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Rimpatrio di immigranti irregolari — Norme e procedure comuni

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/115/CE CE — Norme e procedure comuni sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa punta a garantire che l’Unione europea (Unione) disponga di una politica umana ed efficace in materia di allontanamento e rimpatrio quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.
  • Essa introduce un corpus comune di norme per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro dell’Unione e le relative garanzie procedurali, incoraggiando il rimpatrio volontario di immigranti irregolari.

PUNTI CHIAVE

Fine del soggiorno irregolare

La fine del soggiorno irregolare avviene mediante una procedura in due fasi:

  • 1)

    la prima prevede una «decisione di rimpatrio» che fissa un periodo per la «partenza volontaria»;

  • 2)

    la seconda prevede la «decisione di allontanamento», con la possibilità del trattenimento, e la successiva «espulsione».

Decisione di rimpatrio

  • Salvo i casi in cui sussistano motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura per non procedere in tal senso, o se è stata avviata una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
  • Se il cittadino di un paese terzo è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione rilasciati da un altro Stato membro, deve recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo.
  • Se un altro Stato membro riprende un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare in virtù di un accordo bilaterale, quello Stato è responsabile di emettere la decisione di rimpatrio.
  • La decisione di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare fissa per la partenza volontaria un periodo di durata compresa tra sette e trenta giorni. In talune circostanze, tale periodo può essere prorogato, ridotto o può non essere concesso se per il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sussistono le condizioni seguenti:
    • rischio di fuga o se non è disponibile al rimpatrio;
    • se è stata presentata una domanda fraudolenta;
    • se l’interessato costituisce un pericolo per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
  • Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti al cittadino di un paese terzo obblighi diretti a evitare il rischio di fuga.
  • Contestualmente alla decisione di rimpatrio può essere emesso un divieto di ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio. La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo conto delle circostanze di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni, salvo i casi in cui il cittadino di un paese terzo costituisca una minaccia per la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Allontanamento

Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, o in caso di mancato adempimento da parte del cittadino di un paese terzo dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio, con l’eccezione delle circostanze particolari in cui l’allontanamento può essere rinviato. L’allontanamento di cittadini di paesi terzi può essere rinviato se rischia di mettere in pericolo la loro vita (principio di non-respingimento*) o se la decisione di rimpatrio è stata temporaneamente sospesa.

Misure coercitive proporzionate che non eccedano un uso ragionevole della forza possono essere utilizzate solo in ultima istanza per l’allontanamento di cittadini di paesi terzi.

Trattenimento ai fini dell’allontanamento

  • In talune condizioni, e alla luce di determinate garanzie compreso il riesame giudiziario, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo durante il periodo di rimpatrio se sussiste un rischio di fuga o se il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.
  • Il periodo di trattenimento non può superare i sei mesi.
  • Il trattenimento avviene in appositi centri di permanenza temporanea o, qualora ciò non sia possibile, presso istituti penitenziari in sistemazione separata.

Garanzie procedurali

La direttiva stabilisce una serie di garanzie procedurali:

  • informazioni al cittadino del paese terzo;
  • il diritto ai mezzi di ricorso;
  • assistenza e rappresentanza legale;
  • assistenza linguistica, ove necessario.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti al rispetto dell’unità del nucleo familiare, a garantire l’accesso al sistema educativo di base per i minori e a fornire le prestazioni sanitarie d’urgenza, nonché a tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili durante il periodo di rimpatrio volontario e di allontanamento.

Minori non accompagnati

  • Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un’assistenza da parte di organismi appropriati nell’interesse superiore del bambino. Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, tale Stato membro si accerta che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.
  • La direttiva mira a limitare il trattenimento di un minore non accompagnato e delle famiglie e stabilisce determinate condizioni per le modalità di trattenimento.

Norme generali

Alcune categorie di cittadini di paesi terzi possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio coloro che sono stati fermati in occasione dell’attraversamento irregolare via terra. Gli Stati membri devono comunque garantire loro un trattamento e un livello di protezione corrispondenti almeno ad alcune delle disposizioni in materia di misure coercitive, espulsione, trattamento sanitario e trattenimento dell’Unione. In ogni caso, gli Stati membri devono:

  • garantire che il rimpatrio di cittadini di paesi terzi non li metta in pericolo;
  • tenere conto dell’interesse superiore del bambino, della vita familiare e della salute del cittadino interessato.

A quali paesi si applica la direttiva?

La direttiva si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito e dei seguenti paesi dell’area Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Attuazione e documenti collegati

  • La Commissione europea presenta una relazione ogni tre anni sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e, se del caso, propone eventuali modifiche.
  • Il regolamento (UE) 2016/1953 istituisce un documento di viaggio europeo uniforme per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (documento di viaggio europeo per il rimpatrio). Il documento è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell’arrivo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro.
  • Nel 2017, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione (UE) 2017/432 agli Stati membri per rendere più efficaci i rimpatri nell’attuazione della direttiva, oltre alla raccomandazione (UE) 2017/2338 che istituisce un «manuale comune sul rimpatrio» che gli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio. Essa ha inoltre proposto nuove misure per la politica del rimpatrio sotto forma di un rinnovato piano d’azione sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni per gli Stati membri.
  • Nel 2023, la Commissione ha adottato:
    • un documento politico dal titolo «Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci» e il suo allegato, il contributo della Commissione al processo di elaborazione della strategia operativa per rimpatri più efficaci definita nel nuovo patto sulla migrazione e l’asilo;
    • La raccomandazione (UE) 2023/682 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri , che mira ad accelerare il processo di rimpatrio incoraggiando lo Stato membro competente per il rimpatrio di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare a riconoscere reciprocamente qualsiasi decisione di rimpatrio precedentemente emessa alla stessa persona da un altro Stato membro, a meno che l’effetto di tale decisione di rimpatrio non sia stato sospeso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Le norme della direttiva dovevano essere recepite nella legislazione nazionale entro il 24 dicembre 2010, ad eccezione delle norme sull’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, per le quali la scadenza era fissata al 24 dicembre 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Respingimento. L’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

DOCUMENTI CORRELATI

Raccomandazione (UE) 2023/682 della Commissione, del 16 marzo 2023, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e all’accelerazione dei rimpatri nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 86 del 24.3.2023, pag. 58).

Documento strategico: Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci [COM(2023) 45 final del 24.1.2023].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo [COM(2020) 609 final del 23.9.2020].

Raccomandazione (UE) 2017/2338 della Commissione, del 16 novembre 2017, che istituisce un «manuale comune sul rimpatrio» che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell’espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (GU L 339 del 19.12.2017, pag. 83).

Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 66 del 11.3.2017, pag. 15).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio per una politica dei rimpatri più efficace nell’Unione europea — Un piano d’azione rinnovato, [COM(2017) 200 final del 2.3.2017].

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla politica di rimpatrio dell’Unione europea, [COM(2014) 199 final del 28.3.2014].

Ultimo aggiornamento: 03.01.2024

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