.4.2010

-

GU L 85 del 31.3.2010

Regolamento (UE) n. 610/2013

19.7.2013 e, per le disposizioni relative alla durata di soggiorno breve, 18.10.2013

-

GU L 182 del 29.6.2013

Regolamento (UE) n. 1051/2013

26.11.2013

-

GU L 295 del 6.11.2013

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004).

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006).

Regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (GU L 347 del 30.12.2011).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013).

Raccomandazione della Commissione che istituisce un Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, C (2006) 5186 defin.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [COM (2009) 489 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), [COM (2010) 554 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 14.03.2014

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