Decisione quadro relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia
L’obiettivo di questa decisione quadro è quella di far sì che il razzismo e la xenofobia siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive nell’Unione europea (UE). Essa mira inoltre a migliorare e favorire la cooperazione giudiziaria in questo campo.
ATTO
Decisione quadro 2008/913/GAI, del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
SINTESI
La presente decisione quadro, che fa seguito all'azione comune96/443/GAI, prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda i reati ispirati al razzismo e alla xenofobia. I comportamenti razzisti e xenofobi devono costituire un reato in tutti gli Stati membri ed essere passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive della durata massima di almeno uno fino a tre anni di reclusione.
La presente decisione quadro si applica ad ogni reato commesso:
- sul territorio dell'Unione europea (UE), anche tramite un sistema di informazione;
- da un cittadino di uno Stato membro o per conto di una persona giuridica avente sede in uno Stato membro. A tale riguardo, la decisione quadro propone criteri per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche.
Sono considerati punibili, in quanto reati penali, determinati atti commessi con intento razzista o xenofobo, quali:
- pubblico incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore, la religione, l’ascendenza, la religione o il credo o l’origine nazionale o etnica;
- la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale contenente espressioni di razzismo o xenofobia;
- la pubblica apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8) e i crimini di cui all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.
Saranno passibili di sanzione anche l'incitamento o la partecipazione nel commettere gli atti suddetti.
Riguardo ai reati di cui all’articolo 1, gli Stati membri dovranno stabilire:
- sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- pene detentive della durata massima di almeno un anno fino a tre anni.
In ogni caso, la motivazione razzista o xenofoba è considerata circostanza aggravante o, in alternativa, tale motivazione dovrà essere presa in considerazione nel decidere quale sanzione infliggere.
Per quanto riguarda le persone giuridiche, le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono consistere in un’ammenda penale o non penale ed eventuali altre sanzioni quali:
- esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
- interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;
- collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
- provvedimento di liquidazione giudiziaria.
L’avvio delle indagini o dell’azione penale per reati di razzismo o xenofobia non deve essere subordinato a una denuncia o un’accusa a opera della vittima.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Decisione quadro 2008/913/GAI |
6.12.2008 |
28.11.2010 |
GU L 328 del 6.12.2008 |



