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Rimpatrio di immigrati irregolari nei loro paesi d’origine: i voli congiunti

 

SINTESI DI:

Decisione 2004/573/CE: voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri

QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DECISIONE?

Stabilisce le procedure relative alla cooperazione fra due o più paesi dell’UE per l’espulsione di immigrati irregolari dall’Unione per via aerea.

PUNTI CHIAVE

  • Tutti i paesi dell’UE nominano un’autorità nazionale responsabile dell’organizzazione o della partecipazione ai voli congiunti.
  • · L’autorità che organizza un volo congiunto deve:
    • fornire le informazioni rilevanti agli altri paesi dell’UE;
    • scegliere il vettore aereo coinvolto e garantire che tutte le disposizioni contrattuali e pratiche siano in vigore;
    • chiedere e ricevere le autorizzazioni dai paesi di transito e di destinazione del volo;
    • prendere le disposizioni appropriate, comprese quelle di ordine finanziario, con gli altri paesi dell’UE partecipanti al volo;
    • definire le modalità operative e le procedure, compreso il numero delle scorte necessario.
  • · Un paese dell’UE che partecipa a un volo congiunto deve:
    • comunicare all’autorità nazionale che organizza il volo congiunto la sua intenzione di partecipare;
    • fornire un numero sufficiente di scorte;
    • se il paese organizzatore fornisce tutte le scorte, assicurare la presenza a bordo di almeno due rappresentanti.
  • · I paesi organizzatori e partecipanti devono:
    • assicurare che tutti coloro che vengono espulsi e le scorte siano in possesso di documenti di viaggio validi e di qualsiasi altro documento necessario, quali visti e certificati;
    • informare le loro rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi di transito e destinazione interessati riguardo agli accordi relativi al volo congiunto per ottenere l’assistenza necessaria.
  • La decisione stabilisce procedure e requisiti dettagliati per le cinque fasi di allontanamento degli immigrati irregolari:
    • prima del rimpatrio,
    • prima della partenza,
    • durante il volo,
    • transito,
    • arrivo.

Tali fasi comprendono anche questioni quali il checkin, la sicurezza e l’uso di misure coercitive*.

  • La cooperazione operativa fra paesi dell’UE riguarda inoltre:
    • l’assistenza per il transito di voli di allontanamento;
    • l’organizzazione di voli per immigrati illegali destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali;
    • il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DECISIONE?

Si applica a partire dal 7 agosto 2004.

CONTESTO

Ogni anno, a un numero compreso fra 400 000 e 500 000 cittadini stranieri viene ingiunto di lasciare l’UE perché vi sono entrati, o vi soggiornano, illegalmente. Solo il 40 % viene rimpatriato nel paese di origine o nel paese dal quale è entrato nell’UE. Garantire il rimpatrio degli immigrati irregolari è essenziale per assicurare la credibilità della migrazione legale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

misure coercitive: possono essere usate nei confronti di persone che rifiutano o si oppongono all’allontanamento; devono essere proporzionali e non devono eccedere un ragionevole livello di forza o compromettere la capacità di respirare di una persona.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28-35)

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26-31)

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34-36)

Ultimo aggiornamento: 29.07.2016

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