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Rete giudiziaria europea: cooperazione per la lotta alla criminalità

La presente decisione reca le disposizioni per la continuazione della rete giudiziaria europea, abrogando al contempo l’azione comune 98/428/GAI che l’aveva istituita.

ATTO

Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea.

SINTESI

La presente decisione reca le disposizioni per la continuazione della rete giudiziaria europea, abrogando al contempo l’azione comune 98/428/GAI che l’aveva istituita.

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE?

La presente decisione estende le funzioni della rete giudiziaria europea, stabilisce uno strumento di telecomunicazioni (canale di comunicazione protetto) e chiarisce il rapporto fra la rete ed Eurojust.

PUNTI CHIAVE

Composizione della rete giudiziaria europea

La rete giudiziaria europea sarà composta da uno o più punti di contatto per ogni paese dell’Unione europea (UE). Nella delegazione di ciascun paese vengono nominati un corrispondente nazionale e un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici, che si occupa del nuovo canale di telecomunicazioni.

I punti di contatto lavorano alla cooperazione giudiziaria in questioni penali e devono avere abilità linguistiche per poter comunicare meglio con le loro controparti. Qualsiasi magistrato di collegamento già nominato deve essere collegato alla rete giudiziaria europea. Anche la Commissione europea è rappresentata; la rete giudiziaria europea è amministrata da una segreteria.

Funzioni

La rete giudiziaria europea opera per semplificare la comunicazione fra i punti di contatto, organizzando riunioni ed emettendo informazioni di base.

I punti di contatto facilitano la cooperazione giudiziaria fra paesi dell’UE, soprattutto in azioni di lotta a reati gravi, e consentono una corretta comunicazione e condivisione delle informazioni con i punti di contatto e le autorità giudiziarie negli altri paesi dell’Unione.

Inoltre, i punti di contatto promuovono e partecipano all’organizzazione di sessioni di formazione, lavorando con la rete europea di formazione giudiziaria, se del caso.

Almeno tre volte all’anno si tengono riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, cui sono invitati almeno tre punti di contatto da ogni paese e che forniscono una sede di dibattito sulle questioni di cooperazione giudiziaria, soprattutto in relazione con la legislazione dell’UE. Le discussioni servono come base per possibili iniziative legislative e miglioramenti nella cooperazione internazionale. I corrispondenti nazionali e quelli incaricati degli aspetti tecnici si incontrano separatamente almeno una volta all’anno.

Segreteria

La segreteria fornisce ai punti di contatto informazioni aggiornate sui sistemi giudiziari e procedurali nazionali e testi giuridici rilevanti attraverso un sito web. Inoltre, stabilisce un canale protetto di telecomunicazioni per la comunicazione dei dati e le richieste di cooperazione giudiziaria.

La segreteria è finanziata da Eurojust, un’organizzazione complementare che gode di una relazione privilegiata con la rete giudiziaria europea che si basa sulla consultazione e la condivisione di informazioni.

Responsabilità

Ogni due anni la rete giudiziaria europea presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE e alla Commissione sulle sue attività, mentre ogni quattro anni il Consiglio dell’UE svolge una valutazione operativa della Rete sulla base di una relazione congiunta prodotta dalla Rete e dalla Commissione.

CONTESTO

Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali è in corso di progressiva attuazione, con un sempre maggiore contatto diretto fra autorità giudiziarie. A causa di tali cambiamenti e dell’allargamento dell’UE nel 2004 e nel 2007, la rete giudiziaria europea è diventata sempre più importante.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet della rete giudiziaria europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

A decorrere dal 24 dicembre 2008.

TERMINI CHIAVE

Eurojust: l’unità di cooperazione giudiziaria dell’UE.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione 2008/976/GAI

24.12.2008

-

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130-134

ATTI COLLEGATI

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 326 del 20.12.2008, pag. 1-2)

Ultima modifica: 12.06.2015

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