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Squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT)

Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire un'assistenza tecnica e operativa rafforzata per un periodo limitato sotto forma di squadre di intervento rapido alle frontiere costituite da guardie di frontiera di altri Stati membri. Queste squadre intervengono su richiesta di uno Stato membro che si trovi ad affrontare sollecitazioni urgenti ed eccezionali derivanti da un afflusso massiccio di immigrati clandestini.

ATTO

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.

SINTESI

Su richiesta di uno Stato membro il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) decide in merito alla domanda di invio di una o più squadre di intervento rapido alle frontiere quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.

L’Agenzia Frontex e lo Stato membro richiedente elaborano quindi un piano operativo stabilendo le modalità precise d'intervento di una o più squadre.

Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti Frontex come agenti di coordinamento per:

  • fungere da interfaccia tra Frontex, da un lato, e lo Stato membro ospitante e i membri della squadra, dall'altro;
  • controllare l’attuazione del piano operativo;
  • trasmettere a Frontex una valutazione d’impatto dell’operazione di invio delle squadre.

Dal canto loro, gli Stati membri nominano un referente nazionale incaricato di fare da tramite tra le sue autorità e Frontex.

Frontex determina la composizione delle squadre, i cui membri provengono dai pool nazionali, e procede al loro invio. Organizza attività di formazione ed esercitazioni adeguate ai compiti che sono chiamate a svolgere.

Statuto e attribuzioni dei membri delle squadre

I membri delle squadre incaricati di svolgere le missioni relative alle attività di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne osservano la normativa comunitaria e la normativa nazionale dello Stato membro ospitante. Durante la missione agiscono sotto la responsabilità dello Stato membro ospitante e ne seguono le istruzioni affiancando le guardie di frontiera nazionali.

Mantengono la qualifica di agenti della guardia nazionale di frontiera del loro Stato membro di origine e sono quindi autorizzati a portare la loro arma di servizio e la loro uniforme, sulla quale devono però indossare un bracciale blu con il distintivo dell’Unione europea e di Frontex. Possono consultare la banca dati dello Stato ospitante e usare la forza se necessario.

Quando operano in uno Stato ospitante, quest'ultimo è responsabile dei danni eventuali da loro causati. Durante le missioni gli agenti distaccati sono assimilati agli agenti dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Contesto

Il presente regolamento risponde ad una richiesta del Consiglio europeo dell'Aia che, nelle sue conclusioni, ha auspicato la creazione di squadre di esperti nazionali in grado di fornire rapidamente assistenza tecnica ed operativa agli Stati membri che ne facciano richiesta. Nelle conclusioni del 15 e del 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la primavera 2006 una proposta per la creazione di squadre di intervento rapido conformemente al programma dell'Aia. In risposta, il 19 luglio 2006 la Commissione ha presentato un progetto di testo per modificare il regolamento che istituisce Frontex al fine di dare una base giuridica a queste squadre.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento n. 863/2007/CE

20.8.2007

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GU L 199 del 31.7.2007

Ultima modifica: 03.10.2007

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