Tutela penale dell’ambiente
La direttiva istituisce un gruppo minimo di reati gravi contro l’ambiente e impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali più dissuasive per questo tipo di reati, se perpetrati intenzionalmente o causati da negligenza grave.
ATTO
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente.
SINTESI
La presente direttiva è finalizzata a imporre agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati contro l’ambiente. Questo livello minimo di armonizzazione permetterà di applicare con maggiore efficacia il diritto dell’ambiente, nel rispetto dell’obiettivo di tutela ambientale previsto dall’articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE).
Comportamenti soggetti a sanzione
Gli Stati membri dovranno punire i seguenti comportamenti, intenzionali o conseguenti a una grave negligenza, che violino una normativa comunitaria nel campo della tutela ambientale:
- lo scarico illecito * di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
- la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento illeciti di rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
- la spedizione illecita di rifiuti in quantità non trascurabile;
- il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nel quale siano depositate o utilizzate sostanze o preparati pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
- la produzione, il trattamento, il deposito, l’uso, il trasporto, l’esportazione o l’importazione e lo smaltimento illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
- l’uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo o il commercio illeciti di specie animali o vegetali protette;
- il deterioramento illecito di un habitat protetto;
- il commercio o l’uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente tali attività illecite.
Sanzioni
Le sanzioni penali dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche * possano essere dichiarate responsabili quando i reati siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:
- del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
- del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.
Tale responsabilità può essere di natura penale o amministrativa, a seconda del sistema giuridico vigente nello Stato membro in questione.
Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto abbia reso possibile la commissione di un reato a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
Contesto
Nel 2001 la Commissione aveva adottato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente. Nel 2003 il Consiglio aveva adottato la decisione quadro 2003/80/GAI basata sulle disposizioni del trattato UE relative alla cooperazione fra gli Stati membri in materia penale. Tale decisione quadro è stata annullata nel 2005 dalla Corte di giustizia europea perché basata su un fondamento giuridico non corretto. Le misure contenute nella decisione quadro avrebbero potuto essere adottate dalla Comunità nell’ambito della sua politica di tutela dell’ambiente. La Commissione ha quindi adottato una nuova proposta il 12 febbraio 2007 che ha condotto all’adozione della presente direttiva.
| Termini chiave dell’atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2008/99/CE |
19.11.2008 |
26.12.2010 |
GU L 328 del 6.12.2008 |



