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Accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Intende chiarire e semplificare le norme per il trasporto internazionale di viaggiatori effettuato con autobus all’interno del territorio dell’Unione europea (Unione) e stabilisce le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai servizi di trasporto nazionale all’interno di un paese dell’Unione.
  • Modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada (si veda la sintesi).
  • Esso abroga e sostituisce i regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98.

PUNTI CHIAVE

Libera prestazione di servizi

Un vettore è autorizzato a effettuare regolari servizi internazionali di trasporto, compresi i servizi regolari specializzati e i servizi occasionali con autobus, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:

  • sia autorizzato nel paese dell’Unione dove si basa ad effettuare trasporti sotto forma di servizi regolari conformemente alle condizioni di accesso al mercato nel diritto nazionale;
  • soddisfi le norme dell’Unione riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  • soddisfi i requisiti legali concernenti norme dell’Unione applicabili ai conducenti e ai veicoli.

Licenza dell’Unione (comunitaria)

  • Il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti del paese dell’Unione di stabilimento.
  • La licenza è rilasciata a nome del vettore per una durata massima rinnovabile di 10 anni e non è cedibile.
  • I paesi dell’Unione possono anche decidere che la licenza comunitaria sia valida per l’effettuazione di trasporti nazionali.

Servizi regolari soggetti ad autorizzazioni

  • Le autorizzazioni sono rilasciate a nome del vettore per una durata massima di 5 anni e non sono cedibili. Tuttavia, se le autorità competenti nel paese dell’Unione del punto di partenza danno il consenso, un vettore autorizzato può effettuare il servizio tramite un subappaltatore.
  • Le autorizzazioni sono rilasciate in accordo con le competenti autorità di tutti i paesi dell’Unione sui cui territori hanno luogo l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri. Esse devono specificare:
    • il tipo di servizio;
    • l’itinerario;
    • le fermate e gli orari;
    • il periodo di validità.
  • Autorizzano il titolare a prestare servizi regolari nei territori di tutti i paesi dell’Unione su cui passano gli itinerari del servizio.
  • L’autorizzazione, inclusi il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione, è rilasciata a meno che:
    • il richiedente non possa effettuare il necessario servizio con il materiale di cui dispone direttamente;
    • il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada;
    • in caso di rinnovo, le condizioni di autorizzazione non sono state rispettate;
    • un paese dell’Unione decida che il servizio interessato comprometterebbe gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico;
    • un paese dell’Unione decida che lo scopo principale del servizio non è il trasporto dei passeggeri tra i diversi paesi dell’Unione.
  • Salvo in caso di forza maggiore*, l’impresa che gestisce un servizio regolare deve adottare tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente.

Cabotaggio*

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

  • servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati a titolo temporaneo da un vettore in un paese dell’Unione ospitante;
  • l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso paese dell’Unione nel corso di un servizio regolare internazionale a condizione che il cabotaggio non sia l’obiettivo principale del servizio.

Controlli e sanzioni

  • I vettori che effettuano un servizio regolare emettono un documento di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano i punti di partenza e di arrivo, la durata di validità del documento, la tariffa del trasporto.
  • In caso di infrazione grave della normativa dell’Unione in materia di trasporti su strada, le autorità competenti del paese dell’Unione di stabilimento del vettore interessato devono adottare misure appropriate, che possono includere una diffida o l’imposizione di sanzioni amministrative.
  • Se un vettore non residente infrange gravemente la normativa dell’Unione in materia di trasporti su strada, il paese dell’Unione nel quale si è verificata l’infrazione invierà alle autorità competenti del paese dell’Unione di stabilimento del vettore una descrizione dell’infrazione, la categoria, il tipo e la gravità dell’infrazione, e le sanzioni irrogate.
  • Tutte le infrazioni gravi devono essere iscritte nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

Pandemia di COVID-19

Regolamento (UE) 2020/698 recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia da Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti. Il regolamento proroga di sei mesi la validità della licenza comunitaria prevista dal regolamento (UE) n. 1073/2009.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 4 dicembre 2011. Il regolamento (CE) n. 1073/2009 ha emendato e sostituito i regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 (e sue successive modifiche).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Forza maggiore: circostanze anomale e imprevedibili, estranee all’impresa interessata, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, nonostante l’esercizio di ogni diligenza dovuta.
Cabotaggio: operazioni di trasporto nazionale di passeggeri effettuate da vettori non residenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1073/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.07.2020

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