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Codice dei visti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto per soggiorni di breve durata nell’area Schengen di durata non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi.
  • Stabilisce inoltre delle norme sui visti di transito aeroportuale.

PUNTI CHIAVE

Procedure e condizioni per il rilascio dei visti

Lo Stato membro dell’Unione europea (Unione) competente per l’esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato competente è lo Stato del primo ingresso nell’area Schengen.

Domande

  • Le domande possono essere presentate dal richiedente, da intermediari commerciali accreditati o da un’associazione o da un’istituzione educativa, sportiva, culturale o professionale per conto dei suoi membri.
  • Le domande devono solitamente essere presentate non più di sei mesi e quindici giorni prima del viaggio previsto (nove mesi per i marittimi).

Un visto uniforme (valido per tutta l’area Schengen) può essere rilasciato per molteplici ingressi con un periodo di validità non superiore a 5 anni.

I visti con validità territoriale limitata (limitati a particolari Stati membri) sono rilasciati eccezionalmente, per motivi umanitari o di interesse nazionale o per obblighi internazionali, nei casi in cui il richiedente non soddisfa le condizioni di ingresso o in situazioni in cui altri paesi Schengen consultati si oppongono al rilascio del visto.

Ricevibilità

Dopo aver verificato se la domanda è ricevibile (cioè se è stata presentata seguendo le regole), l’autorità competente deve:

  • inserire i dati nel sistema di informazione sui visti (VIS) ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2008;
  • condurre un ulteriore esame della domanda per verificare che il richiedente:
    • soddisfi le condizioni d’ingresso definite nel regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il codice frontiere Schengen (si veda la sintesi),
    • non presenti un rischio di immigrazione illegale o una minaccia alla sicurezza del paese, e
    • intenda lasciare il territorio prima della scadenza del visto.

In base al regolamento (UE) 2021/1134, verranno rafforzati i controlli dei precedenti personali dei richiedenti intrapresi prima dell’adozione di una decisione sulla concessione del visto. Vengono definite le regole e le procedure per le interrogazioni delle banche di dati sensibili e non sensibili dell’Unione contenenti informazioni sulla sicurezza e la migrazione. Una volta entrate in vigore, gli Stati membri sono tenuti a rilevare gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un’immagine del volto e impronte delle dieci dita (per la registrazione nel VIS) e, al momento della presentazione della prima domanda e successivamente almeno ogni 59 mesi, il richiedente deve presentarsi di persona.

Se la domanda è irricevibile, l’autorità:

  • restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati senza esaminare ulteriormente la domanda;
  • distrugge i dati biometrici raccolti; e
  • rimborsa i diritti per i visti.

Visti di transito aeroportuale

  • I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco all’allegato IV devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nell’area Schengen. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono estendere questo requisito ai cittadini di altri paesi terzi. In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono estendere questo requisito ai cittadini di altri paesi terzi.
  • Nel richiedere un visto di transito aeroportuale, il richiedente deve presentare il giustificativo dei luoghi di partenza e di destinazione, la coerenza dell’itinerario e il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.

Visti per molteplici ingressi

I visti per molteplici ingressi con validità prolungata possono essere rilasciati per uno, due o molteplici ingressi. Il codice dei visti stabilisce norme sul rilascio di visti per ingressi multipli con una durata di validità progressivamente più lunga:

  • Un anno, se il richiedente ha utilizzato tre visti entro i due anni precedenti;
  • Due anni, se il richiedente ha già utilizzato un visto di un anno per più ingressi entro i due anni precedenti;
  • Cinque anni, se il richiedente ha già utilizzato un visto di due anni per più ingressi entro i tre anni precedenti;

Non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti limitati a particolari paesi nel prendere decisioni sul rilascio di visti per molteplici ingressi con validità prolungata.

Visti rilasciati alle frontiere esterne

  • Eccezionalmente, alle frontiere esterne dello Stato Schengen di destinazione, è possibile presentare la domanda per un visto per un soggiorno massimo di quindici giorni o per coprire il tempo necessario per il transito.
  • Un cittadino di un paese terzo per il quale non è stata completata la verifica dei riscontri positivi risultanti dai controlli automatizzati nelle banche dati dell’Unione non ottiene, in linea di principio, il rilascio di un visto alla frontiera esterna. Tuttavia, in casi eccezionali, a tali persone può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata per il territorio dello Stato membro di rilascio.

Decisioni sulle richieste di visto

  • L’autorità valuta se sono soddisfatte le condizioni per l’ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen.
  • Il visto è rifiutato quando il richiedente:
    • presenta un documento di viaggio falso;
    • fornisce una giustificazione inadeguata per il soggiorno previsto;
    • fornisce giustificativi insufficienti sui mezzi di sussistenza per il soggiorno o per il ritorno nel paese di origine;
    • è stato oggetto di una segnalazione nel sistema di informazione Schengen istituito dal regolamento (UE) 2018/1860 (si veda la sintesi) ai fini della non ammissione;
    • è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interne degli Stati membri;
    • presenta un’assicurazione sanitaria di viaggio insufficiente.
  • La scadenza generale per la decisione è di quindici giorni al massimo, prorogabile fino a un massimo di quarantacinque giorni in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda.
  • La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.
  • I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso.

Cooperazione per la riammissione

  • La Commissione europea valuta la cooperazione di paesi terzi sulla riammissione di migranti irregolari, tenendo conto della gestione delle frontiere e della prevenzione, del controllo del traffico di migranti e del transito di migranti irregolari.
  • Se un paese terzo non collabora, la Commissione può presentare una proposta di decisione del Consiglio per applicare temporaneamente determinate norme in modo restrittivo. Viceversa, se un paese collabora in modo sufficiente, talune regole possono essere applicate con maggiore generosità.

Rispetto per la dignità umana e i diritti fondamentali

Il regolamento di modifica (UE) 2021/1134 introduce inoltre disposizioni secondo cui il personale delle autorità consolari e centrali degli Stati membri deve rispettare pienamente la dignità umana e i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nell’esercizio delle sue funzioni. Non può operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convinzioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

Modifiche e abrogazioni

  • Il regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) n. 977/2011, (UE) n. 154/2012, (UE) n. 610/2013, (UE) 2016/399, (UE) 2019/1155 e (UE) 2021/1134.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2021/1134 modifica anche il regolamento VIS istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 (si veda la sintesi) e il codice frontiere Schengen, nonché gli articoli 9-17 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e l’istruzione consolare comune.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 810/2009 è in vigore dal 5 aprile 2010;
  • Si noti che le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/1134 dovrebbero essere applicate solo a partire dal 2024.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 810/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.11.2021

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